Direttiva 2005/71
Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce una procedura speciale per attrarre ricercatori di paesi terzi nell’Unione, semplificando l’ammissione e favorendo la mobilità tra Stati membri. Il sistema si fonda su un istituto di ricerca preventivamente autorizzato e su una convenzione di accoglienza che costituisce il presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno. La direttiva riconosce inoltre un nucleo di diritti al ricercatore, inclusa la parità di trattamento in vari ambiti e la possibilità di insegnare. Gli Stati membri devono recepirla entro il 12 ottobre 2007, con una transitoria facoltà di non rilasciare il permesso nella forma di permesso di soggiorno per un massimo di due anni.
Procedura UE specifica per l’ammissione e la mobilità di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, con condizioni uniformi per ingresso, soggiorno e diritti durante il soggiorno superiore a tre mesi.
Ambito di applicazione
Si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un progetto di ricerca per una durata superiore a tre mesi, nell’ambito di una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca autorizzato. Coinvolge gli istituti di ricerca pubblici e privati autorizzati dagli Stati membri, nonché le autorità nazionali competenti per immigrazione e rilascio dei permessi di soggiorno. Sono esclusi i richiedenti protezione internazionale o sotto protezione temporanea, gli studenti ai sensi della direttiva 2004/114/CE che svolgono ricerca per il dottorato, i soggetti con espulsione sospesa e i ricercatori assegnati da un istituto di ricerca a un altro istituto in un diverso Stato membro.
Direttiva 2005/71/CE: ammissione dei ricercatori di paesi terzi
La direttiva istituisce una procedura comune e specificamente concepita per l’ingresso e il soggiorno, per oltre tre mesi, di cittadini di paesi terzi che svolgono ricerca scientifica in uno Stato membro. L’intervento si inserisce nel quadro dello Spazio europeo della ricerca e del processo di Lisbona, con l’obiettivo di rendere l’Unione più attrattiva per i ricercatori e di rafforzarne la capacità di polo di ricerca internazionale, salvaguardando al contempo la mobilità e l’unità familiare.
Obiettivi e ratio dell’intervento
I considerando evidenziano che la direttiva nasce per rispondere al fabbisogno di ricercatori nell’Unione e alla necessità di maggiore apertura verso talenti di paesi terzi. La disciplina è costruita per semplificare l’ammissione, accelerare le procedure e ridurre gli oneri amministrativi, evitando però di incidere sulle competenze degli Stati membri in materia di immigrazione oltre quanto necessario per garantire un quadro uniforme di risultato.
Ambito di applicazione e esclusioni
L’articolo 1 circoscrive la direttiva ai soggiorni superiori a tre mesi per la realizzazione di un progetto di ricerca nell’ambito di una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca. L’articolo 3 esclude i richiedenti protezione internazionale o temporanea, gli studenti che svolgono ricerca per il dottorato ai sensi della direttiva 2004/114/CE, i soggetti con espulsione sospesa e i ricercatori già assegnati da un istituto di ricerca a un altro istituto in un diverso Stato membro.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 fornisce definizioni funzionali all’impianto della direttiva: il "cittadino di un paese terzo" è chi non è cittadino dell’Unione; la "ricerca" è attività creativa svolta sistematicamente per aumentare le conoscenze e usarle per nuove applicazioni; l’"istituto di ricerca" può essere pubblico o privato, purché autorizzato dallo Stato membro; il "ricercatore" è il cittadino di paese terzo con titolo di studi superiori idoneo all’accesso al dottorato, selezionato per un progetto di ricerca; il "permesso di soggiorno" è l’autorizzazione specificamente destinata ai ricercatori ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.
Autorizzazione degli istituti di ricerca
Il capo II attribuisce agli istituti di ricerca un ruolo centrale: essi devono essere preventivamente autorizzati dallo Stato membro per poter accogliere ricercatori secondo la direttiva. L’autorizzazione segue le procedure nazionali e dura almeno cinque anni, salvo casi eccezionali in cui può essere rilasciata per un periodo più breve. Gli Stati membri possono subordinare l’autorizzazione a un impegno scritto dell’istituto a farsi carico di talune spese pubbliche se il ricercatore resta irregolarmente nel territorio, responsabilità che cessa comunque al più tardi sei mesi dopo la fine della convenzione di accoglienza.
