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Sentenza

Sentenza n. 1115/2026 - Catania, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2177/2024 del Tribunale Ordinario di Siracusa

Giustizia amministrativa202502445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Comune all'obbligo di pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Siracusa n. 2177/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente creditore)

La controversia

L'IPAB ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siracusa n. 2177 del 28 ottobre 2024, che aveva condannato il Comune di Francofonte al pagamento delle spese di lite, liquidate in 7.052,00 euro per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. Dopo un primo rinvio istruttorio e un'ordinanza che aveva assegnato un termine perentorio per integrare la prova, la ricorrente ha depositato la ricevuta di consegna in formato .eml della notificazione del titolo esecutivo, effettuata l'8 maggio 2025, nonché l'attestazione del passaggio in giudicato. È stata inoltre proposta domanda di penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha ordinato al Comune di Francofonte di adottare tutti gli atti necessari al pagamento delle somme dovute entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Il Collegio ha ritenuto provati la notificazione del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine legale di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Lentini, con facoltà di delega a un funzionario qualificato, incaricato di compiere tutte le operazioni necessarie, comprese allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa e reperimento materiale delle somme. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. È stata respinta la domanda di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione della sentenza e dal suo passaggio in giudicato. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d'ufficio questioni e di disporre il rinvio per consentire il contraddittorio o l'integrazione degli elementi necessari alla decisione.

  • art. 23, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Richiamato per la conformità delle copie analogiche dei documenti informatici e dei messaggi PEC ai documenti da cui sono tratte.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede il termine decadenziale per la presentazione della parcella relativa al compenso del commissario, indicato in 100 giorni dalla conclusione dell'incarico.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale disciplina per la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un ente pubblico, la prova della notificazione del titolo esecutivo può essere integrata mediante il deposito delle ricevute PEC di accettazione e consegna nei formati informatici previsti, oppure mediante copia analogica munita dell'attestazione di conformità richiesta dalla legge.
  • Una volta provati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e il decorso del termine legale dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'ente debitore di compiere tutti gli atti necessari al pagamento entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere incaricato non soltanto dell'ordinazione del pagamento, ma anche dell'allocazione della somma in bilancio, dell'impegno, della liquidazione, del reperimento materiale delle risorse e di ogni ulteriore adempimento necessario all'esecuzione del giudicato.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di un ente pubblico; l'organo incaricato deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora può essere negata quando, in relazione al tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato del titolo, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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