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Sentenza

Sentenza del 16/04/2015 n. 836 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - Diritto alla detrazione - Principio fondamentale del sistema comune europeo - Onere di provare l'oggettiva e soggettiva inesistenza delle operazioni grava sull'Amministrazione finanziaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che l'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria. Essa deve dimostrare, anche presuntivamente, l'interposizione fittizia del cedente o la frode realizzata a monte e, inoltre, la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario. Non è quindi sufficiente contestare genericamente l'inesistenza soggettiva dell'operazione per negare la detrazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diniego della detrazione IVA motivato dall'asserita inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni fatturate. Secondo il principio affermato, il diritto alla detrazione è fondamentale nel sistema comune dell'IVA e può essere negato solo se l'Amministrazione dimostra che le operazioni non sono state realmente effettuate oppure, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'acquisto si inseriva in una frode fiscale. La prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici.

Norme richiamate

  • Art. 2727 c.c.

    Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

    L'Amministrazione può provare l'inesistenza soggettiva dell'operazione e la consapevolezza o conoscibilità della frode anche mediante presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti.

  • Art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    La disposizione è richiamata nel contesto della disciplina degli accertamenti IVA e dei poteri dell'Amministrazione finanziaria.

  • Principio europeo del diritto alla detrazione IVA

    Il diritto alla detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'IVA e non può essere limitato salvo prova concreta dell'inesistenza dell'operazione o della partecipazione consapevole, o colposa, del contribuente a una frode.

Massime di principio

  • In caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo l'irregolarità o l'interposizione del fornitore, ma anche che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
  • La mera anomalia del fornitore, la sua inaffidabilità fiscale o la mancata verifica di ogni possibile elemento della sua attività non sono automaticamente sufficienti a negare la detrazione: occorrono elementi concreti collegati alla conoscenza o conoscibilità della frode da parte dell'acquirente.
  • Il contribuente deve comunque dimostrare l'effettiva esistenza dell'acquisto e adottare un comportamento diligente e coerente con la normale prassi commerciale, conservando documentazione contrattuale, contabile e relativa alla consegna o esecuzione.
  • Quando l'IVA è stata indicata in fattura e versata in rivalsa, il diniego della detrazione richiede una motivazione e una prova specifiche; non può fondarsi su affermazioni generiche sull'inesistenza soggettiva dell'operazione.

Testo integrale

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