Cassazione Civile, Ordinanza n. 19531/2026 del 12/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati per il periodo d’imposta 2012 nei confronti di un ente ecclesiastico, con contestazione di IVA, IRES e IRAP, oltre a sanzioni e interessi, sulla base dell’assunto che le attività svolte nella gestione di un cimitero avessero natura commerciale e non fossero strettamente connesse alle finalità di culto. In primo grado la CTP aveva parzialmente accolto l’impugnazione, ma aveva comunque ritenuto soggette a imposizione le operazioni cimiteriali e la gestione dell’attività. In appello l’ente aveva censurato, tra l’altro, il contraddittorio, la titolarità dei rapporti, la natura non commerciale dell’attività, l’IRAP, la base imponibile e le sanzioni; l’Ufficio aveva resistito e proposto appello incidentale. La CTR, rilevata una gestione promiscua e comune anche ad altro soggetto giuridico, aveva ritenuto necessario il litisconsorzio con l’altra arciconfraternita, dichiarando la nullità del giudizio di primo grado e rimettendo la causa alla CTP per integrazione del contraddittorio. In cassazione il contribuente ha dedotto violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. e degli artt. 15 e 59 d.lgs. 546/1992 per omessa pronuncia sulle spese del grado d’appello, mentre l’Agenzia con ricorso incidentale ha dedotto la nullità della sentenza d’appello per insussistenza del litisconsorzio necessario, oltre a omessa pronuncia sulle eccezioni relative all’esclusiva riferibilità degli atti al solo ente e sui motivi incidentali concernenti imponibile e sanzioni. Prima della decisione, però, risultava in atti un provvedimento di autotutela parziale con rideterminazione delle somme e documentazione di versamento integrale da parte del contribuente; la Corte ha ritenuto che tale definizione comportasse rinuncia al ricorso e quindi estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate relativa all’autotutela parziale e al versamento integrale delle somme rideterminate, ritenendo applicabile l’art. 2-quater, comma 1-sexies, del d.l. 564/1994, secondo cui il contribuente può avvalersi della definizione agevolata delle sanzioni solo rinunciando al ricorso. Ha quindi considerato che il pagamento delle somme dovute a seguito della rideterminazione fosse incompatibile con la prosecuzione del giudizio e implicasse rinuncia in re ipsa. Di conseguenza la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione, con spese di lite a carico delle parti che le hanno anticipate.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato dal ricorrente principale per sostenere che, in caso di definizione del giudizio davanti al giudice di appello, le spese del grado avrebbero dovuto essere regolate secondo soccombenza
art. 112 c.p.c.
invocato sia dal ricorrente principale sia dall’Agenzia per dedurre omessa pronuncia su domande ed eccezioni
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente principale in tema di spese nei giudizi tributari
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione alla nullità della sentenza d’appello e alla rimessione al primo giudice
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dall’Agenzia per contestare l’erronea affermazione del litisconsorzio necessario
art. 360 c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso e ricorso incidentale
art. 2-quater, comma 1-sexies, d.l. 30 settembre 1994, n. 564
"nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute"
la definizione agevolata delle sanzioni, in caso di autotutela parziale, presuppone necessariamente la rinuncia al ricorso; il pagamento delle somme rideterminate e l’adesione alla pretesa così ricalcolata comportano estinzione del giudizio
art. 15 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
richiamato in relazione al regime delle sanzioni agevolate conseguenti alla rideterminazione della pretesa fiscale
art. 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per la disciplina della rimessione al primo giudice in caso di nullità processuale
Massime di principio
- Quando l’amministrazione finanziaria procede a un annullamento o a una revoca parziale dell’atto e il contribuente versa integralmente le somme rideterminate, la fattispecie può integrare una definizione agevolata che presuppone la rinuncia al ricorso; in tale ipotesi il giudizio si estingue.
- La rinuncia al ricorso può risultare anche in modo implicito dalla condotta satisfattiva del contribuente, se la legge collega espressamente il beneficio della definizione agevolata alla rinuncia e la documentazione agli atti dimostra il pagamento integrale della pretesa ricalcolata.
- In presenza di intervenuta estinzione del giudizio di cassazione per definizione della controversia, non occorre esaminare i motivi di ricorso principale o incidentale, e le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la previsione normativa applicabile.
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