Sentenza n. 14546/2026 - Roma, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, Divisione IV – Infrastrutture ed impianti di produzione energetica a fronte dell’istanza avanzata in data 26 agosto 2024, ai sensi degli artt. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e 1, comma 2-quater, lett. b), del d.l. n. 7/2002, per il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico di tipo stand alone di potenza totale pari a 103 MW denominato “Valle del Forno 2” e delle relative opere connesse, ubicato nel Comune di Castelluccio dei Sauri (FG), e per la condanna dell’amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi degli artt. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e 1, co. 2-quater, lett. b), del d.l. n. 7/2002.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico stand alone di potenza pari a 103 MW e delle opere connesse
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica rispetto all'istanza presentata il 26 agosto 2024 per il rilascio dell'autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e dall'art. 1, comma 2-quater, lett. b), del d.l. n. 7/2002. Ha dedotto la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge, richiamato anche dal Ministero nella comunicazione di avvio del procedimento dell'11 febbraio 2025. Il Ministero ha chiesto il rigetto sostenendo che il procedimento era comunque progredito, che gli uffici stavano esaminando le integrazioni documentali trasmesse il 17 novembre 2025 e che la pratica era stata inserita tra quelle definibili, seppure in coda, in ragione del criterio cronologico, della carenza di organico e della mole di procedimenti analoghi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'illegittimità del silenzio ministeriale. Ha ritenuto che il Ministero avesse violato il termine complessivo di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003 per la conclusione del procedimento unico mediante un provvedimento espresso e motivato. L'esame positivo dell'ultima integrazione documentale, trasmessa il 17 novembre 2025, non escludeva l'inerzia già maturata. La mole di lavoro, la carenza di organico e il numero elevato di procedimenti analoghi sono state considerate mere questioni organizzative interne, non idonee a giustificare il superamento dei termini legislativi né la sospensione sine die del procedimento, anche alla luce dei principi di certezza del diritto e buon andamento ex art. 97 Cost. Il Ministero è stato ordinato di pronunciarsi espressamente sull'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore. Le spese, pari a euro 1.500 oltre accessori e rifusione del contributo unificato ove versato, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 387/2003
Disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa alla costruzione e all'esercizio degli impianti energetici; il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine previsto dal comma 4.
art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003
Prevede il termine complessivo di sessanta giorni per la conclusione del procedimento unico di autorizzazione, termine ritenuto dal TAR illegittimamente violato.
art. 1, comma 2-quater, lett. b), d.l. 7/2002
Indicato quale ulteriore base normativa dell'istanza di autorizzazione unica per l'impianto energetico.
art. 97 Costituzione
Il principio di buon andamento dell'azione amministrativa impedisce che carenze organizzative, mole di lavoro o insufficienza di organico giustifichino il superamento sine die dei termini procedimentali.
Massime di principio
- L'amministrazione competente a decidere su un procedimento di autorizzazione unica deve concluderlo con un provvedimento espresso e motivato entro il termine legislativamente previsto; il suo superamento integra illegittimo silenzio.
- La mole di lavoro, la carenza di organico e il numero elevato di procedimenti analoghi costituiscono questioni organizzative interne e non possono giustificare l'inerzia dell'amministrazione né il superamento dei termini imposti dalla legge a danno del privato.
- L'inserimento di una pratica in una lista di procedimenti da definire secondo l'ordine cronologico, senza l'adozione del provvedimento entro il termine previsto, non esclude né sana l'illegittimità del silenzio maturato.
- Accertata l'illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere espressamente sull'istanza entro un termine fissato nella sentenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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