Ordinanza n. 468/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del comunicato ARERA recante “Chiarimento in merito alla disciplina da applicare in attuazione del comma 2.6 e 10.4 dell'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel” in data 15 marzo 2023, pubblicato in pari data sul sito dell'ARERA nei limiti in cui, pur se di dubbia e indecifrabile natura, ha nella parte finale un contenuto dispositivo rivolto a CSEA, oltre atti connessi, conseguenziali e presupposti anche non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicato ARERA del 15 marzo 2023 relativo alla disciplina attuativa dei commi 2.6 e 10.4 dell'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel, impugnato nella parte avente contenuto dispositivo rivolto a CSEA
Esito
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento del comunicato pubblicato da ARERA il 15 marzo 2023, contestandone la natura e il contenuto, ritenuti dubbi e indecifrabili, nonché la parte finale, asseritamente recante una disposizione rivolta alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, oltre agli atti connessi, conseguenziali e presupposti. Nel corso del giudizio non risultano depositati atti o documenti successivamente al dicembre 2023. Il TAR, senza esaminare nel merito i motivi di legittimità dedotti, ha ritenuto necessario acquisire dalle parti informazioni aggiornate sulla permanenza dell'interesse alla decisione, sull'evoluzione della vicenda e sull'eventuale necessità di istruttoria.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori. La parte ricorrente deve dichiarare motivatamente, mediante breve memoria da depositare entro il 27 maggio 2026, se permane l'interesse alla decisione nel merito; in caso affermativo, deve aggiornare la situazione relativa alla controversia, indicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e precisare se ritenga necessaria ulteriore attività istruttoria. Le parti resistenti devono fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, indicando eventuali sopravvenienze o provvedimenti rilevanti per il permanere dell'interesse o comunque idonei a incidere sull'esito del giudizio. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della parte ricorrente sulla dichiarazione relativa alla permanenza dell'interesse potrà essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna decisione è stata assunta sui motivi di merito, sulla legittimità del comunicato o sulle spese.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'attività istruttoria.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della possibilità di valutare il comportamento processuale della parte ai fini della decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l'inerzia della parte, compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse, ai fini della possibile declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare se permane l'interesse alla decisione nel merito e la parte rimane ingiustificatamente inerte, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla controversia e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Prima di decidere sulla permanenza dell'interesse alla definizione del ricorso, il giudice può disporre incombenti istruttori diretti ad acquisire dalle parti aggiornamenti sui fatti sopravvenuti, sugli atti adottati e sull'eventuale incidenza di tali circostanze sull'utilità concreta della pronuncia.
- La richiesta istruttoria relativa alla dichiarazione di permanenza dell'interesse alla decisione non costituisce una decisione sul merito dell'impugnazione, ma una verifica preliminare dell'attualità dell'interesse a ricorrere.
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