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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38178/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti del garante, nei limiti della fideiussione prestata, per il pagamento di euro 100.000,00 a fronte del saldo passivo di due mutui ipotecari non rimborsati dalla società garantita. Il garante aveva proposto opposizione e poi appello, sostenendo, in sintesi, che: il tasso effettivo applicato sarebbe stato usurario per discrasia tra tasso dichiarato ed effettivo; non sarebbe stato consentito escludere dal calcolo gli interessi moratori o considerarli solo astrattamente; la clausola di estinzione anticipata sarebbe nulla e il relativo costo andrebbe computato ai fini dell’usura; la perizia econometrica prodotta sarebbe stata male valutata, anche perché le istruzioni della Banca d’Italia non sarebbero vincolanti; infine, la clausola floor sarebbe stata erroneamente qualificata e avrebbero dovuto applicarsi obblighi informativi del T.U.F., mentre sarebbe stata illegittima la compensazione in conto corrente richiamando l’art. 1853 c.c. La Corte d’appello aveva rigettato l’appello; in cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi, tutti incentrati su violazione di legge e falsa applicazione di norme in tema di usura, valutazione della prova, trasparenza bancaria e compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non rispettassero l’onere di specificità ex art. 366 c.p.c., perché non confrontavano puntualmente le norme invocate con la motivazione della sentenza impugnata e, in realtà, miravano a una rivalutazione del merito. In particolare, la Corte ha ribadito la correttezza del principio di simmetria tra TEGM e TEG e l’impossibilità di cumulare interessi corrispettivi e moratori ai fini del superamento del tasso soglia; ha anche osservato che le censure sulla clausola di estinzione anticipata erano nuove e non autosufficienti, non risultando trattate nei gradi di merito, e che la doglianza sulla clausola floor non si misurava con la ratio decidendi della Corte territoriale, la quale aveva escluso l’applicabilità del T.U.F. poiché non si trattava di contratto di investimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    utilizzato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata del ricorso

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiede specificità dei motivi di ricorso, con puntuale indicazione delle norme violate e confronto con la sentenza impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di riesame del merito

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo nei limiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza, non per contestare la mera valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello normativamente previsto o ne disattenda la regola legale di valutazione

  • art. 644 cod. pen.

    richiamato in relazione alla disciplina dell’usura bancaria

  • art. 1284 c.c.

    richiamato tra le norme invocate sul tasso e sugli interessi

  • art. 1815 c.c.

    richiamato tra le norme invocate sul tasso e sulla nullità della clausola usuraria

  • art. 117 T.U.B.

    richiamato dalle censure relative alla trasparenza e alla determinazione del tasso

  • art. 2, legge n. 108/1996

    comma 1; comma 2; comma 4

    stabilisce il criterio di rilevazione del TEGM e la base del confronto con il TEG della singola operazione; per gli interessi moratori la comparazione va fatta secondo criteri coerenti con la loro diversa funzione

  • art. 1, D.M. 17 settembre 2018

    richiamato per l’individuazione delle categorie omogenee di operazioni ai fini della rilevazione del TEGM

  • art. 125 sexies T.U.B.

    richiamato dalla censura sulla clausola di estinzione anticipata, ritenuta però questione nuova in cassazione

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    richiamato tra le norme invocate sulla diligenza e sugli obblighi informativi

  • art. 1228 c.c.

    richiamato tra le norme invocate sulla responsabilità per fatto dell’ausiliario

  • art. 1341 c.c.

    richiamato tra le norme invocate in tema di condizioni generali e clausole onerose

  • art. 1342 c.c.

    richiamato tra le norme invocate in tema di contratti conclusi mediante moduli o formulari

  • art. 1853 c.c.

    richiamato dalla censura sulla compensazione in conto corrente

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge richiede specificità: occorre indicare la norma invocata, il suo contenuto precettivo e il preciso contrasto con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre le doglianze già svolte in appello.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • In tema di usura bancaria, il confronto va compiuto secondo il principio di simmetria tra il TEGM rilevato per categorie omogenee e il TEG della singola operazione; interessi corrispettivi e moratori non possono essere cumulati materialmente ai fini del superamento del tasso soglia, dovendo essere considerati in modo coerente con la loro diversa funzione.
  • Le censure relative alla nullità o all’incidenza di una clausola contrattuale devono essere già introdotte nel tema del decidere dei gradi di merito; in cassazione non possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove non emergenti dalla sentenza impugnata.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi rigorosi: non basta contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato il materiale probatorio, ma occorre allegare l’erronea attribuzione di un valore probatorio diverso da quello previsto dalla legge o l’utilizzo di fatti non provati come notori o tratti dalla scienza personale del giudice.
  • L’applicazione delle regole di trasparenza e degli obblighi informativi del T.U.F. presuppone che la fattispecie integri un contratto di investimento; se il rapporto ha diversa natura, tali norme non sono automaticamente estensibili.

Come è indicizzato

MaterieMutuoIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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