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Sentenza

Sentenza del 26/02/2018 n. 858 - Comm. Trib. Prov. Milano

Registro - Avviso di rettifica e liquidazione - Cessione di azienda - Valore dell'azienda - Passivo per obbligazione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la determinazione del valore dell'azienda ceduta ai fini dell'imposta di registro. In particolare, si discuteva se potessero essere dedotte dal valore complessivo dei beni aziendali anche passività non inerenti all'esercizio dell'attività, oppure debiti liberamente estinguibili dal cessionario perché lo stesso era creditore. La sentenza ha chiarito che l'articolo 51, quarto comma, del d.P.R. 131/1986 consente di sottrarre soltanto le passività aziendali inerenti, cioè i debiti contratti per il funzionamento dell'azienda e funzionali alla formazione o all'incremento del suo valore.

La decisione

È stato escluso che i debiti non pertinenti all'esercizio dell'attività costituiscano passività aziendali trasferite con l'azienda. Se il cessionario è anche creditore, tali debiti possono essere estinti mediante remissione ai sensi degli articoli 1236 e seguenti del Codice civile; il relativo importo rappresenta quindi una componente del corrispettivo contrattuale e non una passività deducibile dal valore dell'azienda. L'avviso di rettifica e liquidazione è pertanto risultato fondato nella parte in cui ha considerato tali importi ai fini della base imponibile.

Norme richiamate

  • Articolo 51, quarto comma, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro applicata ai contratti di cessione di azienda, occorre fare riferimento al valore complessivo dei beni ceduti al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili.

    La deduzione riguarda esclusivamente le passività inerenti all'azienda, ossia i debiti contratti per il suo funzionamento e funzionali alla formazione o all'incremento del suo valore. Non sono deducibili i debiti estranei all'attività aziendale.

  • Articoli 1236 e seguenti del Codice civile

    Il cessionario che sia anche creditore può estinguere liberamente i debiti non inerenti all'azienda mediante remissione. Tali debiti, non circolando con l'azienda, non costituiscono passività aziendali deducibili.

Massime di principio

  • Nella cessione di azienda, dal valore dei beni aziendali possono essere sottratti soltanto i debiti effettivamente inerenti all'attività e funzionali al suo esercizio.
  • La mera presenza di un debito nelle scritture contabili non è sufficiente a renderlo una passività deducibile: occorre dimostrarne il collegamento concreto con l'azienda ceduta.
  • I debiti estranei all'attività aziendale, soprattutto quando il cessionario è anche il creditore, non riducono la base imponibile dell'imposta di registro e possono essere considerati parte del corrispettivo economico dell'operazione.
  • Per valutare la deducibilità di una passività occorre verificare se essa sia stata contratta per far funzionare l'azienda e se sia funzionale alla conservazione o all'incremento del suo valore.

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