Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6666/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine alla istanza di riconoscimento;

Giustizia amministrativa202510049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Amministrazione sull'istanza di riconoscimento di un titolo conseguito all'estero

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonché dal dipartimento ministeriale indicato in epigrafe, sull'istanza volta a ottenere il riconoscimento di un titolo conseguito all'estero. Ha dedotto la violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento, essendo decorso inutilmente il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 e sussistendo una situazione giuridica soggettiva legittimante in capo alla richiedente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso quanto all'accertamento dell'inerzia amministrativa. Ha ritenuto integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: esistenza di un obbligo di provvedere su un'istanza privata, titolarità in capo alla ricorrente di una situazione giuridica legittimante e inutile decorso del termine procedimentale. Il giudice ha precisato che l'Amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo i casi limite di palese pretestuosità. Ha quindi ordinato al Ministero di pronunciarsi sull'istanza entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente generale preposto alla direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • l. 241/1990

    Il termine generale previsto dalla legge è inutilmente decorso; l'Amministrazione, a fronte di un'istanza privata, ha l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

Massime di principio

  • La sussistenza del silenzio-inadempimento richiede l'esistenza di un obbligo dell'Amministrazione di provvedere su un'istanza privata e l'inutile scadenza del termine procedimentale applicabile.
  • L'Amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo i casi limite di palese pretestuosità.
  • Accertata l'inerzia, il giudice amministrativo deve ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioScuolaGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.