Cassazione Civile, Ordinanza n. 36031/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Nel fallimento di una società debitrice, una banca aveva chiesto l’ammissione al passivo di un credito per rate insolute derivanti da un finanziamento fondiario, con collocazione ipotecaria. Il giudice delegato e poi il Tribunale avevano ammesso il credito ma solo in via chirografaria, ritenendo non provata l’operatività dell’esenzione da revocatoria prevista per gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento e, in ogni caso, ravvisando la revocabilità della garanzia anche ai sensi dell’art. 66 l. fall. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) omesso esame del contenuto dell’accordo di risanamento, del piano industriale/finanziario e del contratto di finanziamento; 2) violazione dell’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., perché la norma non richiederebbe la prova dell’idoneità ex ante del piano; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere il Tribunale addossato al creditore l’onere di provare tale idoneità, che spettava invece alla curatela; 4) ulteriore omesso esame del contenuto del piano di risanamento; 5) violazione dell’art. 66 l. fall., assumendo che l’esenzione dell’art. 67, comma 3, lett. d), avesse portata generale e impedisse la revocabilità; 6) omesso esame del fatto che il finanziamento non sarebbe stato destinato a ripianare pregresse esposizioni debitorie. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il decreto impugnato era sorretto da più rationes decidendi autonome: in particolare, il Tribunale aveva fondato il rigetto su un difetto di prova circa la posteriorità della garanzia rispetto a un piano di risanamento validamente attestato; inoltre aveva aggiunto ulteriori argomenti sulla revocabilità della garanzia. Il primo motivo è stato giudicato non autosufficiente, perché la banca non aveva indicato la data del piano e dell’attestazione, rendendo impossibile verificare la decisività del documento asseritamente trascurato. Conseguentemente, essendo rimasta intatta una ratio decidendi autonoma, sono diventate inammissibili anche le ulteriori censure rivolte alle altre ragioni della decisione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al pagamento del contributo unificato დამატivo ove dovuto.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
opposizione allo stato passivo
è il rimedio esperito dalla creditrice contro la collocazione chirografaria del credito ammesso al passivo
art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.
esenzione da revocatoria per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato di risanamento
l’esenzione opera per gli atti successivi e posti in esecuzione di un piano attestato validamente predisposto e attestato; non basta il semplice richiamo del piano nel contratto o nell’operazione
art. 66 l. fall.
il Tribunale l’aveva richiamato come ulteriore base di revocabilità della garanzia; la Corte non entra nel merito di tale ratio perché le censure risultano inammissibili per difetto di interesse
art. 2697 c.c.
la ricorrente lo invoca per sostenere che l’onere della prova circa la non operatività dell’esenzione non gravasse sul creditore; la Corte non accoglie la censura perché il ricorso difetta di autosufficienza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è scrutinabile solo se il ricorrente indica il fatto storico trascurato e ne dimostra la decisività
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
quando si denunciano documenti o atti processuali, il ricorso deve indicarne specificamente contenuto e collocazione; in mancanza, la censura è inammissibile
art. 99, comma 2, n. 4, l. fall.
richiamato in relazione agli oneri di allegazione e produzione nell’opposizione allo stato passivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso, ove dovuto
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di un documento è inammissibile se il ricorrente non indica in modo autosufficiente il contenuto del documento, la sua collocazione processuale e, soprattutto, gli elementi necessari a dimostrarne la decisività.
- L’esenzione da revocatoria per gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento presuppone che l’atto sia successivo alla predisposizione e attestazione del piano e che sia effettivamente in esecuzione di esso; la mera esistenza di un piano richiamato nell’operazione non è sufficiente di per sé.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, la mancata censura valida anche di una sola ratio rende inammissibili le doglianze sulle altre, per difetto di interesse.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. non può essere accolta se, prima ancora del riparto dell’onere probatorio, il ricorso difetta dei requisiti di specificità e autosufficienza necessari per consentire il controllo di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35780/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35781/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35783/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35784/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35785/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35786/2021 del 22/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →