Sentenza n. 102/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari - del D.R. dell'Università degli Studi di Trieste -OMISSIS- del 24 luglio 2025, -OMISSIS-, recante l'approvazione degli atti relativi alla pubblica selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel GSD 12/GIUR-08 - Diritto Tributario SSD GIUR-08/A, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione - con il quale è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa -OMISSIS-; di tutti gli atti della suddetta procedura, nella parte in cui risultano lesivi degli interessi dell'odierno ricorrente e, in particolare: - del D.R. del 18 febbraio 2025, n. 175, recante il bando della procedura; - del D.D. del 24 aprile 2025 n. 410, di nomina della Commissione giudicatrice; - dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice-OMISSIS- del 13 maggio 2025, prot. -OMISSIS-del 30 giugno 2025 e prot. -OMISSIS- del 23 luglio 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente ivi inclusa la stipula del contratto, il provvedimento di nomina e presa di servizio e, ove occorrer possa, del Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, approvato con Decreto Rettorale 6 giugno 2014, n. 574 s.m.i.; nonché per la condanna dell'Università degli Studi di Trieste a dichiarare l'esclusione della controinteressata ovvero alla rivalutazione dei candidati da parte di una Commissione in diversa composizione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, inclusi il bando, la nomina della commissione, i verbali e il decreto rettorale di approvazione degli atti e proclamazione della vincitrice
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, candidato non vincitore, ha impugnato gli atti della selezione universitaria per un posto di ricercatore a tempo determinato nel settore del diritto tributario, chiedendo l'esclusione della candidata vincitrice o, in subordine, la rivalutazione da parte di una commissione in diversa composizione. Ha dedotto, anzitutto, che la vincitrice avrebbe reso dichiarazioni non veritiere nel curriculum quanto alla contitolarità di insegnamenti universitari e avrebbe indicato pubblicazioni prive di codici ISBN o ISSN, asseritamente non qualificabili come pubblicazioni scientifiche. Ha inoltre censurato la mancata predeterminazione di sub-criteri e sub-parametri, lamentando difetto di istruttoria, disparità di trattamento e impossibilità di ricostruire l'iter valutativo. Ha contestato l'attribuzione dei punteggi relativi all'attività didattica, all'organizzazione e partecipazione a gruppi di ricerca, alla valutazione delle proprie pubblicazioni e all'attività di relatore a congressi e convegni della vincitrice. In particolare, ha sostenuto che la commissione avesse erroneamente considerato soltanto otto, anziché dieci, pubblicazioni su riviste di fascia A e che avesse sottovalutato la propria produzione scientifica. L'Università e la controinteressata hanno eccepito, per i motivi relativi alle valutazioni comparative, il mancato superamento della prova di resistenza, stante il divario di 9,45 punti tra la vincitrice e il ricorrente, e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulle dichiarazioni della vincitrice, poiché i verbali del Consiglio di Dipartimento confermavano l'assegnazione congiunta degli insegnamenti, delle ore e dei crediti indicati nel curriculum; la nozione di contitolarità era quindi corretta. L'attività era inoltre qualificabile come didattica frontale e non meramente integrativa. È stata esclusa anche la natura mendace dell'indicazione delle pubblicazioni: la presenza di codici ISBN o ISSN non è requisito indispensabile per qualificare un'opera come pubblicazione scientifica, ma costituisce soltanto un possibile elemento indiziario; nel caso concreto, peraltro, le pubblicazioni valutate dalla vincitrice risultavano munite dei codici pertinenti e pubblicate su riviste telematiche ad accesso libero. Quanto ai sub-criteri, il Collegio ha ritenuto sufficienti i criteri e i punteggi preventivamente fissati dalla commissione, perché idonei a oggettivizzare la valutazione e a consentire la ricostruzione ex post dell'iter logico, senza necessità di ulteriori articolazioni meccanicistiche. I giudizi analitici e il giudizio collegiale risultavano motivati e coerenti. È stata ritenuta corretta l'attribuzione di 3,5 punti per l'attività didattica a entrambi i candidati, considerate le ore di didattica frontale sostanzialmente equivalenti. Il punteggio pari a zero per l'organizzazione e partecipazione a gruppi di ricerca è stato giudicato legittimo, poiché il ricorrente aveva documentato soltanto la presentazione di proposte progettuali, senza prova dell'effettiva concessione dei finanziamenti, della partecipazione ai gruppi o dell'assunzione di ruoli di direzione o coordinamento. Le censure sulla formazione e ricerca sono state dichiarate generiche e comunque infondate, essendo i titoli indicati non pertinenti al settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione. L'errore materiale nel verbale relativo al numero delle pubblicazioni in fascia A non aveva inciso sul punteggio, poiché il ricorrente aveva ottenuto il punteggio massimo per dieci pubblicazioni su dodici; le ulteriori contestazioni erano generiche e miravano a sostituire il giudizio soggettivo del candidato a quello della commissione. La valutazione della produzione scientifica era stata motivata anche in relazione alla limitata originalità, all'approccio descrittivo e alla non piena attinenza di alcune pubblicazioni al settore del diritto tributario. Infine, è stata ritenuta legittima l'attribuzione alla vincitrice del punteggio per l'attività di relatrice a congressi e convegni, nonché l'indicazione di attività future già assegnate alla data di scadenza del bando. Non sono emersi vizi macroscopici di irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento o difetto di istruttoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate complessivamente in 4.000 euro, pari a 2.000 euro per ciascuna delle parti resistenti.
Norme richiamate
art. 24 l. 240/2010
Disciplina la procedura selettiva per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato cui si riferiva il bando impugnato.
artt. 22 e 24 l. 240/2010
Richiamati dal ricorrente quale fondamento delle censure relative ai requisiti e alla valutazione della procedura selettiva.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
Richiamati dal ricorrente in relazione alle dichiarazioni sostitutive asseritamente non veritiere contenute nel curriculum della vincitrice.
artt. 71 e ss. d.P.R. 445/2000
Richiamati in relazione ai controlli e alle conseguenze delle dichiarazioni sostitutive.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato con riguardo all'obbligo di motivazione delle valutazioni della commissione.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro dei principi di imparzialità e buon andamento della procedura selettiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative universitarie, la commissione dispone di ampia discrezionalità tecnica nella fissazione dei criteri e nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni; il giudice amministrativo può sindacare tali scelte soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o errori procedurali.
- La mancata articolazione dei criteri in ulteriori sub-criteri non determina di per sé l'illegittimità della procedura quando i criteri e i relativi punteggi siano sufficientemente specifici, trasparenti e idonei a consentire la ricostruzione ex post dell'iter valutativo; la predeterminazione non deve trasformarsi in un automatismo meccanicistico.
- L'indicazione di un insegnamento come svolto in contitolarità non costituisce dichiarazione mendace quando la documentazione ufficiale dell'amministrazione conferma l'assegnazione congiunta dell'insegnamento, delle ore e dei crediti formativi corrispondenti.
- La mancanza di un codice ISBN o ISSN non esclude automaticamente la qualificazione di un'opera come pubblicazione scientifica: tali codici costituiscono elementi indiziari della diffusione editoriale, ma non requisiti necessari, salvo diversa e specifica previsione del bando o della normativa applicabile.
- La mera presentazione di proposte progettuali o domande di finanziamento non prova, ai fini della valutazione concorsuale, l'organizzazione, la direzione, il coordinamento o la partecipazione a gruppi di ricerca, se non è documentata l'effettiva realizzazione del progetto e il ruolo concretamente svolto dal candidato.
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