Sentenza n. 558/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota prot. n.8472 dell'11 febbraio 2016 del Comune di Gaeta, con la quale è stata respinta l'istanza di condono edilizio relativa al fabbricato ad uso civile abitazione; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 22 luglio 2016: dell’ordinanza n.152 prot. n. 27232 del 20 maggio 2016, con la quale è stata ingiunta la demolizione del fabbricato ad uso civile abitazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un fabbricato abitativo e successiva ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell’istanza di condono presentata ai sensi del terzo condono edilizio, relativo a un fabbricato residenziale di 60 mq realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il manufatto era qualificato come abuso di tipologia 1, consistente in un’opera realizzata in assenza di titolo edilizio e non conforme agli strumenti urbanistici. Sono stati dedotti: incompetenza del Comune, assumendo che la valutazione paesaggistica spettasse alla Regione; mancata acquisizione dei pareri della Commissione edilizia integrata e dell’organismo tecnico previsti dalla normativa regionale; difetto di motivazione sulla non conformità urbanistica; erronea interpretazione della disciplina regionale quanto agli immobili ricadenti in zona E o all’interno di piani urbanistici attuativi; difetto di motivazione per il mancato richiamo analitico e per la mancata allegazione del parere regionale del 2008; questione di legittimità costituzionale degli artt. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 e 3 l.r. Lazio n. 12/2004. Con i motivi aggiunti è stata impugnata l’ordinanza di demolizione, deducendo illegittimità derivata e vizi propri, consistenti nell’adozione dell’ordinanza mentre il diniego era sub iudice e nella violazione delle garanzie partecipative.
La decisione
Il TAR ha rigettato sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il Comune fosse competente a definire la domanda di condono e che non avesse esercitato poteri paesaggistici riservati alla Regione, essendosi limitato ad accertare l’esistenza di una causa legale ostativa alla sanatoria. Poiché l’abuso era di tipologia 1 e il fabbricato insisteva in area vincolata, il diniego aveva natura vincolata: ai sensi della disciplina del terzo condono, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico gli abusi maggiori delle tipologie 1, 2 e 3 non sono condonabili, anche se il vincolo è relativo e anche se l’intervento è conforme alla disciplina urbanistica. La previsione regionale relativa ai piani urbanistici attuativi non può essere interpretata come deroga alla preclusione stabilita dalla normativa statale; la Regione ha piuttosto adottato un regime ulteriormente restrittivo. La pluralità delle ragioni poste a fondamento del diniego rendeva sufficiente la legittimità di una sola di esse; inoltre, la carenza documentale non era stata specificamente contestata. Non è stato ravvisato alcun difetto di motivazione, né era necessario allegare o riprodurre il parere regionale del 2008, poiché esso ribadiva una preclusione direttamente derivante dalla legge. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale sulla legittimità del regime più restrittivo del terzo condono e sulla tutela dei valori paesaggistici e ambientali. Quanto all’ordinanza di demolizione, il TAR ha escluso l’illegittimità derivata e ha affermato che la pendenza dell’impugnazione del diniego di condono non impedisce l’esercizio dei poteri repressivi comunali. L’ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato, sicché non era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento; il relativo vizio partecipativo è comunque non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Le spese sono state compensate nei confronti del Comune e della Regione, costituitisi con atto di stile.
Norme richiamate
art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003, conv. l. n. 326/2003
Nel terzo condono, gli abusi maggiori di tipologia 1, 2 e 3 realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico non sono suscettibili di sanatoria, anche in presenza di vincolo relativo e di conformità urbanistica.
art. 32, comma 32, d.l. n. 269/2003
Attribuisce al Comune la competenza a definire le domande di condono edilizio.
art. 35 l. n. 47/1985
Concorre a fondare la competenza comunale nella definizione delle domande di condono edilizio.
art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004
La disciplina regionale, interpretata nel rispetto della preclusione statale, non consente la sanatoria degli abusi maggiori in area vincolata; il riferimento ai piani urbanistici attuativi non costituisce deroga alla disciplina nazionale.
art. 6 l.r. Lazio n. 12/2004
Il comune verifica la sussistenza dei presupposti per la concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, nonché l’assenza delle cause ostative previste dall’articolo 3
Conferma il compito del Comune di verificare i presupposti e le cause ostative alla sanatoria.
art. 7 l. n. 241/1990
La comunicazione di avvio non è necessaria per l’adozione dell’ordinanza di demolizione, quale atto vincolato e doveroso.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Il mancato apporto partecipativo non determina l’annullabilità dell’ordinanza di demolizione, trattandosi di atto vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 32 l. n. 47/1985
La disciplina statale richiamata costituisce il quadro normativo entro cui opera il regime del terzo condono.
art. 33 l. n. 47/1985
La disciplina regionale del condono deve essere coordinata con le ulteriori preclusioni previste dalla normativa statale.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono edilizio, le opere abusive di tipologia 1, 2 e 3 realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico non sono condonabili, anche quando il vincolo sia relativo, l’opera sia conforme agli strumenti urbanistici o il vincolo sia stato imposto successivamente alla realizzazione dell’abuso, secondo la disciplina regionale applicabile.
- Il Comune competente a definire una domanda di condono può rigettarla direttamente quando accerti l’esistenza di una preclusione legale assoluta alla sanatoria; tale attività non costituisce esercizio di valutazione paesaggistica riservata alla Regione e non richiede l’acquisizione dei pareri tecnici necessari per una valutazione discrezionale di compatibilità paesaggistica.
- Una disposizione regionale che esclude dalla non condonabilità le opere ricadenti all’interno di piani urbanistici attuativi non può essere interpretata come deroga alla preclusione stabilita dall’art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003; essa opera, al più, nell’ambito della disciplina regionale ulteriore e più restrittiva.
- Quando un diniego di condono è fondato su più ragioni autonome, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere il provvedimento; in particolare, la preclusione legale assoluta alla sanatoria rende irrilevanti ulteriori contestazioni sulla conformità urbanistica o sulla documentazione richiamata.
- La pendenza dell’impugnazione del diniego di condono non impedisce al Comune di esercitare i poteri repressivi dell’abusivismo edilizio. L’ordinanza di demolizione è atto vincolato e doveroso, sicché non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento e l’eventuale violazione partecipativa non è invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
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