Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/11/2019 n. 28541 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'accertamento ICI relativo all'anno 2005, dell'importo di 755 euro, sostenendo: l'assenza del presupposto d'imposta per un fabbricato che assumeva demolito o comunque inagibile; l'assenza di titolarità su due terreni agricoli; il difetto di motivazione dell'avviso, in particolare quanto ai criteri di determinazione del valore dei terreni edificabili; la violazione del giudicato esterno derivante da una precedente sentenza relativa all'ICI 2004. In cassazione ha inoltre contestato la tassazione integrale del fabbricato, l'utilizzo dei valori medi comunali per le aree edificabili, l'asserita inversione dell'onere della prova e la mancata considerazione della precedente decisione giudiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto assoggettare a ICI il fabbricato per l'anno 2005, poiché la demolizione risultava formalmente dichiarata e catastalmente registrata soltanto nel 2007; la semplice comunicazione dell'inizio dei lavori di demolizione non determina, da sola, l'esclusione dalla tassazione. Non è stata riconosciuta neppure la riduzione del 50% prevista per gli immobili inagibili, poiché lo stato di inagibilità non risultava accertato o adeguatamente provato nei giudizi di merito. L'avviso è stato ritenuto sufficientemente motivato mediante il richiamo alla delibera comunale contenente i valori minimi delle aree edificabili, restando a carico della contribuente la prova di un valore effettivo inferiore. È stata inoltre esclusa la prova del giudicato esterno, poiché la precedente sentenza non era stata prodotta con idonea certificazione del passaggio in giudicato. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata costituzione del Comune; la ricorrente deve versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5

    L'ICI presuppone il possesso di fabbricati e aree edificabili. Per un fabbricato oggetto di demolizione, il valore catastale resta rilevante ai fini impositivi fino a quando la demolizione sia effettivamente realizzata e l'area acquisti autonoma rilevanza come area fabbricabile.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 1

    L'immobile dichiarato o accertato inagibile o inabitabile beneficia della riduzione del 50% della base imponibile, ma lo stato di inagibilità deve risultare provato o accertato; la sola comunicazione di demolizione non è sufficiente.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 5

    Il valore del fabbricato viene determinato sulla base della rendita catastale rivalutata secondo i moltiplicatori previsti dalla legge, fino al momento in cui la demolizione produce effetti rilevanti ai fini fiscali.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    L'atto impositivo deve essere motivato. Il requisito può essere soddisfatto anche mediante il richiamo a un atto generale, conoscibile dal contribuente, come una delibera comunale che stabilisca valori minimi per le aree edificabili.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11

    Disciplina i poteri di accertamento e rettifica dell'ente locale in materia di ICI.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lettera g)

    I valori deliberati dal Comune per le aree edificabili hanno funzione di riferimento e valore presuntivo. Il contribuente può superarli fornendo elementi oggettivi, anche mediante una perizia, che dimostrino un valore di mercato inferiore.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Dopo la riforma applicabile alla sentenza, in cassazione non sono più sufficienti doglianze generiche di motivazione insufficiente o contraddittoria; occorre indicare l'omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo, oppure una motivazione apparente o radicalmente incomprensibile.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Chi fonda il ricorso su atti o documenti deve indicare specificamente quali siano, il loro contenuto essenziale e dove siano stati prodotti nei precedenti gradi di giudizio. Il mancato rispetto di tale onere rende la censura inammissibile.

  • Art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

    Chi invoca un giudicato esterno deve provare non solo il contenuto della precedente sentenza, ma anche il suo effettivo passaggio in giudicato mediante idonea certificazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La demolizione di un fabbricato produce effetti fiscali solo quando sia effettivamente eseguita e adeguatamente documentata; una semplice comunicazione preventiva o una successiva variazione catastale non dimostrano necessariamente la demolizione alla data sostenuta dal contribuente.
  • Per ottenere la riduzione del 50% prevista per l'inagibilità, il contribuente deve dimostrare in modo puntuale lo stato dell'immobile e indicare tempestivamente nel processo gli atti e i documenti che lo provano.
  • Un avviso ICI può essere motivato mediante il richiamo a una delibera comunale generale sui valori delle aree edificabili, purché la delibera sia individuabile e applicabile all'area interessata.
  • I valori minimi comunali non impediscono al contribuente di dimostrare un valore di mercato inferiore, ma tale dimostrazione richiede elementi concreti e specifici, come comparabili, perizie o caratteristiche urbanistiche dell'area.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare genericamente di avere prodotto documenti: occorre indicare l'atto processuale, il contenuto del documento, la sua collocazione e la decisività del fatto non esaminato.
  • Chi invoca una precedente sentenza come giudicato esterno deve produrla insieme alla certificazione del passaggio in giudicato; la mancata contestazione della controparte non sostituisce tale prova.
  • La decisione relativa a un diverso anno d'imposta non si estende automaticamente agli anni successivi, soprattutto quando non sia dimostrato formalmente il giudicato e quando possano cambiare i presupposti o i valori rilevanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.