Cassazione Civile, Ordinanza n. 09148/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura fallimentare)
La controversia
Una procedura fallimentare agiva per la revoca, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., di un pagamento eseguito dalla società in favore di un proprio dipendente nel periodo sospetto, dopo che il licenziamento intimato al lavoratore era stato dichiarato inefficace. Il tribunale aveva revocato solo parte delle somme, escludendo dalla revocatoria le retribuzioni maturate dopo la costituzione in mora della datrice di lavoro e quelle riferibili a prestazioni che sarebbero maturate in caso di fisiologica prosecuzione del rapporto. La corte d'appello confermava, richiamando l'orientamento secondo cui il licenziamento formalmente viziato non dà diritto automaticamente alle retribuzioni dal giorno del recesso, ma solo al risarcimento del danno, da parametrare alle retribuzioni perdute e subordinato alla messa a disposizione della prestazione lavorativa da parte del dipendente. Il ricorrente sosteneva invece che la lettera di impugnazione del licenziamento del 9 maggio 2003 fosse già sufficiente a costituire in mora la datrice di lavoro e a porre a disposizione le energie lavorative, con conseguente permanenza dell'obbligo retributivo o, in subordine, del diritto al risarcimento; deduceva quindi la falsa applicazione dell'art. 6 l. 604/1966 in relazione all'art. 1219, comma 1, c.c., e affermava che il pagamento complessivo di euro 100.000 non fosse revocabile perché corrispettivo di lavoro, rientrando nell'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), l. fall.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura del ricorrente presupponeva un fatto - cioè che la lettera di impugnazione del licenziamento contenesse anche l'offerta della prestazione lavorativa e la costituzione in mora - che non risultava dalla sentenza impugnata e che non era stato adeguatamente allegato come dedotto nei gradi di merito, né indicato con precisione negli atti processuali, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Di conseguenza non è stato esaminato il merito della doglianza sulla revocatoria fallimentare e sull'asserita esenzione del pagamento quale corrispettivo di prestazioni di lavoro. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, l. fall.
revoca del pagamento eseguito nel periodo sospetto
viene in rilievo come base dell'azione revocatoria fallimentare promossa dalla procedura per recuperare somme pagate al lavoratore
art. 67, comma 3, lett. f), l. fall.
il ricorrente invocava l'esenzione per i pagamenti a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro, ma la Corte non ha esaminato il merito della deduzione per difetto di autosufficienza e novità della questione
art. 6 l. 604/1966
è invocato dal ricorrente come norma asseritamente falsamente applicata in relazione all'impugnazione del licenziamento e alla messa in mora
art. 1219, comma 1, c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che la lettera di impugnazione del licenziamento valesse quale costituzione in mora del datore di lavoro
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata senza che il ricorrente indichi specificamente di averle dedotte nel giudizio di merito e in quale atto lo abbia fatto; in difetto, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza e novità della questione.
- Quando la doglianza presuppone una diversa ricostruzione fattuale della vicenda processuale, la Corte di cassazione non può esaminarla se il fatto decisivo non emerge dalla decisione impugnata e non è documentato in modo puntuale negli atti richiamati.
- L'eventuale esenzione dalla revocatoria fallimentare dei pagamenti aventi natura retributiva può essere scrutinata solo se la qualificazione del pagamento come corrispettivo di prestazioni di lavoro sia correttamente allegata e supportata dal necessario accertamento in fatto.
- L'impugnazione del licenziamento e la costituzione in mora del datore di lavoro sono questioni distinte e, ai fini delle pretese economiche del lavoratore, occorre verificare in concreto se e quando vi sia stata effettiva offerta della prestazione lavorativa.
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