Sentenza n. 11339/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari - della determinazione n. -OMISSIS- adottata in data 23 ottobre 2025 dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento recante l’esclusione del ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 15° Corso Triennale (2025-2028) di: 626 (elevati a 856) Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri (Decreto Dirigenziale n. 0064818 emanato dalla Direzione Generale del Personale Militare il 5 febbraio 2025); nonché, ove occorrer possa, del Decreto Dirigenziale n. 0064818 emanato dalla Direzione Generale del Personale Militare il 5 febbraio 2025 recante il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 15° Corso Triennale (2025-2028) di: 626 (elevati a 856) Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, come successivamente modificato dai decreti nn. 0206815 del 30 aprile 2025 e 615 del 3 luglio 2025; - della nota dell’individuato Comando Legione Carabinieri SM Ufficio Personale n. -OMISSIS- del 6 giugno 2025 recante la determinazione di definire la posizione del ricorrente in sede disciplinare ai sensi dell’art. 1397 co. 7 e 1362 co. 7 lett. b) C.O.M.; - della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri I Reparto – Ufficio Stato Giuridico, Avanzamento e Disciplina Personale Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri nr. -OMISSIS- di prot. del 26 giugno 2025, recante la proposta di definire la posizione del ricorrente senza l’instaurazione di un procedimento di stato; - della nota della Direzione Generale per il Personale Militare I Reparto 3^ Divisione Disciplina M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-del 4 luglio 2025 di presa d’atto della proposta; - della nota del Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” SM Ufficio Personale – Sezione Disciplina e Contenzioso n. -OMISSIS- di prot. del 23 luglio 2025, recante la contestazione degli addebiti; - della nota n. -OMISSIS- di prot. del 23 ottobre 2025 della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri Comando 1° Reggimento Allievi Marescialli e Carabinieri di rimessione all’autorità competente degli atti relativi al procedimento disciplinare di corpo inerente alla posizione del ricorrente; - della graduatoria di concorso – ad oggi mai trasmessa, comunicata o pubblicata – come eventualmente rettificata e/o modificata a seguito della sua esclusione; di tutti gli altri presupposti, connessi e consequenziali all’esclusione e, segnatamente, di ogni atto afferente all’eventuale scorrimento della graduatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di esclusione dal concorso per allievi marescialli, adottata dopo l'approvazione della graduatoria e l'avvio della frequenza del corso, nonché gli atti connessi relativi alla definizione della posizione disciplinare
Esito
Favorevole al ricorrente (militare candidato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già carabiniere e collocato tra i vincitori del concorso per l'ammissione al 15° Corso triennale per allievi marescialli, aveva iniziato la frequenza del corso il 6 ottobre 2025. Il 23 ottobre 2025 veniva escluso per la ritenuta carenza del requisito previsto dall'art. 635, comma 2-bis, del Codice dell'ordinamento militare e dall'art. 2 del bando, in ragione della pendenza di un procedimento disciplinare collegato a un procedimento penale per lesioni, definito con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela. Il ricorrente ha dedotto, con i primi due motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 635 e 638 del Codice dell'ordinamento militare e dell'art. 2 del bando, nonché illogicità, manifesta ingiustizia, carenza istruttoria, travisamento, violazione dell'art. 3 Cost., del principio di ragionevolezza e del legittimo affidamento, sostenendo che al momento della partecipazione al concorso il procedimento penale era già definito e che la successiva pendenza del procedimento disciplinare non poteva giustificare l'esclusione, tanto più dopo l'approvazione della graduatoria. Con il terzo motivo ha denunciato, in relazione all'art. 1393 del Codice dell'ordinamento militare, il difetto di istruttoria e motivazione, l'illogicità, lo sviamento e il travisamento dei presupposti, contestando l'addebito disciplinare e rappresentando la propria estraneità ai fatti. