Cassazione Penale, Sentenza n. 16107/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputazione riguardava la detenzione ai fini di vendita di prodotti con marchio contraffatto: in particolare la detenzione di costumi (tra cui i modelli denominati "pipistrello" e "pipistrello baby") riproducenti il marchio comunitario "Batman" registrato il 02/02/1998. Aprile contestava la responsabilità sostenendo che il marchio non era identico a quello depositato (consulente di parte concordava sulla non-identità), che le scatole indicavano un produttore diverso, che i costumi erano nel campionario e non nel magazzino quindi non destinati alla vendita, e invocava il proscioglimento per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. nonché la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, di conseguenza, ha confermato l'esito del giudizio di merito. Ha ritenuto che: la detenzione di prodotti recanti marchio contraffatto integra il reato di cui all'art. 474 c.p. anche se il marchio non è perfettamente identico (si tutela la fede pubblica e si configura un reato di pericolo, non è necessario l'inganno effettivo); la presenza di indicazioni sulle confezioni riconducibili a diverso produttore non è di per sé idonea ad escludere il rischio di confusione, salvo che tali indicazioni siano immediatamente e contestualmente leggibili e tali da escludere il rischio di confusione; la collocazione nel campionario e la pubblicizzazione dei capi, unitamente al riscontro che alcuni capi erano stati venduti tramite rivenditore, legittimano la valutazione della destinazione alla vendita; perciò non è applicabile il proscioglimento ex art. 131-bis. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto che il termine non fosse decorso alla data della sentenza impugnata, anche tenendo conto dei periodi di sospensione processuale indicati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
La detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra il delitto previsto dall'art. 474 c.p.; si tratta di un reato di pericolo che tutela la "fede pubblica" nei segni distintivi, per cui non è richiesta la prova dell'effettivo inganno del compratore. Anche la contraffazione grossolana non esclude automaticamente la rilevanza penale.
art. 131-bis cod. pen.
Il proscioglimento per particolare tenuità non è applicabile quando risulti, per valutazione del giudice, la non occasionalità dell'attività illecita (es. detenzione sistematica, pubblicizzazione e messa in vendita). La mera risalente condanna anteriore non basta se non emerge il collegamento concreto con l'episodio attuale.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 16807/2019; Sez. 2, n. 22040/2019; Sez. Un., n. 32/2000)
Principi giurisprudenziali: (i) l'art. 474 tutela la fede pubblica più che la scelta liberamente informata dell'acquirente; (ii) l'esistenza di indicazioni sulla non originalità del prodotto non esclude il reato se tali indicazioni non sono immediatamente e contestualmente leggibili rispetto al marchio contraffatto; (iii) l'inammissibilità del ricorso impedisce il rilievo di eventi (es. prescrizione) intervenuti dopo la sentenza impugnata.
Massime di principio
- La mera non identità perfetta del marchio rispetto all'originale non esclude la fattispecie di cui all'art. 474 c.p.: rileva l'idoneità complessiva del segno a compromettere la fede pubblica e la possibilità di confusione.
- La presenza di diciture o marchi aggiuntivi sulle confezioni che dichiarino diversa provenienza non basta automaticamente a escludere la contraffazione: occorre valutare la contestuale leggibilità e la collocazione dei segni sul prodotto.
- La detenzione di capi in una sala campionario e la loro pubblicizzazione possono integrare elementi probatori idonei a dimostrare la finalità di vendita, anche in assenza di stoccaggio in magazzino.
- Per ottenere il proscioglimento per particolare tenuità ex art. 131-bis è necessario dimostrare la natura episodica e di scarso rilievo dell'offesa; attività professionalmente organizzata o pubblicizzata tende a escludere tale tutela.
- Nelle impugnazioni in Cassazione la decorrenza della prescrizione va valutata alla data della sentenza impugnata; l'inammissibilità del ricorso impedisce il rilievo di eventuali prescrizioni maturate successivamente.
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