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Sentenza

Sentenza n. 2757/2026 - Napoli, Sezione 6

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Caserta sull'istanza del 20.05.2025; nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

Giustizia amministrativa202600420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dello Sportello Unico Immigrazione sulla richiesta di convocazione del 20 maggio 2025 nella procedura di primo ingresso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso l'inerzia dello Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Caserta, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. L'amministrazione ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, sostenendo implicitamente che il procedimento fosse stato definito. Il ricorrente ha contestato tale prospettazione, evidenziando che l'amministrazione aveva comunicato soltanto un preavviso di revoca del nulla osta, al quale era stata presentata memoria difensiva, senza adottare e comunicare il provvedimento conclusivo. La questione centrale concerne quindi l'idoneità del preavviso di revoca, quale atto interlocutorio volto a garantire il contraddittorio procedimentale, a soddisfare l'obbligo di conclusione del procedimento.

La decisione

Il TAR ha escluso l'improcedibilità perché l'amministrazione non ha dimostrato di avere adottato il provvedimento conclusivo di revoca del nulla osta, avendo inviato soltanto il preavviso di revoca. Tale atto, essendo meramente interlocutorio e finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non equivale a una determinazione espressa conclusiva ai sensi dell'art. 2 della l. 241/1990. Accertata la persistente inerzia oltre i termini di legge, il ricorso è stato accolto. L'amministrazione è stata ordinata a concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l'adozione di una determinazione espressa, qualunque ne sia il contenuto. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, con facoltà di delega, da attivare su istanza del ricorrente per un ulteriore termine di trenta giorni. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione avverso il silenzio dell'amministrazione.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso; tale obbligo non è assolto da un preavviso di revoca o di rigetto, che ha natura interlocutoria.

Massime di principio

  • Il preavviso di revoca o di rigetto, in quanto atto interlocutorio diretto a instaurare o stimolare il contraddittorio procedimentale, non costituisce il provvedimento conclusivo richiesto dall'art. 2 della l. 241/1990 e non fa venir meno l'interesse all'azione avverso il silenzio.
  • Quando siano scaduti i termini di legge e l'amministrazione non abbia adottato una determinazione conclusiva, il giudice amministrativo può ordinare, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., la conclusione del procedimento entro un termine assegnato, imponendo l'adozione di un provvedimento espresso qualunque ne sia il contenuto.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, l'adozione di un atto meramente interlocutorio non determina l'improcedibilità del ricorso, se l'amministrazione non dimostra di avere effettivamente definito il procedimento con una determinazione espressa.
  • In caso di persistente inerzia oltre il termine fissato dal giudice, il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza, con attivazione su istanza della parte interessata e assegnazione di un ulteriore termine per provvedere.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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