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento e lesione della partecipazione procedimentale. Nel corso del giudizio è intervenuta, il 3 novembre 2025, la definizione del procedimento disciplinare senza l'adozione di alcun provvedimento a carico del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente escluso la presenza di controinteressati in senso tecnico, poiché il ricorso riguardava direttamente il solo provvedimento di esclusione individuale e non la graduatoria, che non era stata impugnata né risultava successivamente rettificata con individuazione di un nuovo vincitore. Nel merito ha accolto la censura relativa alla violazione dell'art. 635, comma 2-bis, del Codice dell'ordinamento militare. La successiva definizione del procedimento disciplinare, intervenuta a circa dieci giorni dall'esclusione e senza alcun provvedimento sfavorevole per il militare, incideva necessariamente sulla legittimità della determinazione, che non poteva prescindere dall'esito del procedimento disciplinare. Richiamando l'orientamento relativo alla pendenza di procedimenti penali previsto dall'art. 635, comma 1, lett. g-bis), il Collegio ha ritenuto che la clausola escludente debba essere interpretata alla luce degli artt. 3, 27 e 97 Cost., nonché dei principi di logicità, proporzionalità e adeguatezza. Quando il procedimento collegato si conclude in senso pienamente favorevole all'interessato, viene meno la funzione protettiva della causa di esclusione, volta a garantire la corretta selezione del personale militare. Nel caso concreto, l'assenza di qualsiasi provvedimento disciplinare a carico del ricorrente privava l'esclusione di una giustificazione idonea. La censura accolta ha assorbito le ulteriori doglianze. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento di esclusione, condannando il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 635, comma 2-bis, d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
La causa di esclusione collegata alla pendenza di un procedimento disciplinare deve essere applicata tenendo conto dell'esito del procedimento; se questo si conclude senza alcun provvedimento a carico dell'interessato, viene meno la funzione protettiva della clausola e l'esclusione perde una giustificazione idonea.
art. 635, comma 1, lett. g-bis), d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
La previsione relativa alla pendenza di un procedimento penale deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientato, escludendo che la causa ostativa conservi efficacia quando il procedimento si concluda con un esito pienamente favorevole per l'interessato.
art. 638 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
È richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti di ammissione, ma la decisione è fondata principalmente sull'interpretazione dell'art. 635, comma 2-bis.
art. 1393 d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
È richiamato nella censura relativa al procedimento disciplinare, al difetto di istruttoria e alla motivazione; la relativa questione è rimasta assorbita dall'accoglimento della censura principale.
art. 3 Cost.
Impone un'applicazione ragionevole e non discriminatoria della causa di esclusione.
art. 27 Cost.
La presunzione di non colpevolezza concorre a impedire che la mera pendenza di un procedimento, successivamente concluso favorevolmente, giustifichi automaticamente l'esclusione.
art. 97 Cost.
Il buon andamento dell'amministrazione orienta l'applicazione della causa escludente verso la tutela effettiva dell'interesse pubblico alla corretta selezione del personale militare, senza automatismi privi di attuale giustificazione.
artt. 7 e seguenti l. 7 agosto 1990, n. 241
Sono stati invocati per la mancata comunicazione di avvio e la lesione della partecipazione procedimentale; la relativa censura è stata assorbita.
Massime di principio
- La causa di esclusione da un concorso militare fondata sulla pendenza di un procedimento disciplinare non può essere applicata in modo automatico e avulso dall'esito del procedimento: quando questo si conclude senza alcun provvedimento sfavorevole per il candidato, viene meno la funzione protettiva della clausola e l'esclusione deve essere annullata per carenza di giustificazione.
- Le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare che prevedono cause ostative collegate alla pendenza di procedimenti penali o disciplinari devono essere interpretate in conformità agli artt. 3, 27 e 97 Cost., nonché ai principi di logicità, proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa.
- Quando l'amministrazione adotta l'esclusione mentre è ancora pendente un procedimento disciplinare, la legittimità dell'atto deve essere valutata anche alla luce dell'esito sopravvenuto di tale procedimento, se questo interviene prima della definizione del giudizio e si conclude senza l'adozione di sanzioni o altri provvedimenti sfavorevoli.
- In materia concorsuale, il concorrente è controinteressato in senso tecnico solo se l'accoglimento del ricorso può arrecargli un pregiudizio concreto, quale il peggioramento della posizione in graduatoria, l'esclusione dal concorso o la perdita dell'utilità finale; tale posizione non sorge quando è impugnata esclusivamente l'esclusione individuale e non risulta modificata la graduatoria.
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