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Sentenza

Sentenza n. 1380/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione cautelare - della determina prot. n. -OMISSIS- del 22.09.2022, di collocamento in congedo per non ammissione in servizio permanente; - del verbale n.-OMISSIS- del 9.09.2022 della Commissione di valutazione e di avanzamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri; - della proposta di proscioglimento del Comando interregionale dei Carabinieri e dei pareri contrari all’ammissione del Comandante provinciale di -OMISSIS- e del Comandante -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202201658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di collocamento in congedo per non ammissione al servizio permanente, unitamente ai presupposti pareri e al verbale della Commissione di valutazione e avanzamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già carabiniere in ferma volontaria, aveva presentato domanda di ammissione al servizio permanente ai sensi dell'art. 948 del d.lgs. n. 66/2010. Dopo un iniziale parere favorevole del comandante della compagnia, i superiori gerarchici avevano espresso parere contrario e proposto il proscioglimento. La Commissione di valutazione e avanzamento aveva ritenuto non sussistente il requisito della meritevolezza, valorizzando il coinvolgimento dell'interessato in un procedimento penale e, soprattutto, la sanzione disciplinare di corpo della consegna di sei giorni, irrogata per essersi rifiutato di consegnare il proprio smartphone alla polizia giudiziaria durante una perquisizione e per avere tentato di danneggiarlo. L'Amministrazione aveva quindi disposto il collocamento in congedo per non ammissione in servizio permanente, ritenendo carenti le qualità morali, il senso della disciplina e la buona condotta. Con unico motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 948 del d.lgs. n. 66/2010, sostenendo che la decisione fosse stata determinata principalmente dalla pendenza del procedimento penale, nonostante la successiva assoluzione dai reati contestati, e che la sanzione disciplinare avesse avuto rilievo secondario. Ha inoltre richiamato le valutazioni favorevoli della documentazione caratteristica, una nota di compiacimento e tre apprezzamenti scritti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il giudizio di meritevolezza previsto dagli artt. 948 e 949 del d.lgs. n. 66/2010 è espressione di ampia discrezionalità amministrativa ed è orientato all'interesse pubblico a immettere in servizio permanente soltanto militari che offrano pieno e sicuro affidamento e presentino significative qualità umane e professionali. Il sindacato giurisdizionale è pertanto limitato ai casi di travisamento dei fatti, macroscopica irragionevolezza o manifesta illogicità. Nel caso concreto il provvedimento non si fondava soltanto sul procedimento penale, ma soprattutto sulla condotta oggetto della sanzione disciplinare, ritenuta incompatibile con le qualità morali, il senso della disciplina e la buona condotta richiesti per l'ammissione. La condotta è stata considerata particolarmente grave perché posta in essere da un appartenente all'Arma chiamato, per il proprio ruolo istituzionale, a garantire irreprensibilità nello svolgimento di attività investigative e nella collaborazione con l'autorità giudiziaria. Il TAR ha ritenuto non irragionevole che tale episodio non fosse bilanciato dalle valutazioni caratteriali soltanto "nella media" e dagli apprezzamenti ricevuti. La successiva assoluzione penale non ha inciso sulla legittimità della valutazione, fondata autonomamente sulla condotta disciplinarmente sanzionata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 2.000,00, oltre oneri e accessori di legge, a titolo di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 948 d.lgs. n. 66/2010

    Al termine della ferma volontaria, i carabinieri che conservano l’idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e sono meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell’Arma dei carabinieri, sono ammessi, salvo esplicita rinuncia, in servizio permanente con determinazione del Comandante generale che può delegare tale facoltà ai comandanti di corpo.

    La norma attribuisce all'Amministrazione il compito di verificare, con ampia discrezionalità, la sussistenza della meritevolezza richiesta per il transito dal servizio in ferma volontaria al servizio permanente, considerando qualità morali, buona condotta, attitudini e rendimento.

  • art. 949 d.lgs. n. 66/2010

    I militari che non sono ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo.

    La norma disciplina la proposta motivata di proscioglimento, il parere della Commissione di valutazione e avanzamento e il conseguente collocamento in congedo del militare non ritenuto meritevole.

  • artt. 609-undecies e 609-duodecies c.p.

    Sono richiamati quali reati oggetto del procedimento penale nel quale il ricorrente era stato coinvolto; la decisione non fonda però la legittimità dell'atto esclusivamente sulla pendenza del procedimento penale, ma soprattutto sulla condotta disciplinarmente sanzionata.

Massime di principio

  • Il giudizio di meritevolezza previsto per l'ammissione di un militare in ferma volontaria al servizio permanente è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e mira a selezionare soltanto soggetti che offrano pieno e sicuro affidamento e presentino adeguate qualità morali e professionali.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul giudizio di meritevolezza è limitato ai casi di travisamento dei fatti, macroscopica irragionevolezza o manifesta illogicità; non può sostituire la valutazione dell'Amministrazione con una propria diversa ponderazione degli elementi caratteriali e disciplinari.
  • La sanzione disciplinare irrogata per una condotta di ostacolo o mancata collaborazione con la polizia giudiziaria può autonomamente costituire elemento idoneo a escludere la meritevolezza richiesta per il servizio permanente, anche quando l'Amministrazione consideri ulteriori elementi favorevoli nella carriera del militare.
  • Nel giudizio sulla meritevolezza, le valutazioni caratteriali soltanto medie e gli apprezzamenti positivi non impongono necessariamente l'ammissione in servizio permanente quando una specifica condotta disciplinarmente sanzionata sia ritenuta incompatibile con le qualità morali, il senso della disciplina e la buona condotta richiesti.
  • La valutazione amministrativa della meritevolezza può fondarsi sulla condotta concretamente tenuta dal militare e sulla relativa sanzione disciplinare, senza essere necessariamente condizionata dall'esito del procedimento penale connesso ai medesimi fatti, purché la decisione sia motivata e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazione

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