Gli Stati membri possono inoltre richiedere una conferma, entro due mesi dalla scadenza della convenzione, sull’effettivo svolgimento dei lavori di ricerca. Devono pubblicare e aggiornare gli elenchi degli istituti autorizzati. L’autorizzazione può essere revocata o non rinnovata se vengono meno i requisiti, se è stata ottenuta con frode o se l’istituto ha agito con negligenza o frode nella conclusione della convenzione; in tal caso può essere vietata una nuova domanda per un massimo di cinque anni.
Convenzione di accoglienza
L’articolo 6 pone la convenzione di accoglienza come presupposto dell’intero meccanismo. Essa deve impegnare il ricercatore a realizzare il progetto e l’istituto ad accoglierlo. L’istituto può firmarla solo se il progetto è stato approvato dai suoi organi competenti dopo verifica dell’oggetto, della durata e delle risorse finanziarie disponibili, nonché della corrispondenza tra le qualifiche del ricercatore e il progetto. Devono inoltre sussistere risorse mensili sufficienti per il soggiorno e il viaggio di ritorno, un’assicurazione malattia adeguata e la specificazione del rapporto giuridico e delle condizioni di lavoro.
La convenzione può decadere automaticamente se il ricercatore non viene ammesso o se termina il rapporto giuridico con l’istituto. L’istituto deve informare tempestivamente l’autorità competente quando un evento renda impossibile l’esecuzione della convenzione.
Condizioni di ammissione e rilascio del permesso
L’articolo 7 richiede, come condizioni minime, un documento di viaggio valido, la convenzione di accoglienza firmata, l’eventuale dichiarazione di presa in carico dell’istituto e l’assenza di pericoli per ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. Gli Stati membri possono anche verificare i termini della convenzione. Se i controlli hanno esito positivo, il ricercatore è ammesso per eseguire la convenzione.
L’articolo 8 stabilisce che il permesso di soggiorno deve avere durata minima annuale e va rinnovato se persistono le condizioni; se il progetto dura meno di un anno, il permesso segue la durata del progetto.
Familiari, revoca e tutela dell’ordine pubblico
L’articolo 9 disciplina i familiari, prevedendo che, quando lo Stato membro decide di rilasciare loro un permesso, la durata coincida con quella del ricercatore, salvo riduzione motivata, e che non possa essere imposto un periodo minimo di soggiorno del ricercatore per accedere al beneficio.
L’articolo 10 consente la revoca o il rifiuto di rinnovo se il permesso è stato ottenuto fraudolentemente, se le condizioni di ingresso o soggiorno non sono o non sono più rispettate, o se il soggiorno avviene per finalità diverse da quelle autorizzate. Sono inoltre ammesse misure di revoca o diniego per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.
Diritti durante il soggiorno
L’articolo 11 consente ai ricercatori ammessi di insegnare secondo la legislazione nazionale, lasciando agli Stati membri la possibilità di limitarne ore o giorni. L’articolo 12 riconosce una parità di trattamento con i cittadini dello Stato ospitante in materia di riconoscimento di titoli professionali, condizioni di lavoro, sicurezza sociale, agevolazioni fiscali e accesso ai beni e servizi destinati al pubblico. La norma rinvia al regolamento (CEE) n. 1408/71 e al regolamento (CE) n. 859/2003 per i profili di sicurezza sociale.
Mobilità tra Stati membri
L’articolo 13 disciplina la mobilità del ricercatore in un altro Stato membro. Se la permanenza non supera tre mesi, la ricerca può essere svolta in base alla convenzione del primo Stato membro, purché il ricercatore disponga di risorse sufficienti nel secondo Stato e non rappresenti una minaccia per ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica. Se la permanenza supera i tre mesi, lo Stato membro può richiedere una nuova convenzione di accoglienza, ma devono comunque essere rispettate le condizioni degli articoli 6 e 7.
Se la normativa nazionale collega la mobilità a un visto o a un permesso, questi devono essere rilasciati rapidamente, in modo da non ostacolare la ricerca. Inoltre, non può essere imposto al ricercatore di uscire dal territorio per presentare domanda di visto o permesso di soggiorno.
