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Sentenza

Sentenza n. 791/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa sospensione cautelare degli effetti, - del provvedimento della Porto Cervo Marina S.r.l., avente ad oggetto “Comunicazione di fine rapporto”, datato 13 gennaio 2025, ricevuto dalla ricorrente in data 7 febbraio 2025; - del Nuovo Piano Ormeggi, approvato con ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo Golfo Aranci 30 novembre 2023, n. 85, nella parte in cui dispone la soppressione dei posti barca A0 e Q01 di cui la ricorrente è titolare; - di ogni altro atto antecedente o successivo, o comunque connesso, anche non conosciuto dalla ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 1° agosto 2025: per l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti, - del provvedimento della Porto Cervo Marina srl, avente ad oggetto “Comunicazione di fine rapporto”, datato 13 gennaio 2025, ricevuto dalla ricorrente il 07 febbraio 2025; - del Nuovo Piano Ormeggi, approvato con ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo Golfo Aranci, n. 85 del 30.11.2023; - del parere favorevole ai fini della sicurezza della navigazione e portuale del titolare dell’Ufficio Locale Marittimo e Comandante del Porto di Porto Cervo, pervenuto con nota prot. 17926 in data 27/11/2023, ad oggi non conosciuto alla ricorrente e richiamato nelle premesse del Nuovo Piano Ormeggi; - dell’istanza datata 16 novembre 2023 presentata dalla Soc. Porto Cervo Marina S.r.l., con sede legale ad Arzachena (SS) Località Porto Cervo – Casa Il Ginepro, 1/a, con la quale si richiede la modifica del Piano Ormeggi del porto di Porto Cervo, ad oggi non conosciuta alla ricorrente e richiamata nelle premesse del Nuovo Piano Ormeggi; - della licenza di subingresso rep. n. 246 del 29.06.2001, registrato all’Ufficio registro di Tempio, al n. 000940 del 10.07.2001 (non conosciuta nei suoi contenuti sostanziali e non nella disponibilità della ricorrente); - dell’atto suppletivo n. 002/2004 del 05.07.2004, registro repertorio n. 150 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Olbia; - dell’atto suppletivo n. 03/2007, registro repertorio n. 05/2007 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Olbia; - della Comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture e la Navigazione Marittima Interna – con Dp. n. DEM2A-0450 A.2.47 del 14.03.2003 (non conosciuta nei suoi contenuti sostanziali e non nella disponibilità della ricorrente); - del Regolamento portuale dell’approdo turistico della Marina di Porto Cervo, approvato con ordinanza Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo Golfo Aranci, n. 01/2024; - di ogni altro atto antecedente o successivo, o comunque connesso, anche non conosciuto dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202500263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di fine rapporto relativa a due posti barca e Nuovo Piano Ormeggi del porto di Porto Cervo, con gli atti presupposti e connessi

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (società concessionaria e amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la comunicazione con cui Porto Cervo Marina S.r.l. le aveva rappresentato la cessazione del rapporto relativo ai posti barca A0 e Q01, ritenendo che i contratti avessero durata sino al 2026 e al 2028, nonché il Nuovo Piano Ormeggi approvato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, deducendo la soppressione o riconfigurazione dei posti. Ha denunciato violazione dei principi di buona fede e correttezza, difetto e contraddittorietà della motivazione, violazione delle garanzie partecipative, assenza dei presupposti per la revoca anticipata, difetto di istruttoria, sviamento, disparità di trattamento e violazione del regolamento portuale. Con i motivi aggiunti ha inoltre dedotto l'incompletezza e l'irragionevolezza dell'istruttoria relativa al Piano, l'assenza delle autorizzazioni necessarie per modificare opere e modalità di esercizio della concessione, l'incompetenza dell'Ufficio Circondariale Marittimo in favore della Regione Sardegna, la natura meramente commerciale delle modifiche, l'omessa rappresentazione dell'esistenza dei contratti di ormeggio e l'inesistenza, nullità o illegittimità degli atti di subingresso e suppletivi posti a fondamento della legittimazione di Porto Cervo Marina S.r.l. La resistente privata ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla comunicazione di fine rapporto e la tardività dell'impugnazione del Piano Ormeggi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia relativa alla comunicazione di fine rapporto. Il rapporto tra la società concessionaria e l'utilizzatrice dei posti barca è stato qualificato come rapporto privatistico avente a oggetto esclusivamente l'affitto o utilizzo dei posti barca, non come subconcessione. Il punto controverso era la determinazione della scadenza dei contratti e, quindi, l'accertamento di un diritto soggettivo, da devolvere al giudice ordinario. La giurisdizione amministrativa avrebbe potuto sussistere, invece, ove la pretesa fosse stata riferita direttamente all'atto concessorio o l'amministrazione concedente avesse espressamente previsto e autorizzato il rapporto con il terzo. Il TAR ha inoltre dichiarato irricevibile per tardività il ricorso principale e i motivi aggiunti nella parte relativa al Nuovo Piano Ormeggi: il Piano, atto generale volto a disciplinare in modo astratto l'uso del porto e la collocazione degli ormeggi, era soggetto all'impugnazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione e non necessitava di comunicazione individuale. Il Piano era stato pubblicato con l'ordinanza del 2023 e il regolamento portuale che lo richiamava era stato pubblicato nel gennaio 2024; inoltre, almeno dal giugno 2024, la ricorrente sembrava conoscerne il contenuto. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    Il giudice amministrativo, quando dichiara il difetto di giurisdizione, deve indicare gli effetti della translatio iudicii secondo la disciplina processuale applicabile.

