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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22800/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (condomina)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su richiesta del condominio per il pagamento di spese condominiali, parte delle quali derivanti dal riparto dell'insoluto di altri condomini risultati incapienti all'esito dell'esecuzione immobiliare. La condomina acquirente dell'unità immobiliare aveva proposto opposizione al decreto, sostenendo che il debito non potesse esserle addebitato perché il titolo o la delibera di riparto sarebbero intervenuti dopo il trasferimento della proprietà, e che comunque alcune voci riguardavano spese ordinarie rimaste a carico del condomino del tempo. Deduceva inoltre che nell'atto di compravendita la venditrice aveva dichiarato l'assenza di pendenze condominiali. Il condominio, resistendo, proponeva ricorso incidentale per contestare la mancata liquidazione delle spese del procedimento monitorio e l'erronea quantificazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della condomina, ritenendo infondate le censure sulla nascita dell'obbligazione condominiale e sulla rilevanza della dichiarazione contenuta nell'atto di compravendita. Ha invece accolto entrambi i motivi del ricorso incidentale del condominio: ha ritenuto dovute le spese del monitorio perché il decreto era stato revocato non per infondatezza della pretesa, ma per il pagamento parziale eseguito in giudizio e per la conferma della debenza del residuo; ha inoltre rilevato che la liquidazione delle spese era stata effettuata al di sotto del minimo tabellare, essendo stato applicato uno scaglione errato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata al Tribunale di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 1123 c.c.

    La Corte lo richiama in relazione alla ripartizione delle spese condominiali, ma afferma che, nel caso concreto, ciò che rileva è la delibera assembleare unanime e non impugnata che ha posto il complessivo importo a carico dei condomini.

  • art. 63 disp. att. c.c.

    È richiamato in tema di obbligazioni condominiali e rapporto tra alienazione dell'unità immobiliare e debiti condominiali; la Corte esclude che impedisca l'addebito alla condomina quando l'obbligazione sia stata deliberata in epoca in cui era ancora proprietaria.

  • art. 653 c.p.c.

    La Corte ritiene dovute le spese del procedimento monitorio quando la revoca del decreto non dipende da infondatezza della pretesa ma da un pagamento parziale in corso di causa, con conferma sostanziale del credito residuo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale, applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • In materia condominiale, l'obbligazione di pagamento posta a carico dei condomini può sorgere con la delibera assembleare che approva il riparto, e non con il semplice momento in cui sono state sostenute o maturate le spese sottostanti.
  • Se la delibera condominiale che ripartisce l'insoluto tra i condomini è unanime e non viene impugnata, essa vincola i partecipanti e non può essere superata invocando il diverso momento di esecuzione dei lavori o la precedente origine dell'insoluto.
  • La dichiarazione del venditore nell'atto di compravendita di non avere pendenze condominiali non esclude, di per sé, la responsabilità dell'acquirente verso il condominio per obbligazioni che risultino validamente deliberate quando l'acquirente era proprietario.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il provvedimento monitorio viene revocato solo perché il debitore paga una parte della somma e il credito residuo viene confermato, le spese del monitorio restano dovute.
  • La liquidazione delle spese processuali deve rispettare i parametri e lo scaglione di valore corretti; una liquidazione effettuata sotto il minimo tabellare o su scaglione errato è censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiDecreto ingiuntivoSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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