Cassazione Penale, Sentenza n. 4350/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento (artt. 444 e ss. c.p.p.) per manifesta illegalità della pena: sostiene che le sia stata concessa solo la sospensione condizionale della pena e non anche il beneficio della non menzione ai sensi dell'art. 175 c.p., senza alcuna motivazione sul punto; la mancata non menzione comporterebbe pregiudizi, anche lavorativi, per l'imputata.
La decisione
Il tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse a impugnare in materia di patteggiamento, ritenendo che il beneficio della non menzione, nel caso di applicazione della pena, discenda direttamente dagli artt. 24, comma 1, lett. e) e 25, comma 1, lett. e) del d.P.R. 14/11/2002 n.313; la ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 18/10/2023.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
Regolano il procedimento di patteggiamento; contesto procedurale della sentenza impugnata.
Codice penale
Richiamato dalla ricorrente come base per la non menzione; la Corte non ha ritenuto determinante la sola invocazione dell'art. 175 perché il beneficio è ricollegato alle disposizioni del d.P.R. n.313/2002.
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
art. 24, comma primo, lett. e) e art. 25, comma primo, lett. e)
La Corte interpreta queste disposizioni come fonte diretta del beneficio della non menzione in caso di applicazione della pena a seguito di patteggiamento, rendendo il ricorso per mancata concessione inammissibile per difetto di interesse.
Giurisprudenza
Sez. 7, ord. n. 14123 del 09/02/2018 (Barillaro); Sez. 3, sent. n. 5040 del 17/01/2012 (Traviglia e altro)
Precedenti richiamati a sostegno del principio per cui è inammissibile impugnare la mancata previsione del beneficio della non menzione nel patteggiamento per difetto di interesse.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento, la mancata concessione formale della non menzione può essere inammissibile da impugnare se il beneficio deriva direttamente da norme amministrative (d.P.R. n.313/2002), determinando difetto di interesse all'impugnazione.
- Se si ritiene necessario evitare la menzione nel casellario, è preferibile ottenere al momento del patteggiamento un espresso provvedimento o motivazione del giudice; la semplice allegazione di pregiudizi generici può non essere sufficiente per far valere l'interesse all'appello.
- Quando il beneficio richiesto è disciplinato direttamente da norme di carattere regolamentare o amministrativo, la sua omissione formale può risultare meno contestabile in sede di impugnazione ordinaria.
- Se si teme un pregiudizio lavorativo o patrimoniale per la menzione, valutare ricorsi o rimedi alternativi (istanze di cancellazione, interventi amministrativi, o impugnazioni solo se esiste un interesse concreto e specificamente motivato).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4307/2024 del 01/02/2024
- Sentenza penale · 1 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4309/2024 del 01/02/2024
- Sentenza penale · 1 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4311/2024 del 01/02/2024
- Sentenza penale · 1 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4312/2024 del 01/02/2024
- Sentenza penale · 1 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4314/2024 del 01/02/2024
- Sentenza penale · 1 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4315/2024 del 01/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →