Cassazione Civile, Ordinanza n. 12618/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario fondo)
La controversia
La controversia traeva origine dalla domanda proposta da una proprietaria di fondo che chiedeva la costituzione, a carico del fondo confinante, di una servitù coattiva di passaggio, con parallela richiesta di riconoscimento dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio su un tratto di strada preesistente e di rimozione di uno sbarramento, oltre alla determinazione dell'indennità dovuta. Il giudice di primo grado rigettava integralmente la domanda; la corte territoriale confermava il rigetto. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1051 e 1053 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per avere i giudici di merito ritenuto infondata la domanda sulla base delle risultanze probatorie; 2) violazione degli artt. 1032, 1051, 1053 e 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, per avere escluso l'interclusione del fondo in presenza di un percorso alternativo; 3) violazione degli stessi articoli e omesso esame di fatto decisivo, per avere ritenuto inammissibile la domanda di costituzione della servitù su fondi di terzi con determinazione del luogo di costituzione, reputandola mera enunciazione tardiva; 4) violazione delle norme sulle spese processuali e sui compensi professionali, per l'erronea determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione degli onorari.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente con memoria, rinuncia ritualmente notificata e accettata dalla controparte. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha precisato che non doveva provvedersi sulle spese, per effetto dell'art. 391 c.p.c., comma ultimo, poiché alla rinuncia aveva aderito la parte resistente. Quanto al contributo unificato, ha richiamato il principio per cui l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 1051 c.c.
richiamato nei motivi come norma sulla servitù coattiva di passaggio e sull'interclusione del fondo; non esaminato nel merito per estinzione del giudizio
art. 1053 c.c.
richiamato nei motivi come norma sull'indennità dovuta per la servitù coattiva; non esaminato nel merito per estinzione del giudizio
art. 1032 c.c.
richiamato nei motivi in tema di servitù coattiva; non esaminato nel merito per estinzione del giudizio
art. 2697 c.c.
richiamato nei motivi sul riparto dell'onere della prova; non esaminato nel merito per estinzione del giudizio
art. 116 c.p.c.
richiamato nei motivi come parametro sulla valutazione delle prove; non esaminato nel merito per estinzione del giudizio
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo
art. 390 c.p.c.
la rinuncia notificata e accettata, munita dei requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio di cassazione
art. 391 c.p.c.
in caso di rinuncia accettata non si pronuncia condanna alle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché misura eccezionale riferita solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità
L. n. 228 del 2012
menzionata quale fonte modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
d.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55
richiamato nel quarto motivo con riferimento ai parametri di liquidazione dei compensi, non esaminato nel merito per estinzione
artt. 10 e 15 c.p.c.
richiamati nel quarto motivo in relazione alla determinazione del valore della controversia ai fini delle spese
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità quando siano rispettati i requisiti formali previsti dall'art. 390 c.p.c.
- In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, non va pronunciata condanna alle spese processuali, ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma ha natura eccezionale e si riferisce solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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