Ordinanza n. 374/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1. del provvedimento notificato a mezzo pec in data 03.02.2026 da parte del Responsabile SUAP del Comune di -OMISSIS-, con cui si comunica “il divieto di prosecuzione dell’attività musicale essendo venuto meno il requisito dell’agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S.; 2. di ogni altro atto premesso presupposto e conseguenziale e, segnatamente, quello del 20.01.2026 del Comune di -OMISSIS-, a firma del Responsabile del Settore SUAP, avente ad oggetto SCIA Pratica -OMISSIS- del 31.12.2025. Provvedimento di divieto svolgimento pubblico spettacolo e/o intrattenimento, con cui è stato ordinato al Sig. -OMISSIS- la cessazione immediata dell’attività di pubblico spettacolo esercitata presso il citato locale, e la rimozione degli eventuali effetti dannosi della SCIA; 3. nonché di ogni altro atto premesso, presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di prosecuzione dell'attività musicale e ordine di cessazione immediata dell'attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, adottati in relazione alla SCIA e al venir meno dei requisiti di agibilità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Responsabile SUAP notificato il 3 febbraio 2026, con cui è stato comunicato il divieto di prosecuzione dell'attività musicale per il venir meno del requisito dell'agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S., nonché il precedente provvedimento comunale del 20 gennaio 2026, con cui era stato disposto il divieto di svolgimento di pubblico spettacolo e/o intrattenimento e ordinata la cessazione immediata dell'attività esercitata nel locale, con rimozione degli effetti dannosi della SCIA. Il Comune aveva richiamato gli esiti di un sopralluogo della Stazione dei Carabinieri del 17 gennaio 2026, dal quale erano emerse, tra l'altro, la chiusura e/o la non visibilità o inaccessibilità di alcune uscite di sicurezza. In sede cautelare la ricorrente ha contestato, in particolare, l'insufficienza degli elementi posti a fondamento dei provvedimenti e la genericità del riferimento al venir meno del requisito dell'agibilità.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso non presentasse significativi elementi di fondatezza, poiché il provvedimento del 20 gennaio 2026 richiamava gli accertamenti della Stazione dei Carabinieri relativi, tra l'altro, alla chiusura o alla non visibilità e inaccessibilità di alcune uscite di sicurezza del locale. È stata respinta anche la censura di genericità del riferimento al venir meno dei requisiti di agibilità: tale espressione è stata ritenuta riferibile ai rilievi contenuti nel provvedimento comunale del 20 gennaio 2026. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità dei frequentatori del locale. Ha inoltre rilevato l'assenza di un interesse cautelare attuale correlato alle specifiche serate oggetto delle SCIA del 31 dicembre 2025 e del 27 gennaio 2026, essendo ormai trascorsi i relativi periodi e non risultando presentate ulteriori SCIA o richieste di autorizzazione per la successiva attività del locale, né per l'attività esterna le autorizzazioni ex artt. 69 e 80 T.U.L.P.S. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 80 T.U.L.P.S.
venir meno del requisito dell’agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S.
Il venir meno dei requisiti di agibilità, desunto dai rilievi sulle uscite di sicurezza, può fondare il divieto di prosecuzione dell'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
art. 69 T.U.L.P.S.
autorizzazioni ex art. 69 T.U.L.P.S.
L'esercizio dell'attività esterna richiede la relativa autorizzazione, la cui assenza è stata considerata dal TAR nel valutare l'attualità dell'interesse cautelare.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, con bilanciamento degli interessi contrapposti.
Massime di principio
- In sede cautelare, il richiamo a specifici accertamenti contenuti in un precedente provvedimento amministrativo può rendere sufficientemente determinato il riferimento al venir meno dei requisiti di agibilità, quando consenta di individuare i fatti posti a fondamento del divieto di prosecuzione dell'attività.
- La chiusura o la non visibilità o accessibilità delle uscite di sicurezza di un locale destinato al pubblico spettacolo costituisce un elemento idoneo, nella sommaria delibazione cautelare, a sostenere il divieto di prosecuzione dell'attività per ragioni di sicurezza e agibilità.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità dei frequentatori di un locale di pubblico spettacolo può prevalere sull'interesse economico del gestore alla prosecuzione dell'attività.
- L'interesse cautelare può risultare non attuale quando i provvedimenti inibitori riguardano eventi o serate ormai trascorsi e non risultano ulteriori SCIA o richieste di autorizzazione per la prosecuzione dell'attività.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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