Sentenza n. 3338/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. 348/2023 emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19/09/2023, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato, mediante accredito sulla Carta elettronica dell’importo di euro 500,00 per ciascuna delle annualità riconosciute, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale. Il TAR ha rilevato d’ufficio, previo avviso alle parti, un possibile profilo di inammissibilità connesso al mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La sentenza costituente titolo esecutivo era stata notificata alla Direzione regionale della Lombardia e a un indirizzo PEC estratto dal Registro IPA, anziché all’indirizzo PEC del Ministero inserito nel Registro delle PP.AA. La ricorrente sosteneva quindi, in sostanza, la validità della notifica ai fini della decorrenza del termine per l’adempimento spontaneo dell’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto un’obbligazione pecuniaria il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, poiché l’ottemperanza costituisce, in tale situazione, uno strumento di esecuzione forzata alternativo alle forme ordinarie disciplinate dal codice di procedura civile. Il termine decorre soltanto dalla valida notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice, presso il domicilio digitale individuato secondo la disciplina dei pubblici elenchi. Poiché il Ministero aveva indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA., la notifica avrebbe dovuto essere effettuata all’indirizzo ivi risultante. Non erano invece idonee la notifica alla Direzione regionale, priva della qualità di debitore risultante dal titolo giudiziario, né la notifica all’indirizzo estratto dal Registro IPA, utilizzabile solo quando l’amministrazione non abbia indicato il proprio domicilio nel Registro delle PP.AA. La notifica non valida ha impedito la decorrenza del termine dilatorio e ha reso inammissibile l’azione di ottemperanza. Le spese sono state compensate in ragione della costituzione del Ministero con difesa meramente formale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il ricorso è stato proposto per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche all’azione di ottemperanza relativa a un giudicato che impone il pagamento di somme di denaro, anche quando l’adempimento debba avvenire mediante accredito di moneta elettronica. La decorrenza presuppone una valida notificazione del titolo all’amministrazione debitrice.
art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012
in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni (...) è validamente effettuata (...) al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Il domicilio digitale del Registro IPA può essere utilizzato per la notificazione degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni solo in via sussidiaria, quando l’amministrazione non abbia indicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.; se tale indirizzo è presente nel Registro delle PP.AA., la notifica deve essere effettuata a quest’ultimo.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994
la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
La disposizione non equipara autonomamente il Registro IPA agli altri pubblici elenchi, ma rinvia alla disciplina dell’art. 16-ter, comma 1-ter, sicché l’indirizzo IPA resta utilizzabile soltanto alle condizioni previste da tale disposizione.
art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012
Rileva quale fonte del Registro delle PP.AA., nel quale le amministrazioni pubbliche indicano gli indirizzi PEC da utilizzare per le notificazioni degli atti giudiziari.
art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005
Rileva quale base normativa dell’elenco dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, corrispondente al Registro IPA, utilizzabile secondo il regime sussidiario stabilito dall’art. 16-ter, comma 1-ter, del d.l. n. 179/2012.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza quando il giudicato da eseguire impone a un’amministrazione il pagamento di una somma di denaro, poiché l’ottemperanza costituisce in tal caso uno strumento alternativo all’esecuzione forzata ordinaria.
- Ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto per l’adempimento spontaneo delle amministrazioni pubbliche, il titolo esecutivo deve essere notificato all’amministrazione effettivamente obbligata secondo il titolo giudiziario e presso il domicilio digitale individuato dalla disciplina sui pubblici elenchi.
- Quando una pubblica amministrazione abbia indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA., la notificazione degli atti giudiziari deve essere effettuata a tale indirizzo; il domicilio digitale risultante dal Registro IPA è utilizzabile soltanto in via sussidiaria, se l’amministrazione non risulta presente nel Registro delle PP.AA.
- La notificazione del titolo esecutivo a una struttura territoriale diversa dall’amministrazione centrale indicata come debitrice nel titolo non determina la decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- La mancata valida notificazione del titolo esecutivo impedisce la decorrenza del termine dilatorio e comporta l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza proposta prima del suo compimento.
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