Cassazione Civile, Ordinanza n. 18292/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato il deposito di rinuncia al ricorso in data 1° giugno 2026, ritenendo la rinuncia conforme ai requisiti degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia. Non sono state disposte spese, poiché il Comune è rimasto intimato.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda risarcitoria proposta da una persona che, mentre camminava nel centro urbano, sarebbe caduta a causa della presenza sul manto stradale di una buca non segnalata. Il giudice di pace aveva accolto solo parzialmente la domanda; il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 3980/2024 pubblicata il 29.10.2024, aveva confermato tale decisione. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione, ma prima della decisione la parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta conforme ai requisiti di legge.
La rinuncia ha prodotto l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia validamente depositata al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando rispetta i requisiti previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese se la controparte è rimasta intimata.
- Quando sopravviene una rinuncia rituale al ricorso, la Corte si limita a prenderne atto senza esaminare i motivi di impugnazione nel merito.
Come è indicizzato
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