Cassazione Penale, Sentenza n. 34352/2024 del 11/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma in appello della condanna all'ergastolo per omicidio volontario pluriaggravato e per porto e detenzione abusiva di armi. Il ricorso deduce omessa e contraddittoria motivazione, travisamento della prova e violazione di legge, contestando in particolare: l'attendibilita' e i riscontri delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la qualificazione come confessioni stragiudiziali di confidenze riferite dai collaboratori; l'uso di prove indirette (filmati, provvedimenti di altri procedimenti) ritenute inconcludenti; l'alibi documentale (buoni di consegna, agenda e testimoni a discarico) ritenuto idoneo a escludere la presenza dell'imputato; la presunta smentita delle dichiarazioni dei collaboratori da parte della relazione dei vigili del fuoco sull'incendio; e l'introduzione di motivi nuovi e documenti a sostegno dell'alibi e delle censure.
La decisione
Il ricorso e' stato rigettato come infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che le valutazioni della Corte d'assise d'appello fossero motivate, non manifestamente illogiche e correttamente fondate sul complesso probatorio. In particolare: e' stata confermata la valutazione dell'attendibilita' dei collaboratori e l'esistenza di riscontri esterni ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; la qualificazione di alcune confidenze come confessioni stragiudiziali e' stata ritenuta corretta; le contestazioni documentali e i filmati non sono apparsi decisivi a escludere la responsabilita' e molte doglianze sono state considerate inammissibili per aspecificita' o perche' attengono al merito/fatti, materia non sindacabile in cassazione. Anche i motivi nuovi sono stati dichiarati infondati o inammissibili. E' stata pertanto confermata la condanna all'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi e le pene accessorie indicate in sentenza.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 codice penale (ex art. 7 legge n. 203/1991)
menzionata come circostanza aggravante relativa all'aver commesso il fatto al fine di agevolare le attivita' illecite dell'associazione mafiosa
la Corte ha ritenuto provato che l'omicidio mirava ad agevolare/intervenire nella dinamica di potere del clan, giustificando l'applicazione dell'aggravante mafiosa
art. 192, comma 3, codice di procedura penale
richiamato piu' volte con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
la Corte ha interpretato la norma nel senso che i riscontri esterni non devono essere necessariamente autosufficienti: possono essere anche reciproci e devono essere pertinenti e individualizzanti rispetto alla riferibilita' dell'evento all'imputato; credibilita' soggettiva e attendibilita' oggettiva vanno valutate unitariamente
art. 603 codice di procedura penale
citato in relazione all'ammissione di prove sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale
usato per indicare i limiti e le modalita' di acquisizione di prove nuove/ammesse in appello
art. 507 codice di procedura penale
richiamato con riguardo all'acquisizione di testimonianze a discarico e documentazione emersa in fase dibattimentale
la Corte ha valutato la documentazione e le testimonianze acquisite ai sensi di tale norma, ritenendole insufficienti a ribaltare il convincimento di merito
art. 606 codice di procedura penale
richiamato implicitamente con riguardo ai requisiti formali del ricorso per cassazione
la Corte ha ricordato l'esigenza che il ricorso indichi specificamente le norme violate e il vizio dedotto; l'assenza di tale specificazione e l'aspecificita' di molte censure hanno determinato profili di inammissibilita'
art. 591, comma 1, lett. c) codice di procedura penale (richiamato giurisprudenzialmente)
menzionato nella motivazione in tema di aspecificita' del ricorso
la Corte ha applicato il principio che la riproposizione dei motivi di appello senza specificita' conduce all'inammissibilita' del ricorso di cassazione
Massime di principio
- Se il caso si fonda su dichiarazioni di collaboratori, e' essenziale ottenere e documentare riscontri esterni pertinenti e individualizzanti secondo art. 192, comma 3 c.p.p.; questi non devono essere autosufficienti ma devono confermare specifiche parti del racconto.
- Per sostenere un alibi con documenti occorre che i documenti identifichino in modo univoco il soggetto (cognome, dati di identificazione, timbri, firme riconducibili) e, se la grafia e' contestata, va chiesta perizia grafologica in tempo utile.
- In cassazione non e' possibile ottenere la rinnovazione del giudizio sui fatti o il riesame libero delle prove: il ricorso deve focalizzarsi su profili di diritto e vizi di motivazione specificamente dedotti, indicando le norme violate (art. 606 c.p.p.).
- Le contestazioni sulla valutazione della prova in sede di merito devono essere circostanziate e non meramente ripropositive dell'appello; altrimenti risultano inammissibili per aspecificita'.
- Le confidenze rese dall'imputato a collaboratori possono avere valore confessorio se i collaboratori risultano attendibili e le dichiarazioni sono spontanee e sincere; e' cruciale produrre elementi che dimostrino l'attendibilita' soggettiva e i riscontri oggettivi.
- Quando si introduce prova nuova in cassazione (motivi nuovi), bisogna verificare che riguardi punti gia dedotti nell'originario gravame; altrimenti i motivi sono inammissibili.
- Per impugnare efficacemente decisioni fondate su filmati o registrazioni, indicare con precisione il punto di travisamento e la sua decisivita' rispetto al giudizio complessivo, evitando argomentazioni generiche.
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