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Sentenza

Sentenza n. 8725/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202602044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dalla Questura di Roma sull’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia con visto di lavoro nell’ambito delle quote 2021, ha presentato tramite kit postale un’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e/o attesa occupazione. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura oltre il termine previsto dall’art. 5, comma 9, d.P.R. n. 394/1999. La Questura aveva emesso un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e, esaminate le memorie difensive, aveva concluso per l’irricevibilità dell’istanza a causa della mancata stipula del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 22, commi 5 e 6, d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 5, comma 8, d.P.R. n. 394/1999 e degli artt. 1 e 2 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere e disparità di trattamento. Ha sostenuto che la mancata stipula del contratto di soggiorno non fosse a lui imputabile, poiché il datore di lavoro aveva cessato l’attività il 12 luglio 2023, contestualmente al licenziamento del ricorrente e degli altri lavoratori entrati in Italia in forza dei nulla osta rilasciati dalla Prefettura di Pescara, e non si era presentato agli appuntamenti fissati dallo Sportello unico per l’immigrazione. Secondo il ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto verificare l’impossibilità legittima di stipulare il contratto di soggiorno e valutare il rilascio di un permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure. Ha rilevato che l’istruttoria evidenziava una totale carenza documentale, inclusa l’assenza del contratto di soggiorno, circostanza che aveva determinato il preavviso di rigetto del 23 novembre 2023. La Questura aveva inoltre riferito di avere adottato un conclusivo decreto di irricevibilità, ancora in corso di notifica al ricorrente, come risultava dalla nota del 16 marzo 2026. La Prefettura di Pescara aveva attestato la mancanza dei documenti necessari e l’assenza del datore di lavoro ai diversi appuntamenti fissati per la stipula del contratto di soggiorno. Il TAR ha anche valorizzato le circostanze riferite all’attività del datore di lavoro, il quale aveva presentato numerose richieste di ingresso di stranieri non regolarizzate ed era stato denunciato per reati connessi all’immigrazione. Inoltre, non era mai stata prodotta l’asseverazione richiesta dall’art. 22, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998. Ne è derivato che la procedura di regolarizzazione non era mai stata completata dal datore di lavoro e che la carenza documentale impediva il rilascio del titolo richiesto. Le spese di giudizio sono state compensate per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 9, d.P.R. n. 394/1999

    È indicato dal ricorrente quale termine entro il quale l’amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La Questura ha adottato un preavviso di rigetto e ha esaminato le memorie presentate dall’interessato.

  • art. 22, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Il TAR ha rilevato che la disposizione richiede l’asseverazione del datore di lavoro, mai prodotta nel caso concreto.

  • art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. n. 286/1998

    Sono richiamati in relazione alla mancata stipula del contratto di soggiorno e alla conseguente irricevibilità dell’istanza.

  • artt. 35-36 d.P.R. n. 394/1999

    Sono richiamati dall’amministrazione in relazione alla disciplina del contratto di soggiorno e della procedura di rilascio del permesso.

  • artt. 1 e 2 l. n. 241/1990

    Sono stati invocati dal ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa e all’obbligo di conclusione del procedimento.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Sono stati invocati dal ricorrente in relazione ai principi di motivazione, buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la mancata stipula del contratto di soggiorno e la totale carenza della documentazione necessaria impediscono il perfezionamento della procedura di regolarizzazione e possono giustificare il rigetto o l’irricevibilità dell’istanza.
  • La circostanza che la mancata stipula del contratto di soggiorno sia collegata all’assenza o alla cessazione dell’attività del datore di lavoro non comporta, in presenza di una complessiva carenza documentale e dell’omessa produzione dell’asseverazione richiesta dalla legge, il diritto automatico del lavoratore al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro o per attesa occupazione.
  • Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che la procedura prevista per l’ingresso e la regolarizzazione del lavoratore sia stata adeguatamente documentata e non può essere riconosciuto quando il procedimento non è mai stato completato dal datore di lavoro istante.
  • La valutazione della legittimità del silenzio amministrativo non può prescindere dalle risultanze dell’istruttoria e dall’adozione, nelle more del giudizio, di un provvedimento conclusivo, anche quando quest’ultimo risulti ancora in corso di notifica all’interessato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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