  • art. 88 c.p.a.

    Il TAR ha richiamato la possibilità di motivare per relationem mediante rinvio alla motivazione di una precedente sentenza del Consiglio di Stato relativa a fattispecie analoga.

  • art. 1 l. 241/1990

    La ricorrente ha invocato i principi di buon andamento, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, buona fede e correttezza, ma la decisione non li ha esaminati nel merito per ragioni di rito.

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente ha dedotto il difetto e l'insufficienza della motivazione, ma il motivo non è stato deciso nel merito.

  • art. 9 l. 241/1990

    La disposizione è stata richiamata tra quelle relative alla partecipazione procedimentale, senza esame di merito da parte del TAR.

  • art. 10 l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata per la mancata partecipazione procedimentale, questione non esaminata nel merito.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata in relazione alla mancata comunicazione dei motivi ostativi, ma il TAR non ha deciso la censura nel merito.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La ricorrente ha qualificato la comunicazione di fine rapporto come revoca anticipata e ne ha contestato i presupposti; la qualificazione non è stata esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione.

  • art. 24 del Regolamento del Codice della navigazione

    La ricorrente ha dedotto la necessità di un atto o licenza suppletiva per le modifiche al piano e alle modalità di esercizio della concessione; la censura non è stata esaminata.

  • art. 105, comma 2, lett. l), d.lgs. 112/1998

    La ricorrente lo ha richiamato per sostenere il trasferimento alla Regione delle funzioni relative alle concessioni demaniali marittime; il TAR non ha deciso la questione di competenza nel merito.

  • art. 9 l. 88/2001

    La disposizione è stata richiamata insieme all'art. 105 del d.lgs. 112/1998 per sostenere la competenza regionale, senza esame di merito.

  • d.lgs. 234/2001

    La ricorrente lo ha invocato a sostegno del trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni; la questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • La controversia tra il concessionario di un porto turistico e il terzo utilizzatore di un posto barca appartiene alla giurisdizione ordinaria quando ha a oggetto esclusivamente l'accertamento del diritto soggettivo derivante dal contratto privatistico di utilizzo del posto e la determinazione della sua scadenza, purché l'amministrazione concedente resti estranea al rapporto derivato e l'atto concessorio costituisca soltanto il presupposto del rapporto.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste quando la pretesa del terzo è riferita direttamente all'atto concessorio oppure quando l'amministrazione concedente abbia espressamente previsto e autorizzato il rapporto tra concessionario e terzo, ravvisandosi in tal caso un collegamento diretto con l'esercizio del potere autoritativo.
  • Un piano di ormeggi che disciplina in via generale e astratta l'utilizzo del porto e la modulazione o collocazione degli ormeggi è un atto generale soggetto a impugnazione entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione; non è necessaria la comunicazione individuale agli operatori interessati.
  • La pubblicazione di un regolamento portuale che richiama il piano degli ormeggi può concorrere a rendere conoscibile il contenuto del piano e a far decorrere, comunque, il termine per la tutela giurisdizionale; anche la conoscenza effettiva acquisita dal destinatario può rilevare ai fini della tempestività dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardività

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