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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4350/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento (artt. 444 e ss. c.p.p.) per manifesta illegalità della pena: sostiene che le sia stata concessa solo la sospensione condizionale della pena e non anche il beneficio della non menzione ai sensi dell'art. 175 c.p., senza alcuna motivazione sul punto; la mancata non menzione comporterebbe pregiudizi, anche lavorativi, per l'imputata.

La decisione

Il tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse a impugnare in materia di patteggiamento, ritenendo che il beneficio della non menzione, nel caso di applicazione della pena, discenda direttamente dagli artt. 24, comma 1, lett. e) e 25, comma 1, lett. e) del d.P.R. 14/11/2002 n.313; la ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 18/10/2023.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    Regolano il procedimento di patteggiamento; contesto procedurale della sentenza impugnata.

  • Codice penale

    Richiamato dalla ricorrente come base per la non menzione; la Corte non ha ritenuto determinante la sola invocazione dell'art. 175 perché il beneficio è ricollegato alle disposizioni del d.P.R. n.313/2002.

  • D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

    art. 24, comma primo, lett. e) e art. 25, comma primo, lett. e)

    La Corte interpreta queste disposizioni come fonte diretta del beneficio della non menzione in caso di applicazione della pena a seguito di patteggiamento, rendendo il ricorso per mancata concessione inammissibile per difetto di interesse.

  • Giurisprudenza

    Sez. 7, ord. n. 14123 del 09/02/2018 (Barillaro); Sez. 3, sent. n. 5040 del 17/01/2012 (Traviglia e altro)

    Precedenti richiamati a sostegno del principio per cui è inammissibile impugnare la mancata previsione del beneficio della non menzione nel patteggiamento per difetto di interesse.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento, la mancata concessione formale della non menzione può essere inammissibile da impugnare se il beneficio deriva direttamente da norme amministrative (d.P.R. n.313/2002), determinando difetto di interesse all'impugnazione.
  • Se si ritiene necessario evitare la menzione nel casellario, è preferibile ottenere al momento del patteggiamento un espresso provvedimento o motivazione del giudice; la semplice allegazione di pregiudizi generici può non essere sufficiente per far valere l'interesse all'appello.
  • Quando il beneficio richiesto è disciplinato direttamente da norme di carattere regolamentare o amministrativo, la sua omissione formale può risultare meno contestabile in sede di impugnazione ordinaria.
  • Se si teme un pregiudizio lavorativo o patrimoniale per la menzione, valutare ricorsi o rimedi alternativi (istanze di cancellazione, interventi amministrativi, o impugnazioni solo se esiste un interesse concreto e specificamente motivato).

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