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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15696/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato l’estratto di ruolo relativo a varie cartelle di pagamento, deducendo la mancata notifica delle cartelle e il difetto di sottoscrizione dei ruoli. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo non provata la notifica delle cartelle. L’Agenzia delle entrate e l’Agente della riscossione hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR avrebbe trascurato la ricevuta di consegna di una specifica cartella; (2) violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per avere reputato non idonea la produzione in copia degli avvisi di ricevimento ai fini della prova della notifica delle altre cartelle; (3) violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, degli artt. 4, 5, 6 e 11 d.P.R. n. 68/2005 e dell’art. 156 c.p.c., per avere ritenuto inesistenti le notifiche via PEC delle cartelle in formato PDF per mancanza di firma digitale, nonostante la sottoscrizione non sia requisito di validità della cartella.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile al giudizio pendente l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dal d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021, secondo l’interpretazione resa dalle Sezioni Unite nel 2022: l’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo specifiche ipotesi tassative di pregiudizio (partecipazione a procedure di appalto, blocco di pagamenti della P.A., perdita di benefici nei rapporti con la P.A.). Poiché nel caso concreto non risultava allegata alcuna di tali condizioni, è stato dichiarato difetto di interesse ad agire della contribuente. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario della contribuente è stato dichiarato inammissibile. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per effetto dello jus superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato come parametro del primo motivo per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Norma evocata per contestare la valutazione della CTR sulla prova e validità della notifica delle cartelle di pagamento.

  • art. 4 d.P.R. n. 68 del 2005

    Richiamato nel motivo relativo alle notifiche via PEC.

  • art. 5 d.P.R. n. 68 del 2005

    Richiamato nel motivo relativo alle notifiche via PEC.

  • art. 6 d.P.R. n. 68 del 2005

    Richiamato nel motivo relativo alle notifiche via PEC.

  • art. 11 d.P.R. n. 68 del 2005

    Richiamato nel motivo relativo alle notifiche via PEC.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato per sostenere la validità delle notifiche nonostante la carenza formale lamentata.

  • art. 113, primo comma, c.p.c.

    Richiamato per affermare il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti secondo iura novit curia.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il limite al potere di qualificazione: il giudice non può fondare la decisione su fatti non allegati o contestati.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile."

    La norma è stata applicata ai processi pendenti e interpretata nel senso che l’azione di impugnazione dell’estratto di ruolo è ammessa solo nelle tassative ipotesi di specifico pregiudizio previste dalla disposizione.

  • art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    Norma introduttiva del comma 4-bis all’art. 12 d.P.R. n. 602/1973.

  • legge 17 dicembre 2021, n. 215

    Legge di conversione del d.l. n. 146/2021.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Richiamato quale ipotesi di pregiudizio che consente l’impugnazione del ruolo/cartella invalidamente notificata.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato quale ipotesi di pregiudizio legata ai pagamenti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 1, lett. a), regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40

    Richiamato in relazione alle verifiche sui pagamenti della P.A.

  • art. 3, art. 24, art. 101, art. 104, art. 113 e art. 117 Cost.

    Richiamati nel vaglio di legittimità costituzionale della disciplina sull’estratto di ruolo; la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite sulla manifesta infondatezza delle questioni.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato congiuntamente all’art. 117 Cost. nel giudizio di costituzionalità evocato dal precedente delle Sezioni Unite.

  • art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU

    Richiamato congiuntamente all’art. 117 Cost. nel giudizio di costituzionalità evocato dal precedente delle Sezioni Unite.

  • art. 2697 c.c.

    Non richiamato espressamente nel testo, ma il tema probatorio è affrontato nel contesto della prova della notifica; non inserito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’impugnazione dell’estratto di ruolo non è configurabile come azione generale di accertamento negativo, perché il modello del giudizio tributario presuppone un atto impugnabile e non un mero elaborato informatico quale l’estratto di ruolo.
  • L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto nel 2021, si applica anche ai giudizi pendenti e limita l’impugnabilità del ruolo e della cartella asseritamente non o invalidamente notificata alle sole ipotesi tassative in cui la mancata conoscenza dell’atto produca uno specifico pregiudizio tipizzato.
  • In difetto delle condizioni previste dalla norma, l’impugnazione dell’estratto di ruolo è inammissibile per carenza di interesse ad agire, essendo il contribuente privo di un’utilità processuale immediata e concreta.
  • Nel valutare la controversia il giudice può dare diversa qualificazione giuridica ai fatti dedotti, ma non può porre a base della decisione fatti non specificamente allegati o contestati dalle parti.
  • La sottoscrizione non è, di per sé, requisito di validità della cartella di pagamento, né può essere configurata automaticamente come causa di inesistenza della notifica solo perché l’atto sia trasmesso in formato informatico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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