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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14151/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il soggetto già condannato per associazione a delinquere, ricettazione, furti aggravati tentati e consumati ha chiesto al giudice dell'esecuzione di dichiarare la non operatività della continuazione limitatamente ai reati di furto tentato e consumato aggravato, sostenendo che, per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 e della mancanza di querela, tali fatti non fossero più punibili e che dovessero quindi essere eliminati gli aumenti di pena correlati. La Corte di appello ha dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo che la questione fosse già stata decisa in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna. Con il ricorso per cassazione l'interessato deduce violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando l'erroneità della declaratoria di inammissibilità e sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto esaminare nel merito la richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproducessero censure già valutate e correttamente disattese dal giudice dell'esecuzione, il quale aveva applicato in modo corretto le norme rilevanti e motivato in modo completo, lineare e privo di contraddizioni. La richiesta difensiva è stata letta, in sostanza, come un tentativo di ottenere una revoca non consentita della pronuncia di condanna. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ritiene che le doglianze ripropongano questioni già esaminate e non idonee a scalfire la decisione impugnata

  • art. 616 c.p.p.

    viene applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    è evocato dalla difesa come fonte sopravvenuta che avrebbe inciso sulla procedibilità dei reati di furto aggravato oggetto della continuazione, ma la Corte non accoglie la tesi

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione, è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre questioni già valutate e motivatamente disattese, senza evidenziare un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale decisivo.
  • La domanda che, sotto l'apparenza dell'incidente esecutivo, mira in concreto a rimettere in discussione in modo non consentito la sentenza irrevocabile di condanna non può trovare accoglimento.
  • Quando il provvedimento impugnato espone una motivazione completa, coerente e immune da contraddizioni, la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle censure difensive.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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