Procedura, trasparenza e garanzie
L’articolo 14 lascia agli Stati membri la scelta se la domanda di permesso di soggiorno debba essere presentata dal ricercatore o dall’istituto di ricerca. In linea generale la domanda è esaminata quando il richiedente si trova fuori dal territorio dello Stato membro, ma gli Stati possono accettare domande già presentate sul territorio nazionale. Lo Stato membro deve agevolare il rilascio del visto al richiedente che soddisfa i requisiti.
L’articolo 15 impone una decisione rapida sulle domande complete e consente procedure accelerate. Se la documentazione è incompleta, l’esame può essere sospeso e il richiedente deve essere informato delle integrazioni necessarie. Il rigetto deve essere notificato secondo le regole nazionali, indicando mezzi di ricorso e termini. In caso di diniego o revoca, l’interessato ha diritto a ricorso giurisdizionale nello Stato membro interessato.
Attuazione, relazione della Commissione e disposizioni transitorie
L’articolo 16 prevede che la Commissione presenti relazioni periodiche sull’applicazione della direttiva, la prima entro tre anni dalla sua entrata in vigore, proponendo eventuali modifiche. L’articolo 17 impone il recepimento entro il 12 ottobre 2007, con obbligo di richiamo alla direttiva nelle misure nazionali e di comunicazione alla Commissione delle disposizioni interne essenziali.
L’articolo 18 introduce una disciplina transitoria: per un massimo di due anni dalla data di recepimento gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare permessi nella forma di permesso di soggiorno prevista dalla direttiva. L’articolo 20 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Profili di diritto applicabile e margini nazionali
La direttiva lascia ampi margini di attuazione agli Stati membri sulla forma del permesso, sulle procedure di domanda, su alcuni controlli e sulla disciplina dei familiari, ma fissa standard minimi vincolanti quanto al risultato: istituzione di una procedura specifica, requisiti sostanziali di ammissione, durata minima del permesso, garanzie procedurali e principio di parità di trattamento in settori essenziali. Restano altresì salvi gli strumenti più favorevoli derivanti da accordi internazionali e la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre condizioni più favorevoli.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 definisce le condizioni per l’ammissione dei ricercatori di paesi terzi negli Stati membri per soggiorni superiori a tre mesi al fine di svolgere un progetto di ricerca nell’ambito di una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca. I considerando chiariscono che la direttiva mira a rendere l’Unione più attrattiva per i ricercatori, a rafforzare lo Spazio europeo della ricerca e a favorire la mobilità scientifica senza incentivare la fuga dei cervelli.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, cittadino di paese terzo, ricerca, istituto di ricerca, ricercatore e permesso di soggiorno. Il ricercatore è un cittadino di paese terzo in possesso di un titolo di studi superiori idoneo all’accesso a programmi di dottorato, selezionato da un istituto di ricerca per un progetto che normalmente richiede tale titolo.
Campo di applicazione ed esclusioni
L’articolo 3 applica la direttiva ai cittadini di paesi terzi che chiedono l’ammissione per ricerca; esclude richiedenti asilo o protezione temporanea, studenti che svolgono ricerca per il dottorato ai sensi della direttiva 2004/114/CE, soggetti con espulsione sospesa e ricercatori distaccati ad altro istituto in un diverso Stato membro.
Disposizioni più favorevoli
L’articolo 4 preserva le disposizioni più favorevoli derivanti da accordi bilaterali o multilaterali conclusi dall’Unione o dagli Stati membri con paesi terzi, nonché la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere regole nazionali più favorevoli per le persone coperte dalla direttiva.
Autorizzazione degli istituti di ricerca
L’articolo 5 prevede che gli istituti che intendono accogliere ricercatori tramite la procedura della direttiva siano preventivamente autorizzati dallo Stato membro. L’autorizzazione segue le procedure nazionali, dura almeno cinque anni salvo casi eccezionali e può essere subordinata a impegni scritti di presa in carico di talune spese, alla trasmissione di conferme sui progetti svolti e alla pubblicazione periodica degli elenchi degli istituti autorizzati. È prevista revoca o mancato rinnovo in caso di perdita dei requisiti, frode o negligenza/frode nella convenzione; può essere vietata una nuova domanda fino a cinque anni.
Convenzione di accoglienza
L’articolo 6 disciplina la convenzione tra istituto e ricercatore, che impegna quest’ultimo a realizzare il progetto e l’istituto ad accoglierlo. La convenzione può essere conclusa solo se il progetto è stato approvato dagli organi competenti dell’istituto, se il ricercatore dispone di risorse mensili sufficienti, di assicurazione malattia e se il documento specifica rapporto giuridico e condizioni di lavoro. La convenzione decade automaticamente se il ricercatore non è ammesso o cessa il rapporto giuridico.
Condizioni di ammissione
L’articolo 7 richiede documento di viaggio valido, convenzione di accoglienza firmata, eventuale dichiarazione di presa in carico e assenza di minacce per ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. Gli Stati membri verificano tali condizioni e possono verificare anche i termini della convenzione; se le verifiche sono positive, il ricercatore è ammesso nel territorio per l’esecuzione della convenzione.
Permesso di soggiorno
L’articolo 8 impone il rilascio di un permesso di soggiorno valido almeno un anno e il suo rinnovo finché continuano a sussistere le condizioni degli articoli 6 e 7. Se il progetto dura meno di un anno, il permesso è rilasciato per la durata del progetto.
Familiari
L’articolo 9 prevede che, se lo Stato membro rilascia permessi ai familiari del ricercatore, la durata sia pari a quella del ricercatore, salvo riduzione motivata, e che il rilascio non possa essere subordinato a una durata minima di soggiorno del ricercatore.
Revoca e diniego di rinnovo del permesso
L’articolo 10 consente la revoca o il mancato rinnovo se il permesso è stato ottenuto fraudolentemente, se non risultano o non risultano più rispettate le condizioni di ammissione o se il soggiorno è per fini diversi da quelli autorizzati. È inoltre possibile revocare o non rinnovare per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica.
Insegnamento e diritti di parità di trattamento
L’articolo 11 consente ai ricercatori ammessi di insegnare secondo la legislazione nazionale, con eventuale limite di ore o giorni fissato dagli Stati membri. L’articolo 12 riconosce la parità di trattamento con i cittadini dello Stato ospitante in materia di riconoscimento dei titoli professionali, condizioni di lavoro e retribuzione/licenziamento, sicurezza sociale secondo il regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CE) n. 859/2003, agevolazioni fiscali e accesso a beni e servizi destinati al pubblico.
Mobilità tra Stati membri
L’articolo 13 autorizza il ricercatore ammesso a svolgere parte della ricerca in un altro Stato membro. Se la permanenza non supera tre mesi, può operare sulla base della convenzione del primo Stato membro, purché disponga di risorse sufficienti e non rappresenti un rischio per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica. Se la permanenza supera i tre mesi, lo Stato membro può richiedere una nuova convenzione di accoglienza, fermo il rispetto degli articoli 6 e 7. Eventuali visti o permessi devono essere rilasciati rapidamente e non può essere imposto al ricercatore di uscire dal territorio per presentarne domanda.
Procedura di domanda e garanzie procedurali
L’articolo 14 lascia agli Stati membri la scelta se la domanda sia presentata dal ricercatore o dall’istituto, ma prevede che la domanda sia normalmente esaminata quando il cittadino di paese terzo si trova fuori dal territorio dello Stato membro, con facoltà di accettare domande presentate già sul territorio nazionale. Lo Stato membro deve agevolare il rilascio del visto a chi soddisfa le condizioni. L’articolo 15 richiede decisione rapida sulle domande complete, possibilità di procedura accelerata, sospensione dell’esame in caso di documentazione incompleta, notifica motivata del rigetto e diritto a ricorso giurisdizionale in caso di diniego o revoca.
Attuazione, transizione ed entrata in vigore
L’articolo 17 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 12 ottobre 2007 e di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali essenziali; le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione. L’articolo 18 consente, in deroga al capo III, di non rilasciare per un massimo di due anni dalla data di recepimento permessi nella forma di permesso di soggiorno conformi alla direttiva. L’articolo 20 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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