Cassazione Civile, Sentenza n. 33327/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Porto di Lavagna impugnava l'avviso di accertamento TARES 2013 denunciando: violazione degli artt. 70 e 73 d.lgs. 507/1993, art. 162 l. n. 296/2006 e art. 7 l. n. 212/2000 per carenza di motivazione; nullità per mancata corrispondenza all'atto normativo presupposto; errata applicazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992; e, in appello (nuovo), eccezione di difetto di legittimazione passiva in quanto la società avrebbe ceduto la proprietà superficiaria dei posti barca agli utenti, venendo così meno la detenzione che giustificava la pretesa tributaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (omessa pronuncia della CTR su più censure di appello), ritenendo che la sentenza di appello avesse deciso solo l'ultima censura (difetto di legittimazione passiva) omettendo ogni statuizione sulle altre doglianze; ha perciò cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione perché esamini e decida il secondo motivo di appello (quantificazione delle superfici e profili di motivazione dell'accertamento). Il ricorso è stato invece rigettato nei profili sostanziali che la Corte ha valutato (secondo e quarto motivo per la parte esaminabile): la Corte ha ritenuto legittimo l'uso, da parte del Comune, dei dati legittimamente acquisiti (es. dati del Demanio e precedenti denunce) senza obbligare sempre il contraddittorio preventivo; ha precisato che l'obbligo di allegare l'atto richiamato nella motivazione sussiste solo se non facilmente conoscibile dal contribuente; ha altresì ritenuto inammissibile in appello l'eccezione di legittimazione passiva introdotta per la prima volta se basata su fatti nuovi (cessione della proprietà superficiaria) che configurano nuova domanda.
Norme richiamate
d.lgs. n. 507/1993, art. 70
Norma richiamata nel quadro delle disposizioni che regolano la denuncia e l'accertamento della superficie ai fini della TARSU/TARES; il giudice osserva il complesso delle norme che consentono controlli e utilizzo di dati rilevati anche tramite convenzioni.
d.lgs. n. 507/1993, art. 73
"l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti...; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo..."
La Corte interpreta l'art. 73 nel senso che la richiesta di elementi al contribuente è facoltativa: il Comune può rettificare la denuncia sulla base di dati legittimamente acquisiti per altri tributi o da altri uffici senza obbligo di contraddittorio preventivo quando le rettifiche si fondano su tali dati.
legge n. 296/2006, art. 162 (comma 1)
La Corte richiama l'art. 162 nella funzione di conformare l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nella motivazione: l'allegazione è necessaria solo se l'atto richiamato non è conosciuto o facilmente conoscibile dal contribuente o se il contenuto essenziale non è riprodotto nell'atto impositivo.
legge n. 212/2000, art. 7 (comma 1)
"Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"
La norma è interpretata in combinato con l'art. 162 l. 296/2006: l'allegazione è richiesta solo quando l'atto richiamato non sia facilmente conosciuto dal contribuente o non sia essenzialmente riprodotto nell'atto impugnato.
cod. proc. civ., art. 112
Richiamato per il principio secondo cui l'omesso esame di una censura di appello integra un 'error in procedendo' che deve essere dedotto come violazione dell'art. 112; la Corte ricorda che l'omessa pronuncia sussiste quando manca totalmente la statuizione indispensabile alla soluzione del caso concreto.
cod. proc. civ., art. 360 (n. 3, n. 4)
Articoli invocati come base delle censure di legittimità: n.4 per il vizio di motivazione/omessa pronuncia in relazione all'art.112; n.3 per violazione di norme di diritto su cui si è pronunciata o che si chiedeva fossero applicate.
d.lgs. n. 546/1992, art. 57
Richiamato in tema di limitazioni alle nuove domande in appello: la Corte ha confermato che non sono ammesse nuove contestazioni in appello che introducano fatti nuovi non dedotti in primo grado, salvo i casi di integrazione previsti dalla legge.
d.lgs. n. 546/1992, art. 24 e art. 21
Art. 21 indicato per il termine decadenziale per proporre motivi in primo grado; art. 24 richiamato limitatamente alla possibilità di integrazione dei motivi originari solo in presenza di documenti nuovi o per ordine della commissione e nei termini previsti.
legge n. 212/2000, art. 12 comma 7
Richiamata per il principio che il termine dilatorio per il contraddittorio preventivo non opera per gli accertamenti 'a tavolino' salvo alcune eccezioni (tributi armonizzati); la Corte sottolinea l'onere provatorio del contribuente quando deduce la violazione di tale termine.
cod. proc. civ., art. 384 e principio costituzionale art. 111 Cost.
Citate nella parte che consente alla Cassazione, in casi di omessa pronuncia, di decidere nel merito su questioni di diritto che non richiedono accertamenti di fatto, per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello non si pronuncia esplicitamente su motivi di appello che erano essenziali per la decisione, il ricorso per cassazione per omessa pronuncia può essere accolto: la Cassazione può cassare e rinviare per nuovo esame.
- Per gli accertamenti tributari locali la pubblica amministrazione può utilizzare dati legittimamente acquisiti per altri tributi (es. denunci ICI, determinazioni demaniali) per rettificare superfici imponibili senza che sia sempre necessario un contraddittorio preventivo con il contribuente.
- L'obbligo di allegare all'atto impositivo gli atti richiamati nella motivazione sussiste solo se tali atti non sono conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente o se il contenuto essenziale non è riprodotto nell'atto; il contribuente ha un onere di diligenza nel verificare atti facilmente accessibili.
- In appello non sono ammesse nuove difese fondate su fatti nuovi che ampliano la materia del contendere (nuova domanda); eccezioni basate su fatti sopravvenuti o documenti nuovi devono essere introdotte nei termini e con le modalità previste dalla normativa tributaria (d.lgs. 546/1992).
- La Cassazione, per ragioni di economia processuale e ove la questione sia di diritto e non richieda accertamenti di fatto ulteriori, può decidere il merito in sede di legittimità; altrimenti rinvia la causa al giudice di merito.
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