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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22912/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della rinuncia al ricorso e della produzione della documentazione attestante l'accordo transattivo e l'adempimento, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. L'Agenzia delle Entrate non si è opposta; la Corte ha inoltre disposto che nulla fosse dovuto per le spese, richiamando la mancata regolare costituzione dell'Agenzia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società e i soggetti indicati in ricorso impugnavano una cartella esattoriale relativa all'imposta di registro per l'anno 2007, notificata nel febbraio 2010. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto l'impugnazione, mentre la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in appello dell'Ufficio, aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario per tardività. I contribuenti proponevano quindi ricorso per cassazione articolando quattro motivi avverso la sentenza di appello. Nel corso del giudizio di legittimità le parti comunicavano di avere raggiunto un accordo transattivo; i ricorrenti rinunciavano al ricorso e chiedevano la cessazione della materia del contendere, depositando successivamente la documentazione dell'adesione agevolata e le quietanze di pagamento rateale.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    solo al fine di partecipare all'udienza di discussione della causa

    La costituzione dell'Agenzia è stata qualificata come partecipazione alla discussione, senza piena costituzione idonea a fondare una regolazione delle spese a suo carico.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso in cassazione ha determinato l'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando non sia opposta dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
  • Se interviene un accordo transattivo tra le parti e il ricorrente rinuncia alle domande, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto una volta verificata la documentazione dell'accordo.
  • In difetto di regolare costituzione della parte intimata, può disporsi la compensazione o comunque la mancata liquidazione delle spese.
  • La cessazione della materia del contendere richiede che l'intervenuto accordo sia comprovato documentalmente e che risulti l'eliminazione dell'interesse alla decisione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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