Cassazione Penale, Sentenza n. 8788/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per vizio di motivazione: il difensore deduce che la qualificazione giuridica in termini di tentato omicidio sarebbe infondata perché non è stato rinvenuto il coltello, la persona offesa non è stata colpita, e se vi fosse stata reale volontà omicidiaria si sarebbe usato un mezzo più idoneo e un luogo appartato lontano da videocamere. Inoltre si osserva l'assenza di condotte violente successive nei venti giorni tra il fatto e l'applicazione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi: rigetta la censura sul vizio di motivazione ritenendo che il giudice del merito abbia valutato congruamente le prove (dichiarazioni della testimone Ristagno e immagini video) che mostrano l'uso ripetuto di un coltello in direzione di zone vitali della vittima e manifestano l'animus necandi. È stato affermato che l'assenza di lesioni materiali non esclude la idoneità dell'azione e che l'evento non si è verificato per la reazione della vittima. Parimenti è stato confermato il rischio di reiterazione, collegato alla cessazione del rapporto sentimentale e a precedenti minacce. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Consente la costituzione del Tribunale (giudice per le libertà) ai fini del riesame; qui richiamato per indicare la composizione del Tribunale che ha adottato l'ordinanza impugnata
art. 273 cod. proc. pen.
Stabilisce il criterio prognostico per la valutazione della gravità indiziaria nel giudizio cautelare: il giudice deve apprezzare il valore dimostrativo degli atti per sostenere la qualificata probabilità di condanna; la Corte ricorda che tale valutazione è essenzialmente prognostica e incidentale
Giurisprudenza: Sez. U, sent. Audino 22.3.2000 (rv 215828)
Richiamata come principio secondo cui la Corte di legittimità verifica la congruenza, completezza e logicità della motivazione sul quadro indiziario senza procedere a una rivalutazione autonoma dei fatti; il controllo è mirato a verificare il rispetto dei canoni logici e dei principi di diritto nella motivazione del giudice di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi; applicata con condanna al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare il giudice svolge una valutazione prognostica della gravità indiziaria basata sulla complessiva apprezzabilità probatoria; non è richiesta prova piena ma una qualificata probabilità di condanna
- Prove audiovisive e dichiarazioni di testimoni presenti possono, anche in assenza di lesioni o del rinvenimento dell'arma, essere idonee a dimostrare l'animus necandi se mostrano l'uso ripetuto di uno strumento lesivo in direzione di aree vitali
- L'assenza dell'evento lesivo non esclude il tentativo: l'impossibilità dell'evento per reazioni della vittima o circostanze esterne non annulla la rilevanza della condotta intenzionale (dolus eventualis o alternativo)
- La mancanza di atti violenti successivi non impedisce di ritenere il pericolo di reiterazione se la condotta si inserisce in un contesto di disagio o minacce pregresse collegabili all'indagato
- In Cassazione la revisione è limitata: la Corte verifica la completezza e la logicità della motivazione del giudice di merito e non può riqualificare autonomamente il materiale probatorio
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese e applicazione dell'ammenda ex art. 616 c.p.p.; pertanto il ricorso di cassazione richiede un profilo di fondatezza tecnico-giuridica, non solo critiche sulla valutazione dei fatti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8734/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8735/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8736/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8737/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8738/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8739/2023 del 01/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →