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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33623/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava il provvedimento del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato "non luogo a provvedere" sull'istanza volta a ottenere la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare (arresti domiciliari ex art. 282 c.p.p.) per il decorso dei termini di fase ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p. I fatti processuali: a seguito del decorso dei termini la misura degli arresti domiciliari era stata dichiarata inefficace e sostituita dal GIP con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 307, comma 1). Il difensore propose riesame; il Presidente del Tribunale qualificò l'impugnazione come appello. Successivamente la difesa chiese la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 309, comma 10; il Tribunale, richiamando la qualificazione come appello, dichiarò non luogo a provvedere. Il ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo violazioni degli artt. 309 e 310 c.p.p., sostenendo che l'impugnazione doveva essere qualificata come riesame e che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione sulla qualificazione dell'impugnazione (appello vs riesame) non sia autonomamente impugnabile e che tali profili siano sindacabili nel prosieguo del procedimento e, poi, unitamente alla decisione che definisce la fase. Inoltre ha richiamato il principio per cui le questioni che incidono sulla misura cautelare devono essere risolte dal giudice del procedimento principale (art. 299 e segg.) e che quest'ultimo è competente anche a pronunciarsi sull'estinzione delle misure (art. 306). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali, ma non la somma a favore della cassa delle ammende, dato il particolare rilievo della questione e la recente pronuncia delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen., comma 10

    Norma richiamata quale criterio per dichiarare l'inefficacia della misura per decorso dei termini di fase; la Corte ha ritenuto che la dichiarazione di inefficacia debba essere eventualmente trattata dal giudice competente nel procedimento principale e non tramite una autonoma impugnazione sulla qualificazione del rimedio

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nelle doglianze sull'impugnazione; la Corte ha valutato la questione procedurale sulla qualificazione dell'impugnazione senza ritenere ammissibile un rimedio autonomo

  • art. 282 cod. proc. pen.

    Individua le misure cautelari personali (qui: arresti domiciliari); la decisione concerneva la perdita di efficacia di tale misura per decorso dei termini

  • art. 307 cod. proc. pen., comma 1

    Norma che consente la sostituzione della misura cautelare con l'obbligo di presentazione alla p.g.; nel caso il GIP aveva disposto tale misura in sostituzione degli arresti domiciliari

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Indica la competenza del giudice del procedimento principale sulle misure cautelari; la Corte ha richiamato che le questioni sulla sussistenza e permanenza delle misure spettano a quel giudice

  • art. 306 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice del procedimento principale i provvedimenti circa l'estinzione delle misure quando queste perdono efficacia; la Corte ha rimarcato che l'accertamento dell'inefficacia spetta a quel giudice

  • Sez. U, n. 44060 del 11/07/2024 (Caruso)

    Pronuncia di recente rilievo citata nel provvedimento come punto di riferimento giurisprudenziale sulla qualificazione degli strumenti di impugnazione; la Corte ha considerato la questione rilevante e ha valutato la buona fede del ricorrente alla luce di tale orientamento

  • Sez. 5, n. 828 del 27/08/1991 (Zito)

    Giurisprudenza richiamata sul principio per cui i provvedimenti di qualificazione del mezzo di impugnazione non sono autonomamente impugnabili e possono essere sindacati solo unitamente alla decisione che definisce la fase

Massime di principio

  • La qualificazione formale di un rimedio (appello vs riesame) disposta dal Presidente o dal giudice non è autonomamente impugnabile: va contestata nel corso del procedimento e, se del caso, unitamente alla decisione finale che definisce la fase
  • Le richieste di dichiarazione di inefficacia della misura per decorso dei termini (art. 309, comma 10) devono essere trattate dal giudice competente del procedimento principale o del giudice dell'esecuzione, che ha i poteri di accertamento e di estinzione della misura (art. 299 e 306)
  • Se il GIP ha già sostituito una misura cautelare con una meno afflittiva (es. obbligo di presentazione ex art. 307), le questioni sulla permanenza/estinzione della misura sono da risolversi nel procedimento principale, non tramite un rimedio procedurale autonomo alla qualificazione
  • Difensori che ritengono erronea la qualificazione di un'impugnazione dovrebbero sollevare la questione tempestivamente nel procedimento e, se necessario, fondare le proprie richieste su orientamenti delle Sezioni Unite per dimostrare la ragionevolezza dell'azione; tuttavia la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti può esentare da sanzioni per atti processuali ritenuti non manifestamente infondati
  • In Cassazione i difetti di ammissibilità tecnico-formale (es. impugnazione di atti non autonomamente impugnabili) determinano inammissibilità del ricorso: è quindi cruciale valutare preventivamente la percorribilità del rimedio e la competenza del giudice a conoscere della domanda sostanziale

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