Sentenza n. 11/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 436 del 2021: del decreto n. 70 del 13.8.2021 con cui il Dirigente della P.F. Accreditamenti della Regione Marche ha approvato la revisione del decreto 69/ACR del 15.6.2020 avente ad oggetto il manuale operativo relativo ai requisiti di autorizzazione delle strutture ospedaliere ed extra ospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, degli stabilimenti termali e degli studi professionali di cui al comma 2 dell'art. 7 della L.R. 21/2016, nonché di ogni altro atto presupposto, inerente, connesso e consequenziale, in particolare del documento istruttorio allegato al decreto citato; quanto al ricorso n. 175 del 2023: della deliberazione n. 214 del 27.2.2023, con la quale la Giunta Regionale della Regione Marche ha approvato l'aggiornamento del Manuale di Autorizzazione delle strutture (ospedaliere ed extra ospedaliere) che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, degli stabilimenti termali e degli studi professionali di cui al comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 21/2016 – modifiche della DGR n. 571/2019, nonché di ogni altro atto presupposto, inerente, connesso e consequenziale, in particolare del documento istruttorio allegato e del Manuale di Autorizzazione medesimo; quanto al ricorso n. 501 del 2023: della deliberazione della Regione Marche n. 1469 del 18.10.2023, con la quale la Giunta Regionale della Regione Marche ha approvato l’aggiornamento del Manuale di Autorizzazione delle strutture (ospedaliere ed extra ospedaliere) che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, degli stabilimenti termali e degli studi professionali di cui al comma 2 dell’art. 7 della L.R. 21/2016 – modifiche della DGR 1571/2019, nonché di ogni altro atto presupposto, inerente, connesso e consequenziale in particolare del documento istruttorio allegato nonché del Manuale di Autorizzazione medesimo, del parere favore n. 149/2023 espresso in merito dalla IV Commissione consiliare;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale n. 70/2021 e deliberazioni della Giunta regionale n. 214/2023 e n. 1469/2023, recanti aggiornamenti del Manuale di autorizzazione e del Manuale Operativo per strutture ambulatoriali, studi odontoiatrici e strutture sanitarie correlate
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha proposto tre ricorsi connessi. Con il ricorso RG n. 436/2021 ha contestato il decreto regionale n. 70/2021, deducendo contraddittorietà rispetto alla DGR n. 1571/2019, violazione della legge regionale n. 21/2016, sviamento e illogicità manifesta, in quanto il provvedimento avrebbe consentito lo svolgimento di attività di chirurgia orale da parte di strutture autorizzate per prestazioni odontoiatriche generali anche senza una specifica autorizzazione e senza i requisiti propri dell'ambulatorio chirurgico a bassa complessità. Con il ricorso RG n. 175/2023 ha impugnato la DGR n. 214/2023, deducendo l'illegittima integrazione dei requisiti degli ambulatori e studi odontoiatrici con quelli dell'ambulatorio chirurgico a bassa complessità, nonché un incremento selettivo dei requisiti di sicurezza e una sovrapposizione tra attività odontoiatrica e chirurgia orale. Con il ricorso RG n. 501/2023 ha impugnato la DGR n. 1469/2023 e gli atti connessi, riproponendo censure di contraddittorietà rispetto alla DGR n. 1571/2019 e al Piano sanitario regionale, violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 21/2016, sviamento, irrazionalità e illogicità manifesta, nonché violazione dell'art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992, del d.P.R. 14 gennaio 1997 e disparità di trattamento per la previsione di requisiti differenti per la medesima attività.