Sentenza n. 6666/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine alla istanza di riconoscimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Amministrazione sull'istanza di riconoscimento di un titolo conseguito all'estero
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonché dal dipartimento ministeriale indicato in epigrafe, sull'istanza volta a ottenere il riconoscimento di un titolo conseguito all'estero. Ha dedotto la violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento, essendo decorso inutilmente il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 e sussistendo una situazione giuridica soggettiva legittimante in capo alla richiedente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto all'accertamento dell'inerzia amministrativa. Ha ritenuto integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: esistenza di un obbligo di provvedere su un'istanza privata, titolarità in capo alla ricorrente di una situazione giuridica legittimante e inutile decorso del termine procedimentale. Il giudice ha precisato che l'Amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo i casi limite di palese pretestuosità. Ha quindi ordinato al Ministero di pronunciarsi sull'istanza entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente generale preposto alla direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
l. 241/1990
Il termine generale previsto dalla legge è inutilmente decorso; l'Amministrazione, a fronte di un'istanza privata, ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Massime di principio
- La sussistenza del silenzio-inadempimento richiede l'esistenza di un obbligo dell'Amministrazione di provvedere su un'istanza privata e l'inutile scadenza del termine procedimentale applicabile.
- L'Amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo i casi limite di palese pretestuosità.
- Accertata l'inerzia, il giudice amministrativo deve ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
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