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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27977/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di secondo grado che aveva ridotto la pena inflitta in primo grado per furto aggravato (art. 625 nn. 2 e 7 c.p.). La Notte deduce estinzione del reato per prescrizione già maturata alla data della sentenza della corte territoriale. Uva contesta la sussistenza delle aggravanti (violenza sulle cose e esposizione alla pubblica fede) denunciando travisamento probatorio e difetto di motivazione; chiede altresì che, esclusa l'aggravante, venga dichiarata la prescrizione maturata anche in considerazione della trattazione scritta ex art. 23 D.L. n.149/2020.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso di La Notte è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato (nulla rilevando l'autenticazione della firma dal difensore). Il ricorso di Uva è ritenuto inammissibile perché i motivi sulle aggravanti risultano reiterativi rispetto alla valutazione di merito e i rilievi sulla motivazione sono troppo generici. In particolare la Corte conferma che le aggravanti di cui all'art. 625 nn. 2 e 7 c.p. sono state correttamente ritenute sussistenti dalla corte territoriale; pertanto il termine di prescrizione, calcolato tenendo conto delle aggravanti ad effetto speciale ai sensi dell'art. 157 c.p., non era maturato (reato del 16/03/2012: termine massimo indicato dalla Corte fino al 16/09/2024). Conseguentemente rimane ferma la pronuncia della Corte d'Appello che aveva ridotto la pena a mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa per ciascuno. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, per inammissibilità determinata da profili di colpa, al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen.

    Il reato contestato è il furto aggravato; la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti le aggravanti nn. 2 (violenza sulle cose) e 7 (esposizione alla pubblica fede) e la Cassazione non ha ravvisato vizi nella valutazione di merito.

  • art. 157 cod. pen.

    Le aggravanti ritenute sono ad 'effetto speciale' (aumento della pena superiore a un terzo) e pertanto vanno computate ai fini del calcolo della pena edittale massima utilizzata per determinare il termine di prescrizione; ciò ha comportato il non maturare della prescrizione alla data della sentenza impugnata.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione a censure sul travisamento delle risultanze probatorie; la Corte ha ritenuto che i rilievi difensivi non superassero il divieto di rinnovare il giudizio di merito o di ottenere una ricostruzione alternativa senza specifici profili di illogicità o carenza motivazionale.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli effetti della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali.

  • art. 23 D.L. n. 149/2020

    Richiamato dalla difesa in relazione alla trattazione scritta; la Corte non ha ritenuto che detta trattazione avesse comportato, di per sé, la maturazione della prescrizione una volta escluse le aggravanti, atteso che queste sono state ritenute sussistenti.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020)

    Norma richiamata per il trattamento del ricorso senza intervento delle parti e la chiusura con conclusioni scritte; la procedura è stata seguita ma non ha inciso sulla decisione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato è inammissibile se non presentato e sottoscritto dal difensore abilitato: difetto formale insanabile che comporta l'inammissibilità.
  • Le valutazioni di fatto e di prova effettuate dal giudice di merito sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di logicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione: censure meramente rideterminate o richieste di diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
  • Le aggravanti che aumentano la pena oltre un terzo sono 'ad effetto speciale' e devono essere computate per determinare il massimo edittale utile ai fini del calcolo della prescrizione; ciò può allungare il termine di prescrizione rispetto al solo fatto-base.
  • Le doglianze generiche sul 'difetto di motivazione' senza indicazione puntuale delle parti carenti o illogiche della motivazione sono inammissibili.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e, se l'inammissibilità dipende da profili di colpa nell'impugnazione, può essere disposta la sanzione a favore della cassa delle ammende.

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