Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34352/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma in appello della condanna all'ergastolo per omicidio volontario pluriaggravato e per porto e detenzione abusiva di armi. Il ricorso deduce omessa e contraddittoria motivazione, travisamento della prova e violazione di legge, contestando in particolare: l'attendibilita' e i riscontri delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la qualificazione come confessioni stragiudiziali di confidenze riferite dai collaboratori; l'uso di prove indirette (filmati, provvedimenti di altri procedimenti) ritenute inconcludenti; l'alibi documentale (buoni di consegna, agenda e testimoni a discarico) ritenuto idoneo a escludere la presenza dell'imputato; la presunta smentita delle dichiarazioni dei collaboratori da parte della relazione dei vigili del fuoco sull'incendio; e l'introduzione di motivi nuovi e documenti a sostegno dell'alibi e delle censure.

La decisione

Il ricorso e' stato rigettato come infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che le valutazioni della Corte d'assise d'appello fossero motivate, non manifestamente illogiche e correttamente fondate sul complesso probatorio. In particolare: e' stata confermata la valutazione dell'attendibilita' dei collaboratori e l'esistenza di riscontri esterni ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; la qualificazione di alcune confidenze come confessioni stragiudiziali e' stata ritenuta corretta; le contestazioni documentali e i filmati non sono apparsi decisivi a escludere la responsabilita' e molte doglianze sono state considerate inammissibili per aspecificita' o perche' attengono al merito/fatti, materia non sindacabile in cassazione. Anche i motivi nuovi sono stati dichiarati infondati o inammissibili. E' stata pertanto confermata la condanna all'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi e le pene accessorie indicate in sentenza.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 codice penale (ex art. 7 legge n. 203/1991)

    menzionata come circostanza aggravante relativa all'aver commesso il fatto al fine di agevolare le attivita' illecite dell'associazione mafiosa

    la Corte ha ritenuto provato che l'omicidio mirava ad agevolare/intervenire nella dinamica di potere del clan, giustificando l'applicazione dell'aggravante mafiosa

  • art. 192, comma 3, codice di procedura penale

    richiamato piu' volte con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

    la Corte ha interpretato la norma nel senso che i riscontri esterni non devono essere necessariamente autosufficienti: possono essere anche reciproci e devono essere pertinenti e individualizzanti rispetto alla riferibilita' dell'evento all'imputato; credibilita' soggettiva e attendibilita' oggettiva vanno valutate unitariamente

  • art. 603 codice di procedura penale

    citato in relazione all'ammissione di prove sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale

    usato per indicare i limiti e le modalita' di acquisizione di prove nuove/ammesse in appello

  • art. 507 codice di procedura penale

    richiamato con riguardo all'acquisizione di testimonianze a discarico e documentazione emersa in fase dibattimentale

    la Corte ha valutato la documentazione e le testimonianze acquisite ai sensi di tale norma, ritenendole insufficienti a ribaltare il convincimento di merito

  • art. 606 codice di procedura penale

    richiamato implicitamente con riguardo ai requisiti formali del ricorso per cassazione

    la Corte ha ricordato l'esigenza che il ricorso indichi specificamente le norme violate e il vizio dedotto; l'assenza di tale specificazione e l'aspecificita' di molte censure hanno determinato profili di inammissibilita'

  • art. 591, comma 1, lett. c) codice di procedura penale (richiamato giurisprudenzialmente)

    menzionato nella motivazione in tema di aspecificita' del ricorso

    la Corte ha applicato il principio che la riproposizione dei motivi di appello senza specificita' conduce all'inammissibilita' del ricorso di cassazione

Massime di principio

  • Se il caso si fonda su dichiarazioni di collaboratori, e' essenziale ottenere e documentare riscontri esterni pertinenti e individualizzanti secondo art. 192, comma 3 c.p.p.; questi non devono essere autosufficienti ma devono confermare specifiche parti del racconto.
  • Per sostenere un alibi con documenti occorre che i documenti identifichino in modo univoco il soggetto (cognome, dati di identificazione, timbri, firme riconducibili) e, se la grafia e' contestata, va chiesta perizia grafologica in tempo utile.
  • In cassazione non e' possibile ottenere la rinnovazione del giudizio sui fatti o il riesame libero delle prove: il ricorso deve focalizzarsi su profili di diritto e vizi di motivazione specificamente dedotti, indicando le norme violate (art. 606 c.p.p.).
  • Le contestazioni sulla valutazione della prova in sede di merito devono essere circostanziate e non meramente ripropositive dell'appello; altrimenti risultano inammissibili per aspecificita'.
  • Le confidenze rese dall'imputato a collaboratori possono avere valore confessorio se i collaboratori risultano attendibili e le dichiarazioni sono spontanee e sincere; e' cruciale produrre elementi che dimostrino l'attendibilita' soggettiva e i riscontri oggettivi.
  • Quando si introduce prova nuova in cassazione (motivi nuovi), bisogna verificare che riguardi punti gia dedotti nell'originario gravame; altrimenti i motivi sono inammissibili.
  • Per impugnare efficacemente decisioni fondate su filmati o registrazioni, indicare con precisione il punto di travisamento e la sua decisivita' rispetto al giudizio complessivo, evitando argomentazioni generiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.