Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 507/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202502840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto per l'anno scolastico 2021/2022 il diritto alla somma di euro 500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3708/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione e corredata dall'attestazione del passaggio in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere al docente, per l'anno scolastico 2021/2022, euro 500,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, il ricorrente ha chiesto: l'ordine di esecuzione del giudicato; la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia; la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore, le somme riconosciute dal titolo giudiziale, detraendo eventuali importi già versati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese riconducibili al provvedimento, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'esatto importo del capitale residuo e degli interessi deve essere verificato dall'Amministrazione sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali; i conteggi del creditore non sono quindi vincolanti. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, necessario prima dell'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni statali. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendola manifestamente iniqua ed eccessivamente afflittiva in ragione dell'esiguità del debito. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi centoventi giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza va dunque senz’altro accolto previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con contestuale assegnazione di termine di sessanta giorni

    La norma consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, assegnare un termine all'Amministrazione e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    sono escluse le astreintes di cui all’art.114, comma 4 lett.e) c.p.a. laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative”

    La penalità di mora può essere negata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; l'esiguità del debito può rendere la misura eccessivamente afflittiva.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell'avvio dell'azione per il recupero coattivo di somme dovute da amministrazioni statali ed enti pubblici non economici.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del riconoscimento contenuto nel giudicato da eseguire.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    La misura e la decorrenza degli interessi devono essere determinate secondo il titolo giudiziale e i parametri legali applicabili; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle norme del codice di procedura civile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice amministrativo deve dare attuazione al diritto risultante dal titolo, senza determinarne autonomamente una diversa consistenza.
  • Nell'ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, l'Amministrazione deve verificare il capitale residuo, la misura e la decorrenza degli interessi sulla base del titolo, delle disposizioni di legge applicabili e degli eventuali pagamenti parziali; i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore non sono vincolanti oltre tali limiti.
  • Prima dell'esecuzione coattiva di un titolo di pagamento nei confronti dello Stato o di un ente pubblico non economico deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando, avuto riguardo all'entità del debito e alle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.