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Ordinanza

Ordinanza n. 7837/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento della determinazione dirigenziale rep. QC/1321/2024 prot. QC/32193/2024 del 06/06/2024 - approvazione graduatoria per l’assegnazione in locazione di alloggi di ERP – bando pubblico generale 2012 – annualità 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023 del dipartimento del patrimonio e delle politiche abitative di Roma Capitale oltre dei relativi allegati e di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202408570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi di ERP relativa al bando pubblico generale 2012

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale di Roma Capitale recante l'approvazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con i relativi allegati e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. L'ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti contro la graduatoria. In sede di istanza di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il difensore ha depositato una parcella senza allegare la documentazione attestante la permanenza delle condizioni reddituali della ricorrente. Il Collegio ha quindi disposto un accertamento istruttorio sulla persistente sussistenza dei requisiti reddituali rilevanti per il patrocinio, con riferimento agli anni 2024 e 2025, considerando che il giudizio è iniziato nel 2024 e la decisione definitoria è prevista nel 2026.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento della graduatoria né l'istanza di liquidazione dei compensi. Ha disposto, ai fini della successiva delibazione sull'istanza di liquidazione e ai sensi dell'art. 127, comma 4, del d.P.R. n. 115/2002, l'acquisizione della documentazione reddituale necessaria ad accertare la permanenza delle condizioni che legittimano il patrocinio a spese dello Stato. L'onere documentale è stato posto a carico della ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, ed è stata fissata la prosecuzione della causa alla camera di consiglio del 23 giugno 2026. Il TAR ha precisato che devono essere verificate sia le condizioni reddituali risultanti dalla dichiarazione relativa all'anno precedente alla proposizione del ricorso, sia le variazioni rilevanti intervenute nell'anno precedente fino alla definizione del processo; nel caso concreto, gli anni di riferimento sono il 2024 e il 2025.

Norme richiamate

  • art. 76 d.P.R. n. 115/2002

    Individua le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; rilevano, in particolare, i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, riferita all'anno precedente alla proposizione del ricorso.

  • art. 79 d.P.R. n. 115/2002

    fino a che il processo non sia definito

    L'istanza di ammissione al patrocinio deve contenere la dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti reddituali e l'impegno a comunicare, fino alla definizione del processo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito intervenute nell'anno precedente.

  • art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002

    Prima di decidere sull'istanza di liquidazione dei compensi del difensore, il giudice deve accertare la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano il patrocinio a spese dello Stato, ferma la competenza dei successivi controlli delle autorità competenti.

  • art. 136, comma 1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale riferimento per la verifica della permanenza dei requisiti reddituali fino all'anno in cui viene adottata la decisione che definisce il contenzioso.

Massime di principio

  • Prima di deliberare sulla liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice amministrativo deve verificare la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano il beneficio, ferma restando la possibilità dei successivi controlli da parte delle autorità competenti.
  • La verifica della permanenza dei requisiti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato si estende fino all'anno in cui viene adottata la decisione che definisce il giudizio; devono quindi essere considerate anche le variazioni rilevanti del reddito intervenute nell'anno precedente alla definizione del processo.
  • Quando la documentazione depositata con l'istanza di liquidazione non dimostra la permanenza dei requisiti reddituali, il giudice può disporre un'integrazione istruttoria, ponendone l'onere a carico della parte ammessa al patrocinio e fissando un termine per il deposito.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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