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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 106/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva autorizzato la sostituzione del sequestro dei beni mobili registrati con un immobile e aveva mantenuto il vincolo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 603-bis c.p.; i motivi dedotti in Cassazione riguardano: (I) presunta errata applicazione dell'art. 603-bis c.p. e motivazione meramente apparente circa la sussistenza del fumus commissi delicti (si contesta che gli elementi indicati non configurino sfruttamento connotato da eclatante pregiudizio o soggezione e che il valore di €250.000 non sarebbe indice valido del profitto derivante dallo sfruttamento); (II) errata determinazione del quantum confiscabile sotto profilo della mancata considerazione del pagamento effettuato dalla società ai lavoratori (circa €250.000) e del principio di proporzionalità tra profitto e beni sottoposti a sequestro; inoltre censura della motivazione sul periculum in mora ai sensi di art. 321 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha disposto l'accoglimento parziale del ricorso. Ha respinto il primo motivo relativo al fumus commissi delicti ritenendo infondati i rilievi del ricorrente (il Tribunale poteva limitarsi a verificare la persistenza del fumus e ha richiamato elementi nuovi che non ne hanno mutato il quadro). Ha invece rilevato carenza motivazionale nella determinazione del profitto confiscabile: il Tribunale aveva incrementato l'ammontare da "non meno di €110.000" a circa €250.000 senza spiegare adeguatamente il nesso causale tra quella somma e lo sfruttamento contestato (riferendosi in modo vago a "restanti lavoratori interessati"). Per tali ragioni la Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso rimettendo la questione al giudice di merito per chiarire e motivare la quantificazione del profitto/confisca e le conseguenze sul mantenimento del sequestro. Altri rilievi (proporzionalità e periculum in mora) sono stati in gran parte assorbiti o non ritenuti decisivi alla luce dei profili esaminati.

Norme richiamate

  • art. 603-bis c.p.

    Norma che prevede la confisca obbligatoria per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; la confisca riguarda le cose che sono prezzo, prodotto o profitto del reato e, se ciò non è possibile, beni di pari valore nella disponibilità dell'indagato. La Corte distingue tra restituzioni (diritto delle vittime) e confisca del profitto: il pagamento ai lavoratori è qualificato come restituzione, ma non elimina automaticamente l'esigenza del sequestro finalizzato alla confisca; tuttavia la quantificazione del profitto confiscabile richiede un chiaro nesso di causalità con la condotta illecita.

  • art. 321 c.p.p. comma 2

    Prevede il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la giurisprudenza richiede motivazione anche sul periculum in mora, rapportata alle ragioni dell'anticipazione dell'effetto ablativo. La Corte richiama la necessità di motivazione concisa ma adeguata sul pericolo della perdita o dispersione del profitto.

  • art. 322-bis c.p.p.

    Norma procedurale richiamata in relazione alle decisioni del Tribunale nel riesame; nella vicenda il Tribunale ha deciso sull'appello ai sensi di tale disposizione.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come riferimento testuale nella disciplina della confisca obbligatoria quando vi è applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la norma è citata nel quadro interpretativo della confisca prevista dall'art. 603-bis.

Massime di principio

  • Il pagamento spontaneo delle somme dovute alle persone offese (restituzione) non annulla automaticamente la possibilità o l'opportunità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la restituzione è distinta dalla confisca del profitto e il giudice deve comunque verificare e motivare la sussistenza del profitto confiscabile.
  • La quantificazione del profitto ai fini della confisca richiede motivazione specifica e il chiaro nesso di causalità fra gli importi ritenuti profitto e la condotta delittuosa; non è sufficiente richiamare importi complessivi senza indicare a quali prestazioni o a quali lavoratori si riferiscano e come si connette ciò allo sfruttamento contestato.
  • In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca occorre rispettare il principio di proporzionalità: il valore dei beni sottoposti a vincolo non deve eccedere il profitto ragionevolmente accertato e la misura cautelare dev'essere adeguatamente motivata sul periculum in mora.
  • Se il fumus commissi delicti non è stato tempestivamente impugnato in precedenza, il giudice del riesame è chiamato a verificare la permanenza del fumus alla luce di eventuali elementi nuovi; il ricorso per Cassazione su questioni di merito del sequestro è ammesso solo per violazione di legge o vizi gravi della motivazione.
  • In ipotesi di sostituzione dei beni sequestrati con altri beni di pari valore, il giudice deve attestare la congruità dell'equivalenza e motivare la scelta; le offerte di sostituzione inferiori al valore dei beni vincolati possono essere ritenute inammissibili.

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