Ordinanza n. 1517/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 957/2024 pubbl. il 17/05/2024 RG n. 3835/2023 passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata del TAR Lazio, sede di Latina, dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto entro i termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. La sede di Latina dovrà compiere ogni ulteriore valutazione, comprese quelle relative alle spese di lite.
Atto impugnato: sentenza del Tribunale di Frosinone n. 957/2024, passata in giudicato, della cui esecuzione è stata chiesta l'ottemperanza
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale di Frosinone. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, per l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, l'art. 113, comma 2, c.p.a. individua quale foro competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Considerato inoltre l'art. 47 c.p.a. sulla ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e la sezione staccata, il Collegio ha ritenuto che la controversia fosse sottratta alla competenza della sede di Roma e spettasse alla sezione staccata di Latina.
Norme richiamate
art. 113, comma 2, c.p.a.
il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.
Per l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, la competenza spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza.
art. 47 c.p.a.
Disciplina la ripartizione delle controversie tra il TAR con sede nel capoluogo e la sezione staccata; nel caso concreto ha determinato la competenza della sezione staccata di Latina anziché della sede di Roma.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Individua i termini per la riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la sentenza.
- La ripartizione interna della competenza tra la sede centrale del TAR e una sezione staccata deve essere effettuata applicando l'art. 47 c.p.a.; quando la controversia rientra nella competenza della sezione staccata, la sede centrale deve dichiararsi incompetente e rimettere l'affare a quella sede.
- A seguito della rimessione per incompetenza territoriale, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; al giudice di riassunzione spettano anche le valutazioni sulle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 198/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 38/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 157/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 158/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 196/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 197/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →