Ordinanza n. 454/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione I-Ter, 10 dicembre 2025, n. 6962, resa tra le parti, non notificata e concernente il decreto di revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio-Roma che concerneva il decreto di revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio-Roma relativa al decreto di revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato. In sede cautelare ha dedotto censure concernenti, in particolare, la documentazione relativa all’asseverazione attestante un fatturato dell’impresa del datore di lavoro pari a € 331.161,00 al netto degli acquisti. Il giudice ha inoltre rilevato che l’attestazione di idoneità alloggiativa dovrà essere dimostrata dal richiedente una volta entrato in Italia il lavoratore.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre una sospensione o un annullamento immediato del provvedimento impugnato. Quanto al fumus, ha ritenuto che le censure formulate in primo grado dovessero essere adeguatamente esaminate dal giudice di primo grado nella sede di merito, con particolare riferimento alla documentazione sull’asseverazione del fatturato dell’impresa datrice di lavoro. Quanto al periculum, ha ritenuto sufficientemente tutelate le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione del merito, anche considerando l’assenza di pericoli documentati per l’ordine e la sicurezza pubblici riconducibili al datore di lavoro e al lavoratore. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
sollecita fissazione del merito
Consente al giudice cautelare di soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, anziché attraverso una misura cautelare sospensiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte interessata mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, quando le censure presentano profili meritevoli di approfondimento ma non consentono una decisione sommaria definitiva, le esigenze del ricorrente possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- L’assenza di pericoli documentati per l’ordine e la sicurezza pubblici a carico del datore di lavoro e del lavoratore costituisce un elemento rilevante nella valutazione del periculum in mora connesso alla revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato.
- La verifica della documentazione relativa ai requisiti economici del datore di lavoro, inclusa l’asseverazione del fatturato al netto degli acquisti, può richiedere un esame approfondito incompatibile con la cognizione sommaria cautelare e deve essere rimessa alla sede di merito.
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