Cassazione Penale, Sentenza n. 40981/2023 del 09/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 01/02/2023 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Il ricorrente contestava: (1) la responsabilità per la condotta distrattiva (capo A), sostenendo che il finanziamento alla MIPAR non avrebbe causato il dissesto e che la somma non sarebbe uscita dal patrimonio dell'impresa; (2) la mancata assunzione di prova decisiva (estratto conto 2005/2006); (3) violazione di legge per la contestazione suppletiva relativa al capo C), ritenendo che non si trattasse di fatto nuovo emerso nel dibattimento; (4) vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'elemento oggettivo della bancarotta documentale (capo C), proponendo una possibile riqualificazione in bancarotta semplice. È stata inoltre avanzata istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, rigettata dal Collegio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non si fosse confrontato con le principali argomentazioni della sentenza impugnata e che le doglianze consistessero in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha confermato che: il dolo generico è sufficiente per la bancarotta fraudolenta per distrazione; l'onere probatorio grava sull'amministratore/imprenditore di dimostrare la destinazione dei beni societari; la modifica o integrazione dell'imputazione in dibattimento non configura necessariamente un fatto nuovo se non introduce nuove fattispecie; la richiesta di integrazione istruttoria era superflua e le scritture mancano per gli anni indicati dal curatore. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi ammissibili in Cassazione; il ricorso non può consistere in una rivalutazione del merito o in una diversa lettura dei fatti che è riservata al giudice di merito
art. 216 legge fallimentare
Norma richiamata in relazione alle modalità di condotta di bancarotta (distrazione/ocultamento); la Corte valuta che le ulteriori modalità contestate rientrino nell'ambito delle condotte già perseguibili ai sensi della disciplina fallimentare
art. 518 cod. proc. pen.
Rilevato che le integrazioni/variazioni dell'imputazione non costituiscono necessariamente 'fatto nuovo' ai sensi di tale articolo e possono essere effettuate in dibattimento se l'imputato conserva i rimedi difensivi
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00
Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 (giurisprudenza)
Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805
Principio secondo cui per la bancarotta fraudolenta per distrazione l'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico: non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori
Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020 (giurisprudenza)
Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204
La prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni non rinvenuti dalla curatela; l'onere probatorio grava sull'amministratore
Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018 (giurisprudenza)
Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, Villa, Rv. 275499
L'esistenza e la consistenza di beni possono essere dedotte anche dagli ultimi documenti attendibili, pur risalenti nel tempo, redatti prima dell'interruzione delle scritture contabili
Sez. 5, n. 15814 del 20/01/2020 (giurisprudenza)
Sez. 5, n. 15814 del 20/01/2020, Rv. 279257
Il pubblico ministero può modificare o integrare l'imputazione in dibattimento riferendo modalità diverse della condotta o ulteriori condotte non costituenti fatto nuovo; l'imputato ha comunque gli strumenti difensivi per controbattere
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una mera 'rilettura' o rivalutazione degli elementi di fatto: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili
- Per la bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente il dolo generico; non è necessario dimostrare la consapevolezza dello stato di insolvenza
- L'onere di provare la destinazione dei beni distratti ricade sull'amministratore/imprenditore: l'assenza di spiegazioni plausibili può far ritenere la distrazione
- La mancanza di alcune scritture contabili (es. libro inventari) e l'assenza di annotazioni possono costituire elemento probatorio rilevante per la ricostruzione di una bancarotta documentale o funzionale alla distrazione
- La modifica o integrazione dell'imputazione in dibattimento non è automaticamente inammissibile se non introduce un fatto nuovo; l'imputato dispone comunque di rimedi difensivi (termine per nuove prove, riti alternativi, ecc.)
- Richiedere integrazioni probatorie in Cassazione per fatti già adeguatamente valutati dal giudice di merito è spesso inefficace; tali richieste dovrebbero essere svolte nei gradi di merito
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