Cassazione Penale, Sentenza n. 27977/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di secondo grado che aveva ridotto la pena inflitta in primo grado per furto aggravato (art. 625 nn. 2 e 7 c.p.). La Notte deduce estinzione del reato per prescrizione già maturata alla data della sentenza della corte territoriale. Uva contesta la sussistenza delle aggravanti (violenza sulle cose e esposizione alla pubblica fede) denunciando travisamento probatorio e difetto di motivazione; chiede altresì che, esclusa l'aggravante, venga dichiarata la prescrizione maturata anche in considerazione della trattazione scritta ex art. 23 D.L. n.149/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso di La Notte è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato (nulla rilevando l'autenticazione della firma dal difensore). Il ricorso di Uva è ritenuto inammissibile perché i motivi sulle aggravanti risultano reiterativi rispetto alla valutazione di merito e i rilievi sulla motivazione sono troppo generici. In particolare la Corte conferma che le aggravanti di cui all'art. 625 nn. 2 e 7 c.p. sono state correttamente ritenute sussistenti dalla corte territoriale; pertanto il termine di prescrizione, calcolato tenendo conto delle aggravanti ad effetto speciale ai sensi dell'art. 157 c.p., non era maturato (reato del 16/03/2012: termine massimo indicato dalla Corte fino al 16/09/2024). Conseguentemente rimane ferma la pronuncia della Corte d'Appello che aveva ridotto la pena a mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa per ciascuno. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, per inammissibilità determinata da profili di colpa, al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen.
Il reato contestato è il furto aggravato; la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti le aggravanti nn. 2 (violenza sulle cose) e 7 (esposizione alla pubblica fede) e la Cassazione non ha ravvisato vizi nella valutazione di merito.
art. 157 cod. pen.
Le aggravanti ritenute sono ad 'effetto speciale' (aumento della pena superiore a un terzo) e pertanto vanno computate ai fini del calcolo della pena edittale massima utilizzata per determinare il termine di prescrizione; ciò ha comportato il non maturare della prescrizione alla data della sentenza impugnata.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione a censure sul travisamento delle risultanze probatorie; la Corte ha ritenuto che i rilievi difensivi non superassero il divieto di rinnovare il giudizio di merito o di ottenere una ricostruzione alternativa senza specifici profili di illogicità o carenza motivazionale.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli effetti della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali.
art. 23 D.L. n. 149/2020
Richiamato dalla difesa in relazione alla trattazione scritta; la Corte non ha ritenuto che detta trattazione avesse comportato, di per sé, la maturazione della prescrizione una volta escluse le aggravanti, atteso che queste sono state ritenute sussistenti.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
Norma richiamata per il trattamento del ricorso senza intervento delle parti e la chiusura con conclusioni scritte; la procedura è stata seguita ma non ha inciso sulla decisione di inammissibilità.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato è inammissibile se non presentato e sottoscritto dal difensore abilitato: difetto formale insanabile che comporta l'inammissibilità.
- Le valutazioni di fatto e di prova effettuate dal giudice di merito sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di logicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione: censure meramente rideterminate o richieste di diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
- Le aggravanti che aumentano la pena oltre un terzo sono 'ad effetto speciale' e devono essere computate per determinare il massimo edittale utile ai fini del calcolo della prescrizione; ciò può allungare il termine di prescrizione rispetto al solo fatto-base.
- Le doglianze generiche sul 'difetto di motivazione' senza indicazione puntuale delle parti carenti o illogiche della motivazione sono inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e, se l'inammissibilità dipende da profili di colpa nell'impugnazione, può essere disposta la sanzione a favore della cassa delle ammende.
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