Sentenza n. 872/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto ai ricorrenti la Carta elettronica del docente per gli importi indicati nel titolo esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 184/2025 del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 30 gennaio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a erogare a ciascun ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accrediti di 500 euro per ciascun anno scolastico e per gli importi complessivi specificamente indicati nel titolo. Secondo i ricorrenti, alla notifica della sentenza non era seguito alcun adempimento amministrativo. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, prima della proposizione del ricorso notificato il 16 aprile 2026. È stata chiesta la condanna del Ministero all’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziali aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni statali. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo ai ricorrenti il beneficio della Carta elettronica del docente negli importi stabiliti dal giudice del lavoro, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventualità di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell’Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza degli specifici capitoli di bilancio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di chiedere l’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e attribuiscono al giudice amministrativo i poteri necessari per assicurare l’attuazione del comando giudiziale.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto ai ricorrenti dal giudice del lavoro.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Consente, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- L’ottemperanza è esperibile nei confronti di un’amministrazione statale quando il titolo giudiziale posto a fondamento della domanda sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato recante un obbligo di pagamento o di attribuzione di un beneficio determinato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione integrale del comando giudiziale entro un termine assegnato, senza modificare il contenuto sostanziale del titolo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventualità di persistente inadempimento, attribuendogli il potere di adottare, quale ausiliario del giudice, tutti gli atti e le operazioni necessari all’esecuzione del giudicato.
- L’eventuale insufficienza dei fondi nei capitoli di bilancio specificamente destinati all’adempimento non giustifica il mancato espletamento delle attività esecutive, potendo il commissario ricorrere al pagamento in conto sospeso nei casi previsti dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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