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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21632/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice per le indagini preliminari ha applicato all'imputato la pena concordata di due anni di reclusione per un reato previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice, pur escludendo la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non avrebbe motivato in modo compiuto su tale esclusione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, trattandosi di sentenza di patteggiamento, l'impugnazione è consentita solo nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per questioni attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel caso concreto non era contestata la qualificazione giuridica del fatto e la doglianza riguardava la valutazione del giudice sulla sussistenza di cause di proscioglimento, il motivo è stato ritenuto estraneo ai casi di ricorribilità e comunque aspecifico, anche perché il giudice di merito aveva fornito una motivazione ampia sull'insussistenza di cause ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata è stata pronunciata in questo rito.

  • art. 129 c.p.p.

    richiama il dovere del giudice di verificare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento; nel caso concreto la Corte osserva che il giudice aveva motivato sull'insussistenza di tali cause.

  • art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.

    fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti di impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    limita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    a seguito dell'inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • artt. 322, comma 1, lett. b), e 326, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    norme incriminatrici poste a base dell'imputazione e della pena concordata, ma non oggetto di contestazione nel ricorso.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
  • Non è deducibile con ricorso per cassazione, contro il patteggiamento, il semplice dissenso sulla valutazione compiuta dal giudice circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando non si traduca in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La censura è inammissibile anche quando risulti aspecifica, ossia non confrontata con la concreta motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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