Sentenza n. 5232/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 574 del 26 agosto 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 574 del 26 agosto 2024, che aveva respinto il ricorso contro il diniego INAIL del contributo previsto dall’Avviso pubblico ISI 2021
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa aveva impugnato il diniego INAIL del 13 novembre 2023 relativo alla domanda di contributo per l’acquisto di macchinari e attrezzature destinati al miglioramento della sicurezza sul lavoro. In primo grado aveva dedotto, da un lato, l’illegittimità del diniego per la mancata sottoscrizione, da parte di soggetto munito dei necessari poteri, della sezione del modulo relativa alle organizzazioni sindacali, sostenendo che l’irregolarità fosse sanabile e non imputabile; dall’altro, aveva contestato il rilievo concernente il superamento dei limiti di potenza dei macchinari acquistati rispetto a quelli sostituiti. Secondo l’impresa, l’evoluzione tecnologica e le esigenze produttive rendevano necessario l’acquisto di macchinari più potenti e le prescrizioni del bando sarebbero state illegittime o comunque irragionevoli. Il TAR aveva respinto la censura relativa ai limiti di potenza e, ritenendo il diniego fondato su una pluralità di motivi autonomi, aveva dichiarato l’interesse dell’impresa insussistente quanto alla censura sulla sottoscrizione. In appello l’impresa ha riproposto il primo motivo e ha contestato la valutazione del TAR sul secondo motivo, lamentando motivazione riduttiva e illogica e mancata considerazione delle esigenze imprenditoriali, dei costi e dei benefici dell’investimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. In via preliminare ha confermato il principio secondo cui, quando un provvedimento è plurimotivato e una delle ragioni autonome poste a fondamento dell’atto risulta legittima, il ricorrente non ha interesse all’esame delle ulteriori censure, perché il loro eventuale accoglimento non determinerebbe l’annullamento del provvedimento. Nel merito ha ritenuto legittimo il diniego fondato sul superamento dei limiti di potenza previsti dall’Avviso pubblico ISI 2021. Il bando imponeva che i macchinari sostitutivi fossero di analogo tipo, con allestimento equivalente e prestazioni non superiori del 30% o del 50%, a seconda della data di immissione sul mercato del macchinario sostituito. La deroga era ammessa soltanto in presenza di situazioni particolari, debitamente motivate, derivanti dall’impossibilità di rispettare i requisiti, quale l’assenza sul mercato di macchinari conformi. Poiché INAIL aveva documentato l’esistenza sul mercato di prodotti rispettosi dei limiti e l’impresa non aveva efficacemente contestato tale circostanza, le esigenze di maggiore produttività e l’acquisto di una macchina più moderna non integravano una ragione derogatoria. La finalità del contributo è infatti il miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro, non il perseguimento dell’interesse aziendale all’incremento della produzione o al risparmio dei costi. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il diniego è stato adottato dopo il preavviso di rigetto e la presentazione delle controdeduzioni dell’impresa.
art. 11, comma 5, d.lgs. 81/2008
La disposizione individua la base normativa dell’intervento di incentivazione INAIL volto al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro; la finalità dell’agevolazione non coincide con il mero potenziamento produttivo dell’impresa.
Avviso pubblico ISI 2021, allegato 1.1, punto 3
Le condizioni di cui ai punti da a) a d) devono essere rispettate a meno di situazioni particolari debitamente motivate, derivanti dall’impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti (ad es. per l’assenza sul mercato di modelli di macchine rispondenti ai predetti requisiti).
I macchinari sostitutivi devono essere di analogo tipo, avere allestimento equivalente e prestazioni non superiori del 30% o del 50%, secondo la data di immissione sul mercato della macchina sostituita. La deroga richiede una situazione particolare debitamente motivata e non può essere giustificata dalle sole esigenze produttive dell’impresa.
Massime di principio
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, il rigetto di una delle ragioni autonome poste a fondamento dell’atto determina la carenza di interesse all’esame delle ulteriori censure, poiché il loro eventuale accoglimento non sarebbe comunque idoneo a ottenere l’annullamento del provvedimento, che resterebbe sorretto dalla motivazione non contestata o ritenuta legittima.
- Nell’interpretazione di un bando per la concessione di incentivi pubblici occorre valorizzare sia il dato letterale delle prescrizioni sia la finalità dell’intervento; le condizioni tecniche previste per l’ammissibilità dell’investimento non possono essere disapplicate in ragione di esigenze aziendali estranee alla finalità specifica del finanziamento.
- Quando un bando ammette deroghe a limiti tecnici soltanto per situazioni particolari derivanti dall’impossibilità di rispettare i requisiti, la deroga richiede una motivazione concreta e documentata. La mera preferenza per un macchinario più moderno o più performante e le esigenze di incremento della produzione non sono sufficienti.
- Un contributo pubblico finalizzato al miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro non può essere utilizzato per finanziare investimenti giustificati esclusivamente dall’interesse dell’impresa all’aumento della capacità produttiva o al contenimento dei costi, quando tali investimenti non rispettano i requisiti tecnici del bando.
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