Ordinanza n. 65/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: del provvedimento di aggiudicazione in favore delle controinteressate della gara d’appalto di servizi ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento del servizio sanitario aeroportuale presso l’aeroporto civile di Trapani Birgi – CIG B75C857123”, comunicato ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023 con nota prot. 001-1130-USC/2025 del 5.12.2025 e ove occorra della nota suddetta; - ove occorrer possa, e ove interpretato in senso lesivo alla pretesa qui azionata, del disciplinare di gara, art. 6.4; - del verbale di seduta pubblica del 25.9.2025, nella parte in cui la Commissione di gara ha esaminato la documentazione amministrativa e ammesso con riserva il raggruppamento controinteressato per necessità di disporre la verifica della garanzia provvisoria, anziché disporne l’estromissione della procedura di gara; - del verbale di seduta pubblica del 2.10.2025, nella parte in cui la Commissione ha disposto l’ammissione del raggruppamento controinteressato alla procedura di gara e alla valutazione dell’offerta tecnica, anziché disporne l’esclusione; - del verbale di seduta pubblica del 17.10.2025, nella parte in cui la Commissione ha disposto l’apertura dell’offerta tecnica del raggruppamento controinteressato, essendo ciò precluso per la mancanza del requisito di partecipazione, con conseguente obbligo della sua esclusione sin dalla fase amministrativa; - del verbale di seduta riservata del 28.10.2025, nella parte in cui la Commissione di gara ha valutato l’offerta del raggruppamento controinteressato; - del verbale di seduta pubblica del 4.11.2025, con il quale la Commissione di gara ha ammesso il raggruppamento controinteressato alla valutazione dell’offerta economica, lo ha individuato quale primo graduato e lo ha proposto aggiudicatario, anziché disporne l’esclusione dalla procedura; - della graduatoria pubblicata nel portale degli acquisti telematici della Stazione appaltante, nella parte in cui individua il raggruppamento controinteressato come primo graduato e aggiudicatario anziché individuarlo nella sezione relativa ai soggetti esclusi, con conseguente aggiudicazione in favore dell’operatore economico ricorrente; - di tutti gli atti di gara, anche non conosciuti e presupposti agli atti impugnati, nella parte in cui questi contengano prescrizioni, previsioni, comunque denominate, lesive dell’interesse sotteso al presente atto; Nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more, rispetto al quale la ricorrente si dichiara sin d’ora disponibile al subentro; e per l’ordine all’amministrazione di pubblicare a portale tutti gli atti presupposti all’aggiudicazione, ivi compresi gli atti inerenti alla verifica dei requisiti di partecipazione e i verbali della Commissione giudicatrice inerenti alla valutazione delle offerte;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo concorrente della gara per il servizio sanitario aeroportuale presso un aeroporto civile, nonché gli atti di ammissione, valutazione e proposta di aggiudicazione del raggruppamento
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’aggiudicazione della procedura aperta disciplinata dal d.lgs. n. 36/2023, la relativa comunicazione, il disciplinare nella parte eventualmente lesiva, i verbali concernenti l’ammissione con riserva e poi l’ammissione definitiva del raggruppamento aggiudicatario, l’apertura e la valutazione della sua offerta tecnica ed economica, la graduatoria e gli ulteriori atti presupposti. La contestazione centrale riguarda la mancata esclusione del raggruppamento controinteressato sin dalla fase di verifica della documentazione amministrativa, in particolare per la ritenuta mancanza di un requisito di partecipazione connesso alla garanzia provvisoria. La ricorrente ha chiesto anche la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto, dichiarandosi disponibile al subentro, nonché l’ordine di pubblicazione degli atti di gara e della documentazione relativa alla verifica dei requisiti. È stata proposta domanda cautelare incidentale ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto, allo stato cautelare, la richiesta di sospensione dell’aggiudicazione, ritenendo non ravvisabile una situazione di estrema gravità e urgenza tale da giustificare un intervento immediato. Il giudice ha valorizzato la possibilità, comunque esistente, di un eventuale subentro della ricorrente nel prosieguo del rapporto. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica di merito, ai sensi degli artt. 120, comma 6, e 119, comma 3, c.p.a. L’udienza di merito è stata fissata al 12 marzo 2026. Quanto all’istanza di accesso o alla richiesta di acquisizione documentale, il TAR ha preso atto che la stazione appaltante aveva avviato la verifica dei requisiti di partecipazione del raggruppamento aggiudicatario e si era impegnata a depositare nel fascicolo la relativa documentazione dopo la conclusione delle verifiche; tale circostanza non è stata contestata dalla ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare è valutata in relazione alla sussistenza dei presupposti dell’urgenza e alla necessità di evitare un pregiudizio grave e immediato.
art. 120, comma 6, c.p.a.
le esigenze cautelari della parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate
Nel contenzioso relativo agli appalti, la fissazione dell’udienza di merito può costituire una misura adeguata di tutela cautelare quando non ricorra estrema gravità e urgenza.
art. 119, comma 3, c.p.a.
mediante la fissazione dell’udienza per la discussione del ricorso nel merito
La trattazione ravvicinata del merito può essere disposta quale modalità di tutela alternativa alla sospensione immediata dell’atto impugnato.
art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/2023
comunicato ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c)
La disposizione è richiamata quale base normativa della comunicazione dell’aggiudicazione.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un’aggiudicazione non deve essere concessa quando non sia ravvisabile una situazione di estrema gravità e urgenza e il possibile pregiudizio possa essere adeguatamente fronteggiato con la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
- Nel contenzioso sugli appalti, la fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica di merito può costituire una tutela cautelare sufficiente, ai sensi degli artt. 120, comma 6, e 119, comma 3, c.p.a., in luogo della sospensione dell’atto di aggiudicazione.
- La possibilità di un eventuale subentro dell’operatore ricorrente nel rapporto contrattuale può escludere, in sede cautelare, l’estrema urgenza necessaria per sospendere immediatamente l’aggiudicazione.
- Quando la stazione appaltante abbia avviato la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario e si sia impegnata a depositare la relativa documentazione al termine dell’attività, il giudice può prendere atto di tale impegno ai fini della gestione dell’istanza di accesso o di acquisizione documentale, se la circostanza non è contestata.
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