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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 330/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello per più censure: per D'Errico e Silvestri si denunciava carenza della motivazione in ordine all'insussistenza delle cause di non punibilità ex art.129 c.p.p.; per Del Conte si contestava la violazione dell'art.599-bis c.p.p. per aver la Corte di appello omesso di disporre la sospensione condizionale della pena, che era oggetto del concordato in appello; per Cannarozzi si deduceva la nullità assoluta della sentenza di primo grado (art.179 c.p.p.) per mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, con richiamo alle Sezioni Unite Palumbo e Amato e alla non applicabilità delle sanatorie ex art.184 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di D'Errico, Silvestri e Cannarozzi (con condanna al pagamento delle spese e di 3.000 euro alla cassa delle ammende). Ha invece accolto il ricorso di Del Conte nella parte relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame su quel punto. Le altre censure sono state ritenute inammissibili in quanto attinenti a profili sui quali i ricorrenti avevano rinunciato nell'ambito del concordato ex art.599-bis ovvero inammissibili per altri motivi previsti dalla giurisprudenza

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Introducendo il concordato in appello, limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale: i motivi relativi a profili rinunciati con il concordato sono inammissibili in cassazione, salvo vizi della formazione della volontà della parte, del consenso del P.M. o difformità del giudice rispetto all'accordo

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola le cause di non punibilità; la Corte osserva che, se la questione è stata oggetto di rinuncia nell'accordo di cui all'art.599-bis, il ricorso in cassazione su tale profilo è inammissibile per effetto della limitazione derivante dal concordato

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Prevede la nullità per determinate omissioni di notifica; la censura di Cannarozzi riferita a mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è stata però ritenuta inammissibile nel caso concreto, anche con riferimento alle pronunce delle Sezioni Unite richiamate

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Disposizioni sulle sanatorie processuali; la Corte ha richiamato che le sanatorie non sempre operano automaticamente nei casi di rinuncia o procura speciale, a seconda del contesto fattuale e delle pronunce delle Sezioni Unite

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Norma che ha introdotto l'art.599-bis c.p.p.; la Corte richiama l'effetto innovativo della legge nel disciplinare il concordato in appello e le conseguenze sulla possibilità di impugnare in cassazione

Massime di principio

  • Quando il difensore e il P.M. concordano una pena in appello ai sensi dell'art.599-bis c.p.p., il ricorrente rinuncia di fatto a contestare in Cassazione molte questioni sostanziali e processuali (es. valutazione delle circostanze, condizioni di proscioglimento) salvo che si tratti di vizi relativi alla formazione del consenso o di pronunciata difformità del giudice rispetto all'accordo
  • Se nel concordato era compresa una specifica richiesta di benefici (es. sospensione condizionale della pena), il giudice di merito deve espressamente recepire e motivare la decisione su tali benefici: l'omissione può giustificare l'annullamento limitato della sentenza e il rinvio per nuovo esame
  • Le nullità per difetti di notifica (art.179 c.p.p.) possono essere invocate, ma la loro rilevabilità in Cassazione dipende dai limiti imposti dal concordato e dalle circostanze processuali; è fondamentale documentare tempestivamente eventuali mancate notifiche e verificare l'applicabilità delle sanatorie ex art.184 c.p.p.
  • Prima di aderire a un concordato in appello, è opportuno che il difensore registri con chiarezza nell'atto di appello e negli atti processuali ogni richiesta e rinuncia espressa (benefici, condizioni di proscioglimento, rinunce a eccezioni), poiché la mancanza di specifica trascrizione può pregiudicare i rimedi di impugnazione
  • In caso di perdita o smarrimento di fascicoli, le allegazioni difensive nell'atto di appello possono essere considerate, ma il giudice deve comunque motivare adeguatamente sulle richieste che si dicono parte integrante del concordato

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