Ordinanza n. 312/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento emesso dalla Questura di Torino prot. n. 2929/2025 del 31.12.2025, notificato il 21.04.2026, dal quale si evince che l’interessata non è più autorizzata a trattenersi sul territorio Nazionale dal momento della notifica del presente atto e, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti alla valutazione della posizione amministrativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 286/1998 e della direttiva 115/2008 CE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Torino che comunica la perdita dell’autorizzazione a soggiornare sul territorio nazionale e preannuncia la valutazione della posizione amministrativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 286/1998 e della direttiva 2008/115/CE
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia riguarda il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, già ottenuto, fondato sul mancato conseguimento dello specifico nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. Il TAR rileva che la ricorrente non ha formulato una censura specifica contro tale ragione ostativa e considera non credibile l’asserzione secondo cui l’istanza sarebbe stata inoltrata con una motivazione erronea, riferita al lavoro anziché all’attesa occupazione. Gli ulteriori profili del ricorso non sono dettagliati nel testo dell’ordinanza.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, ritenendo, sulla base di una sommaria delibazione, che il ricorso non presentasse elementi di fondatezza. In particolare, ha valorizzato l’assenza di una specifica censura contro il rigetto della conversione del permesso di soggiorno e il mancato ottenimento del nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione; ha inoltre ritenuto non credibile che l’istanza fosse stata presentata con una motivazione erronea. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 500, oltre accessori di legge, in favore dell’Amministrazione resistente. L’ordinanza non definisce il merito del giudizio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; il TAR ha valutato sommariamente il fumus del ricorso e ha respinto la richiesta di sospensione.
art. 13 d.lgs. 286/1998
Richiamato nel provvedimento impugnato quale base normativa per la valutazione della posizione amministrativa della cittadina straniera.
direttiva 2008/115/CE
Richiamata nel provvedimento impugnato in relazione alla posizione amministrativa e alle eventuali procedure di allontanamento.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando, a una sommaria delibazione, il ricorso non appare assistito da fumus boni iuris per l’assenza di una specifica censura contro la ragione decisiva posta a fondamento del provvedimento impugnato.
- Nel contenzioso relativo alla conversione di un permesso di soggiorno per motivi di studio, il mancato ottenimento dello specifico nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione costituisce una ragione ostativa che deve essere specificamente contestata dal ricorrente.
- L’allegazione di un errore nella motivazione o nella tipologia dell’istanza amministrativa deve risultare credibile e adeguatamente supportata; la sua ritenuta implausibilità può concorrere al rigetto della tutela cautelare.
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