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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8360/2020 del 29/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore d’ufficio)

La controversia

Un avvocato, nominato difensore d’ufficio di una persona assistita in un procedimento penale davanti al Tribunale di Reggio Calabria, aveva chiesto la liquidazione a carico dello Stato dei compensi per l’attività svolta. Dopo il rigetto della richiesta da parte del giudice, aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, anch’essa respinta con ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 15 gennaio 2018, notificata via PEC il 17 gennaio 2018. Il Tribunale aveva ritenuto non dimostrato l’infruttuoso recupero del credito perché, pur avendo il professionista ottenuto un decreto ingiuntivo contro l’assistito e notificato il precetto, non aveva completato il pignoramento mobiliare né prodotto visure immobiliari o del PRA, e non aveva quindi provato l’impossidenza dell’assistito o l’assenza di crediti verso terzi. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato falsa applicazione degli artt. 116 e 82 del D.P.R. n. 115/2002, contestando che il difensore d’ufficio debba attivare tutti gli strumenti di esecuzione forzata e dimostrare l’assoluta impossidenza dell’assistito. Con il secondo motivo ha dedotto l’omesso esame della precedente decisione dello stesso giudicante, di segno opposto, in una controversia di contenuto identico.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: l’interpretazione dell’art. 116 del D.P.R. n. 115/2002 adottata dal Tribunale non è coerente con la funzione anticipatoria della liquidazione a carico dell’Erario. Per ottenere la liquidazione non è necessario dimostrare l’assoluta impossidenza dell’assistito né esaurire ogni possibile strumento esecutivo; è sufficiente provare un tentativo di recupero del credito vano e non pretestuoso. Nel caso concreto tale prova risultava dall’emissione del decreto ingiuntivo, dall’intimazione del precetto e dal verbale di pignoramento mobiliare negativo. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha cassato l’ordinanza e rinviato al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 116 D.P.R. n. 115/2002

    In tale prospettiva anticipatoria, come già affermato da questa Corte regolatrice (ex plurimis e da ultimo, Cass. 21/03/2018, n. 7063; Cass. 07/02/2019, n. 3673), l’onere di attivazione del professionista non può coincidere con la dimostrazione della impossidenza assoluta dell’assistito, essendo sufficiente che il difensore dia la prova del vano e non pretestuoso tentativo di recupero, come avvenuto nel caso di specie, a fronte dell’emissione del decreto ingiuntivo, dell’intimazione dell’atto di precetto e del verbale di pignoramento mobiliare negativo.

    La liquidazione statale dei compensi al difensore d’ufficio opera come anticipazione. Il professionista deve provare un tentativo di recupero del credito effettivo ma infruttuoso, non l’assoluta impossidenza dell’assistito né l’esperimento di ogni possibile iniziativa esecutiva.

  • art. 82 D.P.R. n. 115/2002

    La previsione contenuta nell’art. 116 citato, secondo cui “1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’art. 82, ed è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio”, configura un sistema di anticipazione, da parte dell’Erario, del compenso spettante al difensore d’ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell’assistito.

    L’art. 82 disciplina misura e modalità della liquidazione, cui rinvia l’art. 116; nel ragionamento della Corte, la condizione rilevante per l’anticipazione è la prova del tentativo infruttuoso di recupero, non la dimostrazione dell’impossidenza assoluta.

Massime di principio

  • La liquidazione a carico dell’Erario dei compensi del difensore d’ufficio, subordinata al previo tentativo di recupero verso l’assistito, ha funzione anticipatoria e non richiede la prova dell’assoluta impossidenza di quest’ultimo.
  • Ai fini della liquidazione è sufficiente dimostrare un tentativo di recupero del credito professionale che sia stato vano e non pretestuoso; la legge non impone l’esaurimento di ogni possibile strumento esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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