Cassazione Penale, Sentenza n. 6723/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugna la sentenza del Tribunale di Perugia relativa all'omessa comunicazione obbligatoria del trasferimento di un immobile sottoposto a vincolo (acquisito per successione), disciplinata dagli artt. 59 comma 2 e 173 comma 1 lett. b) del D.lvo n.42/2004. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice di merito avrebbe ritenuto scusante la delega conferita a un commercialista, configurando erroneamente l'obbligo come trasferibile/delegabile; invece l'obbligo sarebbe un reato omissivo proprio, non delegabile, gravante personalmente sull'erede o sull'alienante, sicché l'affidamento al professionista non esclude il dolo o l'elemento soggettivo.
La decisione
La Corte ha richiamato il principio per cui l'obbligo di comunicazione previsto dagli artt. 59 e 173 del D.lvo 42/2004 è relativo a un reato proprio, non trasferibile né delegabile: l'incarico a un professionista non trasferisce l'obbligo né le responsabilità penali. Nel caso di specie l'imputato ha acquistato la proprietà per successione con dichiarazione del 17/01/2013; la comunicazione doveva essere eseguita entro 30 giorni (quindi entro il 17/02/2013) e il reato si è quindi consumato in quella data. Tuttavia il reato è ormai estinto per prescrizione; tale causa di estinzione preclude l'esame definitivo del motivo di ricorso e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Norme richiamate
D.Lvo n.42/2004, art. 59 comma 2
La norma individua tassativamente le qualifiche soggettive (alienante, cedente, acquirente, erede, legatario) obbligate alla comunicazione; configura un reato proprio la cui responsabilità non viene trasferita tramite delega a terzi.
D.Lvo n.42/2004, art. 173 comma 1 lett. b)
Richiama la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle prescrizioni sulla circolazione dei beni culturali; integrata dall'art.59 per l'obbligo di comunicazione dei trasferimenti.
Codice di procedura penale, art. 129 (ultimo comma) (richiamato in motivazione)
La Corte rileva che non è possibile applicare il disposto di questo articolo in sede di annullamento con rinvio, dato che non emergono in questa sede cause di non punibilità riferibili al caso; inoltre la presenza della causa estintiva per prescrizione impone l'immediata declaratoria estintiva e impedisce la prosecuzione del processo.
Massime di principio
- L'obbligo di comunicazione del trasferimento di immobili sottoposti a vincolo (art.59 D.lvo 42/2004) è un reato proprio: grava sulle qualificate figure soggettive (es. erede, alienante) e non è trasferibile mediante delega a professionisti.
- La nomina di un professionista (commercialista, avvocato, ecc.) per adempiere gli obblighi amministrativi/fiscali non esime l'erede o l'alienante dalla responsabilità penale per l'omessa comunicazione; l'eventuale professionista può al più concorrere come extraneus, ma non diventa soggetto attivo intraneo del reato per il solo incarico.
- Il termine per adempiere è essenziale: la violazione è un fatto istantaneo (si consuma al termine del periodo previsto, qui 30 giorni) e la prescrizione decorre dalla data di consumazione determinata dalla norma.
- In contenziosi simili, va verificata con attenzione la data di consumazione del reato per valutare la possibile estinzione per prescrizione; se il reato è estinto, il giudice di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio.
- Chi eredita o acquista immobili vincolati deve attivare immediatamente le verifiche di vincoli e gli adempimenti comunicativi: l'assenza di riscontro catastale non esclude l'obbligo di informarsi e comunicare al Ministero quando previsto.
- Per difesa preventiva, chi delega dovrebbe conservare prove documentali dell'incarico e del mandato (istruzioni scritte, ricevute di invio, conferme di adempimento) per dimostrare l'avvenuta diligenza; tuttavia tali prove non garantiscono l'esenzione automatica dalla responsabilità penale.
- Se si contesta l'omessa comunicazione, valutare anche eventuali cause di non punibilità o circostanze estintive prima di proseguire con impugnazioni o richieste di rinvio del processo.
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