Ordinanza n. 461/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento 1. del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Napoli II Ufficio Territoriale di Napoli 3 AGE.AGEDP2NA.REGISTRO UFFICIALE.0334098.22-12-2025-U del 22/12/2025, a firma del responsabile del Direttore Territoriale Dott. Antonio Pommella, con il quale l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Napoli II Ufficio Territoriale di Napoli 3 disponeva con efficacia a decorrere dal 31° giorno successivo alla ricezione: la revoca dell’abilitazione al Servizio telematico Entratel ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Dirig. Min. Fin. 31 luglio 1998 di: -OMISSIS- professionista iscritto all’Albo dei Commercialisti di Napoli (Na) ; 2. di ogni altro atto e/o provvedimento sotteso, preordinato, connesso, collegato, consequenziale e conseguente, anche non conosciuto comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; nonché per la declaratoria - dell’obbligo dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Napoli II Ufficio Territoriale di Napoli 3 a procedere all’immediata revoca del provvedimento impugnato , ovvero, AGE.AGEDP2NA.REGISTRO UFFICIALE.0334098.22-12-2025-U del 22/12/2025; previa immediata sospensione di ogni atto e/o provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel con efficacia dal 31° giorno successivo alla ricezione
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel, chiedendo l’annullamento degli atti presupposti e consequenziali e la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento. La revoca era fondata sulla violazione dell’art. 8, comma 1, lettera g), del decreto dirigenziale ministeriale 31 luglio 1998, relativa all’aggiramento degli obblighi di trasmissione telematica mediante accordi con centri autorizzati di assistenza fiscale, banche convenzionate o Poste Italiane. Il giudice ha rilevato il rapporto tra l’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e l’art. 8 del decreto dirigenziale ministeriale: la prima disposizione consente la revoca in presenza di gravi o ripetute irregolarità commesse nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni; la seconda, specificamente applicata, richiede invece il cumulo dei requisiti della gravità e della reiterazione della condotta. La difesa erariale aveva sostenuto un’interpretazione estensiva della disciplina, non ritenuta ammissibile dal TAR trattandosi di fattispecie sanzionatoria.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento di revoca dell’abilitazione Entratel. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella necessità di applicare restrittivamente la fattispecie sanzionatoria prevista dall’art. 8, comma 1, lettera g), del decreto dirigenziale ministeriale 31 luglio 1998, che richiede la presenza congiunta di gravità e reiterazione della condotta, senza possibilità di estendere la disciplina in via interpretativa. Il periculum in mora è stato individuato nel pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’impedimento all’accesso a un servizio necessario per lo svolgimento dell’attività professionale. La discussione del merito è stata fissata per la seconda udienza pubblica del mese di marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 12, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
I soggetti di cui al comma 2 sono abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, subordinatamente alla stipulazione del contratto di assicurazione di cui al comma 9. L'abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale
La disposizione riguarda irregolarità gravi o ripetute commesse nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni; il TAR ha distinto tale fattispecie da quella, specificamente applicata, prevista dall’art. 8 del decreto dirigenziale ministeriale 31 luglio 1998.
art. 8, comma 1, lettera g), D.Dirig. Min. Fin. 31 luglio 1998
aggiramento degli obblighi di trasmissione in via telematica previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, tramite accordi stipulati dai centri autorizzati di assistenza fiscale, dalle banche convenzionate o dalla Poste italiane S.p.a. per ricevere dichiarazioni presentate e predisposte dai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o da altri soggetti che prestano assistenza ai contribuenti in materia fiscale
La fattispecie sanzionatoria richiede il cumulo dei requisiti della gravità e della reiterazione della condotta; non è legittima un’interpretazione estensiva della disposizione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Le fattispecie sanzionatorie amministrative sono soggette a stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica o interpretativa oltre i presupposti espressamente previsti dalla disposizione applicata.
- Quando una disposizione sanzionatoria richiede congiuntamente la gravità e la reiterazione della condotta, la revoca del titolo o dell’abilitazione non può essere legittimamente disposta sulla base della sola gravità o della sola reiterazione.
- Ai fini della tutela cautelare, il fumus boni iuris può sussistere quando l’amministrazione fonda la revoca su un’interpretazione estensiva di una fattispecie sanzionatoria, in contrasto con il principio di stretta applicazione.
- L’impedimento all’accesso a un servizio necessario per lo svolgimento dell’attività professionale integra un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini della sospensione cautelare del provvedimento che dispone tale impedimento.
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