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi RG n. 436/2021 e RG n. 175/2023, rilevando che gli atti impugnati erano stati integralmente superati dalla DGR n. 1469/2023 e dal successivo Manuale Operativo approvato con decreto n. 187/2024, non impugnato. Quanto al ricorso RG n. 501/2023, il Collegio ha prescisso dalle eccezioni preliminari e lo ha respinto nel merito. Ha escluso che la DGR n. 1571/2019 fosse ancora vigente, poiché sostituita dalle successive deliberazioni, e ha ritenuto legittima la possibilità di esercitare attività di chirurgia ambulatoriale negli studi e ambulatori odontoiatrici, purché nel rispetto dei requisiti stabiliti dal manuale regionale. L'art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992 richiede una specifica autorizzazione per gli studi odontoiatrici attrezzati per chirurgia ambulatoriale, ma non vieta in assoluto tale attività. Il DM n. 70/2015 rimette alle Regioni la definizione degli standard strutturali, tecnologici, organizzativi, qualitativi e di sicurezza in relazione alla complessità dei trattamenti. La previsione regionale di un locale chirurgico di 9 mq è stata ritenuta compatibile con la disciplina nazionale e con l'Accordo Stato-Regioni n. 104/CSR del 9 giugno 2016, che stabilisce la medesima superficie minima per il locale destinato alle prestazioni odontoiatriche. La ricorrente, inoltre, non aveva indicato quali ulteriori requisiti minimi sarebbero stati violati. Le spese di tutti i giudizi sono state compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992
la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione ...; l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente
La disposizione impone l'autorizzazione per gli studi odontoiatrici attrezzati per la chirurgia ambulatoriale, ma non esclude che la chirurgia orale possa essere praticata in tali strutture quando siano rispettati i requisiti autorizzativi regionali.
artt. 8-bis, 9 e 9-bis d.lgs. n. 502/1992
Sono richiamati per qualificare l'attività delle strutture ambulatoriali rappresentate dall'associazione ricorrente.
art. 7 l.r. Marche n. 21/2016
Costituisce la base regionale del manuale relativo ai requisiti di autorizzazione delle strutture sanitarie e degli studi professionali interessati.
DM 2 aprile 2015 n. 70, Appendice 2 dell'Allegato 1
Definisce la chirurgia ambulatoriale senza fissare direttamente i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici, organizzativi, qualitativi e di sicurezza, rimettendo alle Regioni la determinazione degli standard in relazione alla complessità e alla natura dei trattamenti.
Accordo Stato-Regioni n. 104/CSR del 9 giugno 2016, punto 3.2
Prevede per il locale destinato alle prestazioni odontoiatriche una superficie minima di 9 mq; tale previsione è stata ritenuta compatibile con l'analoga superficie prevista dal manuale regionale per il locale chirurgico negli studi e ambulatori odontoiatrici.
d.P.R. 14 gennaio 1997
È stato invocato dalla ricorrente quale parametro sui requisiti delle strutture sanitarie, ma il TAR non ha ravvisato la violazione dedotta.
Massime di principio
- L'art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992 non vieta lo svolgimento di attività di chirurgia orale negli studi o ambulatori odontoiatrici; richiede invece una specifica autorizzazione quando la struttura sia attrezzata per la chirurgia ambulatoriale o per procedure di particolare complessità o rischiosità.
- In assenza di una disciplina nazionale che determini in modo completo gli standard strutturali, tecnologici, organizzativi, qualitativi e di sicurezza della chirurgia ambulatoriale, spetta alle Regioni individuarli in rapporto alla complessità e alla natura dei trattamenti, nel rispetto dei livelli minimi nazionali.
- La previsione regionale di requisiti specifici per l'esercizio della chirurgia ambulatoriale in studi e ambulatori odontoiatrici è legittima quando non contrasti con gli standard nazionali e sia coerente con i requisiti minimi fissati per le strutture odontoiatriche.
- La mancata indicazione concreta dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi o qualitativi che sarebbero stati violati rende infondata una censura generica di illegittimità del manuale autorizzativo.
- Un ricorso perde l'interesse attuale quando l'atto impugnato è integralmente sostituito da un successivo atto autonomamente lesivo, non impugnato dal ricorrente; in tal caso il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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